Quale tutela per il diritto all’osservazione e al trattamento? A questa domanda si cercherà di rispondere e lo si farà attraverso una ricerca giurisprudenziale. Ricerca fondamentale per capire come in concreto vengano interpretate e applicate le norme astrattamente previste dal legislatore, nella legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, in materia di tutela del diritto all’osservazione e al trattamento. Due diritti che, se correttamente applicati e pienamente garantiti, risultano molto importanti ai fini dell’attuazione della funzione rieducativa della pena prevista all’articolo 27 comma terzo della nostra Costituzione. Oggetto del primo capitolo sarà il principale strumento di tutela ovvero il reclamo giurisdizionale ex articolo 35 bis dell’ord. penit. Dapprima si analizzeranno i tre requisiti, previsti nell’art. 69 lettera b) comma VI ord. penit., necessari per accedere allo strumento di tutela. Essi sono nell’ordine: l’esercizio illegittimo della potestà amministrativa, il pregiudizio ai diritti del detenuto o internato e la gravità e attualità del pregiudizio. Successivamente si diranno quali siano i diritti tutelabili dall’art 35 bis, ricavati da un elenco, non esaustivo, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. Fra questi troviamo anche i diritti all’osservazione e al trattamento, oggetto di analisi nel capitolo secondo. Per quanto attiene al primo diritto si parlerà della carenza di personale giuridico-pedagogico negli istituti penitenziari. Un problema rilevante nella misura in cui l’incontro fra detenuto e personale specializzato è propedeutico per garantire al meglio e rendere efficace il diritto al trattamento che può essere inteso sia genericamente come trattamento penitenziario (ovvero tutto ciò che attiene alla vita del detenuto nella struttura penitenziaria) sia specificatamente come trattamento rieducativo ovvero quel percorso individuale che comincia con l’osservazione scientifica della personalità fino ad arrivare alla possibile risocializzazione del detenuto. Essendo questo argomento molto vasto si è scelto di andare ad analizzare un istituto su cui la giurisprudenza si è soffermata, anche con cambi di orientamento nel corso degli anni, ovvero l’ammissione o revoca del lavoro all’esterno. Infine, si approfondirà il trattamento differenziato che riguarda i detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis, cosiddetto “carcere duro”, ai quali deve comunque essere garantito un trattamento rispettoso della dignità umana nonostante il loro status penitenziario molto più rigido e severo rispetto alla maggioranza dei detenuti.
Quale tutela per il diritto all'osservazione e al trattamento? Una ricerca giurisprudenziale.
GENCO, MICHELANGELO
2021/2022
Abstract
Quale tutela per il diritto all’osservazione e al trattamento? A questa domanda si cercherà di rispondere e lo si farà attraverso una ricerca giurisprudenziale. Ricerca fondamentale per capire come in concreto vengano interpretate e applicate le norme astrattamente previste dal legislatore, nella legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, in materia di tutela del diritto all’osservazione e al trattamento. Due diritti che, se correttamente applicati e pienamente garantiti, risultano molto importanti ai fini dell’attuazione della funzione rieducativa della pena prevista all’articolo 27 comma terzo della nostra Costituzione. Oggetto del primo capitolo sarà il principale strumento di tutela ovvero il reclamo giurisdizionale ex articolo 35 bis dell’ord. penit. Dapprima si analizzeranno i tre requisiti, previsti nell’art. 69 lettera b) comma VI ord. penit., necessari per accedere allo strumento di tutela. Essi sono nell’ordine: l’esercizio illegittimo della potestà amministrativa, il pregiudizio ai diritti del detenuto o internato e la gravità e attualità del pregiudizio. Successivamente si diranno quali siano i diritti tutelabili dall’art 35 bis, ricavati da un elenco, non esaustivo, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. Fra questi troviamo anche i diritti all’osservazione e al trattamento, oggetto di analisi nel capitolo secondo. Per quanto attiene al primo diritto si parlerà della carenza di personale giuridico-pedagogico negli istituti penitenziari. Un problema rilevante nella misura in cui l’incontro fra detenuto e personale specializzato è propedeutico per garantire al meglio e rendere efficace il diritto al trattamento che può essere inteso sia genericamente come trattamento penitenziario (ovvero tutto ciò che attiene alla vita del detenuto nella struttura penitenziaria) sia specificatamente come trattamento rieducativo ovvero quel percorso individuale che comincia con l’osservazione scientifica della personalità fino ad arrivare alla possibile risocializzazione del detenuto. Essendo questo argomento molto vasto si è scelto di andare ad analizzare un istituto su cui la giurisprudenza si è soffermata, anche con cambi di orientamento nel corso degli anni, ovvero l’ammissione o revoca del lavoro all’esterno. Infine, si approfondirà il trattamento differenziato che riguarda i detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis, cosiddetto “carcere duro”, ai quali deve comunque essere garantito un trattamento rispettoso della dignità umana nonostante il loro status penitenziario molto più rigido e severo rispetto alla maggioranza dei detenuti.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/36368