La tesi tratta del percorso legislativo della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, si parte dall'analizzare il d.lgs. 626/94 fino ad arrivare al d.lgs 82/08 aggiornato dal d.lgs.106/09. L'elaborato ha consentito di inquadrare l’istituto della delega nell’ambito dell’attuale sistema prevenzionistico e di qualificarlo come strumento per assicurare un più efficace e capillare adempimento degli obblighi normativamente posti a carico dei garanti tradizionali, di cui si è approfondito (datore di lavoro, dirigente, preposto). Infatti, specie nelle aziende di grandi dimensioni, la delega di funzioni costituisce spesso una necessità il cui mancato impiego può costituire ex se fonte di colpa di organizzazione. Sembrano, quindi, ormai lontane le risalenti critiche al trasferimento di funzioni a terzi, proprio in ragione del definitivo affermarsi della teoria intermedia o formale-oggettiva, oggi espressamente richiamata dall’art. 16 d. lgs. 81/08, e della conseguente definitiva affermazione dell’obbligo di vigilanza in capo al delegante in concorso con gli obblighi di diretto adempimento assunti dal delegato.
La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori: Caratteristiche e finalità
TABATABAEI, ARIANA
2020/2021
Abstract
La tesi tratta del percorso legislativo della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, si parte dall'analizzare il d.lgs. 626/94 fino ad arrivare al d.lgs 82/08 aggiornato dal d.lgs.106/09. L'elaborato ha consentito di inquadrare l’istituto della delega nell’ambito dell’attuale sistema prevenzionistico e di qualificarlo come strumento per assicurare un più efficace e capillare adempimento degli obblighi normativamente posti a carico dei garanti tradizionali, di cui si è approfondito (datore di lavoro, dirigente, preposto). Infatti, specie nelle aziende di grandi dimensioni, la delega di funzioni costituisce spesso una necessità il cui mancato impiego può costituire ex se fonte di colpa di organizzazione. Sembrano, quindi, ormai lontane le risalenti critiche al trasferimento di funzioni a terzi, proprio in ragione del definitivo affermarsi della teoria intermedia o formale-oggettiva, oggi espressamente richiamata dall’art. 16 d. lgs. 81/08, e della conseguente definitiva affermazione dell’obbligo di vigilanza in capo al delegante in concorso con gli obblighi di diretto adempimento assunti dal delegato.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/35938