La tesi si occuperà di analizzare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tenendo conto sia dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto sia del datore di lavoro all'utile impiego. Nel nostro ordinamento il licenziamento, per essere legittimo, deve trovare fondamento in un motivo socialmente giustificato oppure deve essere legato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al normale funzionamento di essa. Si parla in quest'ultimo caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico. All'inizio dell'elaborato andremo ad analizzare la normativa di riferimento del giustificato motivo oggettivo vale a dire la Legge n. 604 del 1966 e una serie di elementi intrinseci ed estrinseci legati alla fattispecie, tra cui l'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, il quale deve dimostrare di non poter collocare il lavoratore ad un'altra posizione lavorativa. Nel secondo capitolo dell'elaborato invece, analizzeremo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo secondo due diverse visioni giurisprudenziali. La prima, più restrittiva, secondo cui il licenziamento per essere legittimo deve essere legato a una “situazione sfavorevole”, ad esempio una crisi economica protratta per un lasso di tempo abbastanza lungo, questa visione considera il licenziamento come extrema ratio ovvero rimedio ultimo. La seconda tesi, più liberista, afferma invece che il licenziamento è legittimo, anche e soltanto, se intimato per incrementare i profitti dell'impresa, questa visione è stata accolta dalla recente sentenza n. 25201 del 2016. Nel terzo e ultimo capitolo invece si affronterà il tema delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo. Anch'esso tema molto variegato a causa delle riforme che si sono susseguite negli anni. Tali riforme hanno infatti circoscritto l'ambito di applicazione della reitegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, in favore di un rimedio prettamente monetario. Le varie riforme, insieme al nuovo orientamento della Cassazione, sembrerebbero quindi aver agevolato i casi di licenziamento economico con esiti negativi sui diritti dei lavoratori, ma ciò sarebbe impossibile in quanto in contrasto con i principi enunciati dalla nostra Costituzione. Il nostro legislatore dovrebbe quindi fare un po' di chiarezza su un tema così delicato che crea molta incertezza per quanto riguarda le esigenze e gli interessi degli attori del rapporto lavorativo.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: bilanciamento tra interesse del lavoratore alla tutela del lavoro e dell'impresa all'utile impiego

ASCOLI, SARA
2020/2021

Abstract

La tesi si occuperà di analizzare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tenendo conto sia dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto sia del datore di lavoro all'utile impiego. Nel nostro ordinamento il licenziamento, per essere legittimo, deve trovare fondamento in un motivo socialmente giustificato oppure deve essere legato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al normale funzionamento di essa. Si parla in quest'ultimo caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico. All'inizio dell'elaborato andremo ad analizzare la normativa di riferimento del giustificato motivo oggettivo vale a dire la Legge n. 604 del 1966 e una serie di elementi intrinseci ed estrinseci legati alla fattispecie, tra cui l'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, il quale deve dimostrare di non poter collocare il lavoratore ad un'altra posizione lavorativa. Nel secondo capitolo dell'elaborato invece, analizzeremo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo secondo due diverse visioni giurisprudenziali. La prima, più restrittiva, secondo cui il licenziamento per essere legittimo deve essere legato a una “situazione sfavorevole”, ad esempio una crisi economica protratta per un lasso di tempo abbastanza lungo, questa visione considera il licenziamento come extrema ratio ovvero rimedio ultimo. La seconda tesi, più liberista, afferma invece che il licenziamento è legittimo, anche e soltanto, se intimato per incrementare i profitti dell'impresa, questa visione è stata accolta dalla recente sentenza n. 25201 del 2016. Nel terzo e ultimo capitolo invece si affronterà il tema delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo. Anch'esso tema molto variegato a causa delle riforme che si sono susseguite negli anni. Tali riforme hanno infatti circoscritto l'ambito di applicazione della reitegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, in favore di un rimedio prettamente monetario. Le varie riforme, insieme al nuovo orientamento della Cassazione, sembrerebbero quindi aver agevolato i casi di licenziamento economico con esiti negativi sui diritti dei lavoratori, ma ciò sarebbe impossibile in quanto in contrasto con i principi enunciati dalla nostra Costituzione. Il nostro legislatore dovrebbe quindi fare un po' di chiarezza su un tema così delicato che crea molta incertezza per quanto riguarda le esigenze e gli interessi degli attori del rapporto lavorativo.
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