Il lavoro ha avuto come obiettivo quello di analizzare l’ordinanza Cass., sez. lav. ord. n. 19618/2020 e la successiva sentenza Cass. Sez. Unite n. 24414/2021, il cui tema centrale è quello dell’affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane. Preliminarmente sono stati analizzati alcuni principi cardine in materia, tra cui la libertà religiosa disciplinata all’art 19 Cost, secondo cui tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Successivamente è stato esaminato il principio di laicità dello Stato, concetto tematizzato non a livello normativo, ma in via giurisprudenziale. La Corte Costituzionale ha incluso tale principio nell’alveo dei principi supremi e con la sent. n. 203/1989 ha inteso affermare l’esistenza nel nostro ordinamento della c.d. laicità positiva: la laicità dev’essere intesa come garanzia, non indifferenza, dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale; non implica ostilità dello Stato rispetto alla religione ed esprime il principio di equidistanza e imparzialità dello Stato verso tutte le confessioni religiose. A questo punto, è stata analizzata l’ordinanza n. 19618/2020 della Corte di Cassazione, la quale si è interrogata sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata a un docente statale per aver tenuto una condotta contraria al deliberato dell’assemblea degli studenti che aveva deciso di tenere esposto il crocifisso durante le ore di lezione. In particolare, si è rilevato che i profili di discriminazione (indiretta) potevano porsi considerando che non è stato contemperato l’orientamento laico del docente che, invece, intendeva svolgere la propria attività didattica nell’aula senza alcun simbolo religioso. Sulla questione sono intervenute poi le Sezioni Unite, con la sent. n. 24414/2021, chiamate a risolvere una fattispecie che presenta posizioni in conflitto all'interno dello spazio pubblico scolastico. Le Sezioni Unite hanno concluso affermando che la strada corretta per percorrere i difficili ostacoli che si connettono alla libertà religiosa è quella dell’accomodamento ragionevole, inteso come ricerca di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni, valorizzando le differenze attraverso l'avvicinamento reciproco orientato all'integrazione tra le diverse culture. Tale metodo è espressione della laicità ed è coerente con l’idea di democrazia. In conclusione, è evidente che la circolare adottata dal dirigente scolastico non è conforme al criterio dell’accomodamento ragionevole, dal momento che non è stato ricercato un consenso condiviso e non sono state valutate le varie possibilità relativamente alle modalità di affissione del crocifisso. Le Sezioni Unite ritengono di escludere la sussistenza della discriminazione indiretta, prospettata nell’ordinanza di rimessione, perché nel recepire la volontà degli studenti, il dirigente scolastico non ha dato una connotazione religiosa all’esercizio della funzione pubblica di insegnamento. La Corte ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Perugia, che in diversa composizione rivaluterà la misura disciplinare per la componente di addebito che residua, principalmente correlata alle espressioni sconvenienti ed ingiuriose rivolte al dirigente scolastico.
Affissione di simboli religiosi e divieto di discriminazione del lavoratore: una nuova prospettiva in tema di esposizione nelle aule scolastiche (Cass., sez. lav. ord. 19618/2020 e Cass. Sez. Unite, 24414/2021)
PUTTIN, GUENDALINA
2022/2023
Abstract
Il lavoro ha avuto come obiettivo quello di analizzare l’ordinanza Cass., sez. lav. ord. n. 19618/2020 e la successiva sentenza Cass. Sez. Unite n. 24414/2021, il cui tema centrale è quello dell’affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane. Preliminarmente sono stati analizzati alcuni principi cardine in materia, tra cui la libertà religiosa disciplinata all’art 19 Cost, secondo cui tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Successivamente è stato esaminato il principio di laicità dello Stato, concetto tematizzato non a livello normativo, ma in via giurisprudenziale. La Corte Costituzionale ha incluso tale principio nell’alveo dei principi supremi e con la sent. n. 203/1989 ha inteso affermare l’esistenza nel nostro ordinamento della c.d. laicità positiva: la laicità dev’essere intesa come garanzia, non indifferenza, dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale; non implica ostilità dello Stato rispetto alla religione ed esprime il principio di equidistanza e imparzialità dello Stato verso tutte le confessioni religiose. A questo punto, è stata analizzata l’ordinanza n. 19618/2020 della Corte di Cassazione, la quale si è interrogata sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata a un docente statale per aver tenuto una condotta contraria al deliberato dell’assemblea degli studenti che aveva deciso di tenere esposto il crocifisso durante le ore di lezione. In particolare, si è rilevato che i profili di discriminazione (indiretta) potevano porsi considerando che non è stato contemperato l’orientamento laico del docente che, invece, intendeva svolgere la propria attività didattica nell’aula senza alcun simbolo religioso. Sulla questione sono intervenute poi le Sezioni Unite, con la sent. n. 24414/2021, chiamate a risolvere una fattispecie che presenta posizioni in conflitto all'interno dello spazio pubblico scolastico. Le Sezioni Unite hanno concluso affermando che la strada corretta per percorrere i difficili ostacoli che si connettono alla libertà religiosa è quella dell’accomodamento ragionevole, inteso come ricerca di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni, valorizzando le differenze attraverso l'avvicinamento reciproco orientato all'integrazione tra le diverse culture. Tale metodo è espressione della laicità ed è coerente con l’idea di democrazia. In conclusione, è evidente che la circolare adottata dal dirigente scolastico non è conforme al criterio dell’accomodamento ragionevole, dal momento che non è stato ricercato un consenso condiviso e non sono state valutate le varie possibilità relativamente alle modalità di affissione del crocifisso. Le Sezioni Unite ritengono di escludere la sussistenza della discriminazione indiretta, prospettata nell’ordinanza di rimessione, perché nel recepire la volontà degli studenti, il dirigente scolastico non ha dato una connotazione religiosa all’esercizio della funzione pubblica di insegnamento. La Corte ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Perugia, che in diversa composizione rivaluterà la misura disciplinare per la componente di addebito che residua, principalmente correlata alle espressioni sconvenienti ed ingiuriose rivolte al dirigente scolastico.File | Dimensione | Formato | |
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