In Italia è nel 1942 che, con l’entrata in vigore del Codice Civile, la materia del diritto agrario trova la sua fonte più importante, raccoglitrice di numerose disposizioni in tema di proprietà, impresa agricola e contratti agrari. Per quasi sessant’anni dall’introduzione del codice, il soggetto principale dell’agricoltura italiana, l’imprenditore agricolo, è stato identificato come colui che esercitava un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, dove queste ultime erano reputate tali quando rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura. La politica di diritto comune degli anni ’90, assieme alla nuova concezione della figura dell’imprenditore agricolo non solo come soggetto capace di fornire “cibo” ma anche benefit e servizi ambientali, ha portato alla necessità di rivedere l’originaria norma contenuta nel codice del ‘42. La riforma del 2001, in particolare il decreto legislativo n.228/2001, ridefinisce svariati aspetti della disciplina, apportando modifiche riguardanti la figura dell’imprenditore agricolo, incrementando le ipotesi di attività qualificanti l’impresa come agricola (e introducendo in alcuni contesti il concetto di prevalenza), rendendo il possesso del fondo non più elemento indispensabile per lo svolgimento dell’attività, sostituendo il tradizionale termine "bestiame" (ricompreso nella precedente dizione dell’articolo 2135), con il nuovo termine "animali" e ponendo altri numerosi cambiamenti all’interno della norma originaria. Una seconda riforma decisiva è quella attuata con la legge 38 del 2003, con la quale il Parlamento delega nuovamente il governo per esaurire la possibilità di intervento che la legge del 2001 aveva precedentemente intentato di risolvere, intervenendo nella modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquicoltura, dell’agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste. Sulla scia di tali riforme, il decreto legislativo 99/2004 rivede il precedente titolo di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), introducendo la nuova definizione di IAP (imprenditore agricolo professionale).

L'impresa agricola

ZAGO, DANIELE
2020/2021

Abstract

In Italia è nel 1942 che, con l’entrata in vigore del Codice Civile, la materia del diritto agrario trova la sua fonte più importante, raccoglitrice di numerose disposizioni in tema di proprietà, impresa agricola e contratti agrari. Per quasi sessant’anni dall’introduzione del codice, il soggetto principale dell’agricoltura italiana, l’imprenditore agricolo, è stato identificato come colui che esercitava un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, dove queste ultime erano reputate tali quando rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura. La politica di diritto comune degli anni ’90, assieme alla nuova concezione della figura dell’imprenditore agricolo non solo come soggetto capace di fornire “cibo” ma anche benefit e servizi ambientali, ha portato alla necessità di rivedere l’originaria norma contenuta nel codice del ‘42. La riforma del 2001, in particolare il decreto legislativo n.228/2001, ridefinisce svariati aspetti della disciplina, apportando modifiche riguardanti la figura dell’imprenditore agricolo, incrementando le ipotesi di attività qualificanti l’impresa come agricola (e introducendo in alcuni contesti il concetto di prevalenza), rendendo il possesso del fondo non più elemento indispensabile per lo svolgimento dell’attività, sostituendo il tradizionale termine "bestiame" (ricompreso nella precedente dizione dell’articolo 2135), con il nuovo termine "animali" e ponendo altri numerosi cambiamenti all’interno della norma originaria. Una seconda riforma decisiva è quella attuata con la legge 38 del 2003, con la quale il Parlamento delega nuovamente il governo per esaurire la possibilità di intervento che la legge del 2001 aveva precedentemente intentato di risolvere, intervenendo nella modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquicoltura, dell’agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste. Sulla scia di tali riforme, il decreto legislativo 99/2004 rivede il precedente titolo di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), introducendo la nuova definizione di IAP (imprenditore agricolo professionale).
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