LEGISLATIVE ACT 173/2015: WHICH DIVIDE BETWEEN FULL ADOPTION AND FOSTER CARE This paper is based on the aim of thinking about the boundaries between full adoption and foster care, with reference to the effects of legislative act 173/2015. The "ontological" division between forester care and adoption in the legislative act 184/1983 has undergone a sharp downturn over time. The long road to recognition of the right to affective continuity has seen the associations and the entities that in various degrees take care of the reception of the children to act for the approval of the law 173/2015. Strong was also the impetus given to the legislator by the European Court of Human Rights who, in Moretti and Benedetti v. Italy, condemned our state. The law opens the doors to possible interpretations which are given in the elaboration. Article 1 adds three new paragraphs: in the first it is established that the significant affiliated emotional ties between the child and the dependency family during a prolonged period of foster care must be considered by the court when deciding on the adoption if the requirements, in the case that the family relies on him to be able to take it. In the second it is argued that the "continuity of the positive socio-affective relationships consolidated during reliance" should be protected, if it corresponds to the child's interest, if the child returns to his or her family Entrusted or adopted by others. Finally, the third specifies that the judge "also takes account of documented social service assessments" as well as listening to the child who has completed twelve years (or even less than capable of discernment). Article 2 attributes greater procedural importance to the foster care family who must be "summoned", invalidity. Although in the previous version it was said that "the custodian must be heard in civil proceedings concerning parental responsibility, foster care and adaptability of the minor" (excluding the hearing being a mere faculty), the censure of nullity is new and the term "convocation" may serve to emphasize that the hearing must be directed by the judge and not indirect, for example through social services. New is also the right for custodians to present written memories in the interest of the child. These provisions were most discussed by the lawyers since the question of the role of the entrusted people in the proceedings emerged right away: more specifically, the debate concerns their qualification as "parts" of the trial, the right to legal assistance, the right to challenge the acts of the proceedings and the ownership of their own interests. Even from a more pragmatic point of view, operators have been questioned about the "protected" mode with which this listening can take place, since the application of the rule must consider situations where the placement of the child is remained unknown to the biologic family and it is risky for the child to reveal it. Overall, the sense of the law is to make explicit the duty to respect the emotional ties that the child has established with those who have been taken care of during the time of the proceedings but many remain the questions to which the ¿living right¿ will have to answer.
Il presente elaborato nasce con l'obiettivo di ragionare sui confini tra affidamento familiare e adozione, con particolare riferimento agli effetti prodotti dalla legge n.173/2015 sulla continuità affettiva. La divisione ¿ontologica¿ tra affidamento e adozione presente all'origine nell'impianto della legge 184/1983 ha subito nel tempo un forte ridimensionamento. Il lungo cammino per il riconoscimento del diritto alla continuità affettiva ha visto le associazioni di famiglie affidatarie e gli enti che a vario titolo si occupano dell'accoglienza dei minori attivarsi per l'approvazione della legge 173/2015. Forte è stato anche l'impulso dato al legislatore dalla CtEDU che, nella sentenza Moretti e Benedetti contro Italia, ha condannato il nostro Stato. La legge apre le porte a possibili interpretazioni cui si dà atto nell'elaborato. L'art. 1 aggiunge tre nuovi commi: nel primo si stabilisce che i legami affettivi significativi consolidati tra il minore e la famiglia affidataria, durante un prolungato periodo di affidamento, devono essere considerati dal tribunale nel decidere sull'adozione se sussistono i requisiti, nel caso in cui la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare. Nel secondo si sostiene che deve essere comunque tutelata, se corrispondente all'interesse del minore, la ¿continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento¿, qualora il minore, ritorni nella propria famiglia o sia affidato o adottato da altri. Infine, il terzo specifica che il giudice ¿tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali¿ oltre ad ascoltare il minore che ha compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore se capace di discernimento). L'art. 2 attribuisce una maggiore rilevanza processuale all'affidatario o all'eventuale famiglia collocataria che devono essere ¿convocati¿, a pena di nullità. Seppure nella versione precedente si diceva ¿l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato¿ (escludendo che l'audizione fosse una mera facoltà), la censura di nullità è nuova e il termine ¿convocazione¿ forse serve a sottolineare che l'audizione deve essere diretta da parte del giudice e non indiretta, per esempio tramite i servizi sociali. Nuova è anche la facoltà per gli affidatari di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. Queste disposizioni sono state le più discusse dai processualisti in quanto fin da subito è sorta la questione del ruolo degli affidatari nel procedimento: più specificatamente il dibattito riguarda la loro qualificazione come ¿parti¿ del processo, il diritto all'assistenza legale, la facoltà di impugnare gli atti del procedimento e la titolarità di un interesse proprio. Anche da un punto di vista più pragmatico, gli operatori si sono interrogati in merito alle modalità ¿protette¿ con le quali possa avvenire questo ascolto, in quanto, l'applicazione della norma deve tener conto di quelle situazioni in cui il collocamento del minore sia rimasto ignoto alla famiglia d'origine e sia rischioso per il minore rivelarlo. Complessivamente il senso della legge è quello di rendere esplicito il dovere di rispettare i legami affettivi che il bambino ha instaurato con coloro che se ne sono presi cura durante il tempo del procedimento ma molti restano gli interrogativi a cui il diritto vivente dovrà dare risposta.
I CONFINI TRA L'AFFIDAMENTO FAMILIARE E L'ADOZIONE ALLA LUCE DELLA LEGGE 173/2015
MATTALIA, MARTINA
2016/2017
Abstract
Il presente elaborato nasce con l'obiettivo di ragionare sui confini tra affidamento familiare e adozione, con particolare riferimento agli effetti prodotti dalla legge n.173/2015 sulla continuità affettiva. La divisione ¿ontologica¿ tra affidamento e adozione presente all'origine nell'impianto della legge 184/1983 ha subito nel tempo un forte ridimensionamento. Il lungo cammino per il riconoscimento del diritto alla continuità affettiva ha visto le associazioni di famiglie affidatarie e gli enti che a vario titolo si occupano dell'accoglienza dei minori attivarsi per l'approvazione della legge 173/2015. Forte è stato anche l'impulso dato al legislatore dalla CtEDU che, nella sentenza Moretti e Benedetti contro Italia, ha condannato il nostro Stato. La legge apre le porte a possibili interpretazioni cui si dà atto nell'elaborato. L'art. 1 aggiunge tre nuovi commi: nel primo si stabilisce che i legami affettivi significativi consolidati tra il minore e la famiglia affidataria, durante un prolungato periodo di affidamento, devono essere considerati dal tribunale nel decidere sull'adozione se sussistono i requisiti, nel caso in cui la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare. Nel secondo si sostiene che deve essere comunque tutelata, se corrispondente all'interesse del minore, la ¿continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento¿, qualora il minore, ritorni nella propria famiglia o sia affidato o adottato da altri. Infine, il terzo specifica che il giudice ¿tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali¿ oltre ad ascoltare il minore che ha compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore se capace di discernimento). L'art. 2 attribuisce una maggiore rilevanza processuale all'affidatario o all'eventuale famiglia collocataria che devono essere ¿convocati¿, a pena di nullità. Seppure nella versione precedente si diceva ¿l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato¿ (escludendo che l'audizione fosse una mera facoltà), la censura di nullità è nuova e il termine ¿convocazione¿ forse serve a sottolineare che l'audizione deve essere diretta da parte del giudice e non indiretta, per esempio tramite i servizi sociali. Nuova è anche la facoltà per gli affidatari di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. Queste disposizioni sono state le più discusse dai processualisti in quanto fin da subito è sorta la questione del ruolo degli affidatari nel procedimento: più specificatamente il dibattito riguarda la loro qualificazione come ¿parti¿ del processo, il diritto all'assistenza legale, la facoltà di impugnare gli atti del procedimento e la titolarità di un interesse proprio. Anche da un punto di vista più pragmatico, gli operatori si sono interrogati in merito alle modalità ¿protette¿ con le quali possa avvenire questo ascolto, in quanto, l'applicazione della norma deve tener conto di quelle situazioni in cui il collocamento del minore sia rimasto ignoto alla famiglia d'origine e sia rischioso per il minore rivelarlo. Complessivamente il senso della legge è quello di rendere esplicito il dovere di rispettare i legami affettivi che il bambino ha instaurato con coloro che se ne sono presi cura durante il tempo del procedimento ma molti restano gli interrogativi a cui il diritto vivente dovrà dare risposta.File | Dimensione | Formato | |
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