Il presente elaborato si propone di indagare il complesso rapporto esistente tra il principio di colpevolezza, che si ricava dal primo comma dell’articolo 27 della Costituzione, e la forma di responsabilità penale oggettiva ancora oggi espressamente prevista dal terzo comma dell’articolo 42 del Codice penale: da un lato, il principio de quo, che dà valore costituzionale alla responsabilità penale per fatto proprio colpevole, è espressione del carattere garantista della Costituzione in materia penale; dall’altro, la responsabilità penale (per fatto proprio) incolpevole, fondata sulla sussistenza del mero rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’autore del reato e il fatto penalmente sanzionato, è un residuo paradigmatico del carattere più autoritario del vigente Codice penale. L’intento dell’elaborato è quello di analizzare i più rilevanti istituti penalistici previsti dal Codice penale caratterizzati dall’addebito obiettivo di un evento ovvero di un altro elemento del fatto di reato che ancora oggi “resistono” in un sistema penale informato al principio di colpevolezza così come delineato nella giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalle note sentenze nn. 364 e 1085 del 1988: un principio costituzionale che rappresenta tanto un “vincolo” per il legislatore, nell’elaborazione delle norme penali incriminatrici, quanto un ‘canone ermeneutico’ per il giudice nell’interpretazione e nell’applicazione delle stesse, sulla base del quale gli ‘elementi più significativi’ della fattispecie tipica, sui quali si incentra il ‘disvalore’ penale del fatto di reato, devono essere soggettivamente collegati al soggetto agente, vale a dire “coperti” dall’elemento psicologico del dolo o, quantomeno, della colpa. Per ciascuna ipotesi criminosa che viene in rilievo in quanto contenente una responsabilità dal carattere obiettivo, verranno esposte le teorie diffuse nella dottrina penalistica e nella giurisprudenza di riferimento – con l’indicazione dei rispettivi orientamenti maggioritari – sulla base delle quali lette le ipotesi criminose in esame al fine di rinvenirvi, sostanzialmente, una responsabilità a titolo di dolo o, quantomeno, a titolo di colpa che consenta di “superare” la latente illegittimità costituzionale.

Il principio di colpevolezza e la responsabilità oggettiva

PAGLIONE, VALERIA
2020/2021

Abstract

Il presente elaborato si propone di indagare il complesso rapporto esistente tra il principio di colpevolezza, che si ricava dal primo comma dell’articolo 27 della Costituzione, e la forma di responsabilità penale oggettiva ancora oggi espressamente prevista dal terzo comma dell’articolo 42 del Codice penale: da un lato, il principio de quo, che dà valore costituzionale alla responsabilità penale per fatto proprio colpevole, è espressione del carattere garantista della Costituzione in materia penale; dall’altro, la responsabilità penale (per fatto proprio) incolpevole, fondata sulla sussistenza del mero rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’autore del reato e il fatto penalmente sanzionato, è un residuo paradigmatico del carattere più autoritario del vigente Codice penale. L’intento dell’elaborato è quello di analizzare i più rilevanti istituti penalistici previsti dal Codice penale caratterizzati dall’addebito obiettivo di un evento ovvero di un altro elemento del fatto di reato che ancora oggi “resistono” in un sistema penale informato al principio di colpevolezza così come delineato nella giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalle note sentenze nn. 364 e 1085 del 1988: un principio costituzionale che rappresenta tanto un “vincolo” per il legislatore, nell’elaborazione delle norme penali incriminatrici, quanto un ‘canone ermeneutico’ per il giudice nell’interpretazione e nell’applicazione delle stesse, sulla base del quale gli ‘elementi più significativi’ della fattispecie tipica, sui quali si incentra il ‘disvalore’ penale del fatto di reato, devono essere soggettivamente collegati al soggetto agente, vale a dire “coperti” dall’elemento psicologico del dolo o, quantomeno, della colpa. Per ciascuna ipotesi criminosa che viene in rilievo in quanto contenente una responsabilità dal carattere obiettivo, verranno esposte le teorie diffuse nella dottrina penalistica e nella giurisprudenza di riferimento – con l’indicazione dei rispettivi orientamenti maggioritari – sulla base delle quali lette le ipotesi criminose in esame al fine di rinvenirvi, sostanzialmente, una responsabilità a titolo di dolo o, quantomeno, a titolo di colpa che consenta di “superare” la latente illegittimità costituzionale.
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