I danni punitivi sono una fattispecie particolarissima di risarcimento, nati in un contesto di common law, prima in Inghilterra e dopo trapiantati negli Stati Uniti, dove hanno vissuto il loro sviluppo più florido. Si configurano come un istituto di risarcimento ¿ibrido¿, poiché trovano le loro radici in cause di risarcimento tipicamente civili, ma valicano quella funzione meramente compensativa che per noi giuristi continentali rappresenta l'unica sfumatura del risarcimento prospettabile, almeno sino a tempi recenti, e si tingono invece di funzioni prettamente penali, quali quella sanzionatoria e quella deterrente. Infatti i cospicui risarcimenti liquidati a titolo di punitive damages soprattutto nelle sentenze nordamericane hanno proprio questa funzione di scoraggiamento del colpevole, e degli altri consociati, dal tenere delle condotte illeciti simili a quella per cui si risponde nel caso di specie, ed inoltre hanno anche la volontà di sanzionare dei comportamenti particolarmente riprovevoli, tenendo conto, in questa quantificazione, dell'intensità della gravità della condotta, oltre che della cd. malice. Parlare di danni punitivi in un contesto di civil law europeo non è semplice, molti sono stati i tentativi di contaminazione, ed altrettante le critiche. Lodevole è stato il tentativo di riscrittura del code civil che prevedeva proprio l'inserimento di questo particolare istituto di responsabilità civile. Anche in nostro Paese si è mosso in tal senso, tanto che molti hanno cercato di scorgere nel nuovo dettato dell'art. 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata un esempio di danno punitivo, sino ad arrivare alla recente pronuncia della Cassazione del 2016 con la quale si è rimessa la questione dei danni punitivi in Italia alle Sezioni Unite, aprendo, forse, una strada giurisprudenziale favorevole alla loro introduzione.
I punitive damages: profili di comparazione
GABACCIA, ELISA
2016/2017
Abstract
I danni punitivi sono una fattispecie particolarissima di risarcimento, nati in un contesto di common law, prima in Inghilterra e dopo trapiantati negli Stati Uniti, dove hanno vissuto il loro sviluppo più florido. Si configurano come un istituto di risarcimento ¿ibrido¿, poiché trovano le loro radici in cause di risarcimento tipicamente civili, ma valicano quella funzione meramente compensativa che per noi giuristi continentali rappresenta l'unica sfumatura del risarcimento prospettabile, almeno sino a tempi recenti, e si tingono invece di funzioni prettamente penali, quali quella sanzionatoria e quella deterrente. Infatti i cospicui risarcimenti liquidati a titolo di punitive damages soprattutto nelle sentenze nordamericane hanno proprio questa funzione di scoraggiamento del colpevole, e degli altri consociati, dal tenere delle condotte illeciti simili a quella per cui si risponde nel caso di specie, ed inoltre hanno anche la volontà di sanzionare dei comportamenti particolarmente riprovevoli, tenendo conto, in questa quantificazione, dell'intensità della gravità della condotta, oltre che della cd. malice. Parlare di danni punitivi in un contesto di civil law europeo non è semplice, molti sono stati i tentativi di contaminazione, ed altrettante le critiche. Lodevole è stato il tentativo di riscrittura del code civil che prevedeva proprio l'inserimento di questo particolare istituto di responsabilità civile. Anche in nostro Paese si è mosso in tal senso, tanto che molti hanno cercato di scorgere nel nuovo dettato dell'art. 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata un esempio di danno punitivo, sino ad arrivare alla recente pronuncia della Cassazione del 2016 con la quale si è rimessa la questione dei danni punitivi in Italia alle Sezioni Unite, aprendo, forse, una strada giurisprudenziale favorevole alla loro introduzione.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/36181