In the context of a historical reconstruction of Italian regionalism, the paper deals with differentiated regionalism, including both the theoretical profile and the first concrete attempts of implementation. At the core of the work, therefore, there is the third paragraph of Article 116 of the Constitution (introduced by Constitutional Law No. 3 of 2001), which lays down the general lines of the procedure for implementing differentiated regionalism, even though it had never been seriously used until the 2017 requests advanced by Emilia-Romagna, Lombardia and Veneto. The paper focuses on two main topics. Firstly, on the meaning to be given, by interpretative ways, to the various terms that make up the constitutional provision and their overall set; secondly, on the procedural and substantial doubts concerning the implementation of asymmetrical regionalism. Moreover, the study analyses the contents of the protocol agreements signed so far between the State and the three regions mentioned above, while also delving into the growth perspectives of the institute of differentiated regionalism, even in the light of the difficulties which clearly rose in the relationships between the State and the Regions during the world health emergency of 2020 (Covid-19). As far as the methodological point of view is concerned, the initial historical reconstruction is necessary, on one hand, to contextualize the field in which the last paragraph of Article 116 fits and, on the other hand, to deduce useful arguments to examine both the content of the rule and of the protocol agreements between the Government and the Regional Councils, which were discussed and partly signed. Particular attention is given to the exposure of positions (often varied and even conflicting) and to the solutions proposed by the doctrine in the face of the numerous interpretative and political controversies accompanying the implementation of this article. In perspective, the references to the management of the current health emergency help to understand which consequences could arise from the implementation of the new form of autonomy. In conclusion, the question to which this dissertation intents to answer is the following: is the differentiated regionalism, as it is intended to be applied, a project that should be supported as it is, preferably changed, or rather completely rejected?
Nel quadro di una ricostruzione storica del regionalismo italiano, l’elaborato si occupa del regionalismo differenziato, sia sotto il profilo teorico, sia sotto il profilo concreto dei primi tentativi di applicazione in atto. Al centro del lavoro vi è quindi il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione (introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), che detta le linee generali del procedimento per attuare il regionalismo differenziato, ma che mai era stato seriamente utilizzato fino alle richieste del 2017 avanzate da parte di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. L’elaborato si concentra su due argomenti principali. In primo luogo, sul significato da attribuire, in via interpretativa, ai vari termini che compongono la disposizione costituzionale e al loro complesso d’insieme; in secondo, sui dubbi procedurali e sostanziali riguardanti la realizzazione del regionalismo asimmetrico. L’analisi presta, inoltre, attenzione ai contenuti dei documenti di intesa sinora stipulati tra lo Stato e le tre regioni sopracitate e approfondisce le prospettive di sviluppo dell’istituto del regionalismo differenziato anche alla luce delle difficoltà che si sono manifestate, in modo molto evidente, nei rapporti tra lo Stato e le Regioni durante l’emergenza sanitaria mondiale del 2020 (Covid-19). Dal punto di vista metodologico, la ricostruzione storica iniziale è necessaria per contestualizzare l’ambito nel quale si inserisce l’ultimo comma dell’articolo 116 e per trarne argomenti utili a esaminare il contenuto della norma e dei documenti di intesa discussi, e in parte siglati, tra il Governo e le Giunte regionali. Particolare attenzione è dedicata all’esposizione delle posizioni (non di rado variegate e anche contrastanti) e delle soluzioni proposte dalla dottrina a fronte delle numerose controversie, interpretative e politiche, che accompagnano l’attuazione di questo articolo. In prospettiva, i riferimenti alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto aiutano a comprendere quali conseguenze potrebbero derivare dall’attuazione della nuova forma di autonomia. In conclusione, la domanda alla quale la tesi si propone di provare a rispondere è: il regionalismo differenziato, così come lo si vuole applicare, è un progetto che andrebbe sostenuto così com’è, che sarebbe preferibile modificare, o che andrebbe del tutto rigettato?
Il regionalismo differenziato nell'ordinamento costituzionale italiano
FERRANDO, BEATRICE
2020/2021
Abstract
Nel quadro di una ricostruzione storica del regionalismo italiano, l’elaborato si occupa del regionalismo differenziato, sia sotto il profilo teorico, sia sotto il profilo concreto dei primi tentativi di applicazione in atto. Al centro del lavoro vi è quindi il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione (introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), che detta le linee generali del procedimento per attuare il regionalismo differenziato, ma che mai era stato seriamente utilizzato fino alle richieste del 2017 avanzate da parte di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. L’elaborato si concentra su due argomenti principali. In primo luogo, sul significato da attribuire, in via interpretativa, ai vari termini che compongono la disposizione costituzionale e al loro complesso d’insieme; in secondo, sui dubbi procedurali e sostanziali riguardanti la realizzazione del regionalismo asimmetrico. L’analisi presta, inoltre, attenzione ai contenuti dei documenti di intesa sinora stipulati tra lo Stato e le tre regioni sopracitate e approfondisce le prospettive di sviluppo dell’istituto del regionalismo differenziato anche alla luce delle difficoltà che si sono manifestate, in modo molto evidente, nei rapporti tra lo Stato e le Regioni durante l’emergenza sanitaria mondiale del 2020 (Covid-19). Dal punto di vista metodologico, la ricostruzione storica iniziale è necessaria per contestualizzare l’ambito nel quale si inserisce l’ultimo comma dell’articolo 116 e per trarne argomenti utili a esaminare il contenuto della norma e dei documenti di intesa discussi, e in parte siglati, tra il Governo e le Giunte regionali. Particolare attenzione è dedicata all’esposizione delle posizioni (non di rado variegate e anche contrastanti) e delle soluzioni proposte dalla dottrina a fronte delle numerose controversie, interpretative e politiche, che accompagnano l’attuazione di questo articolo. In prospettiva, i riferimenti alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto aiutano a comprendere quali conseguenze potrebbero derivare dall’attuazione della nuova forma di autonomia. In conclusione, la domanda alla quale la tesi si propone di provare a rispondere è: il regionalismo differenziato, così come lo si vuole applicare, è un progetto che andrebbe sostenuto così com’è, che sarebbe preferibile modificare, o che andrebbe del tutto rigettato?File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/33673