INTRODUZIONE La trasformazione della società è un fenomeno giuridico tipico ed eccezionale disciplinato dal Codice civile del 1942 e dalle successive riforme. Il modello di organizzazione societario condiziona e definisce le modalità di esercizio dell'attività. Il cambiamento del modello (legale) del gruppo che esercita l'attività dell'impresa per adeguarsi alle necessità del mercato, costituisce la trasformazione del tipo di struttura organizzativa. Essa, considerato l'art. 2498 c.c., avviene per effetto di un atto di volontà autonomo e interno al gruppo stesso, al fine di conservare il rapporto sociale e migliorarne le potenzialità. L'obiettivo della trasformazione è infatti quello di modificare l'atto costitutivo con creazione di un nuovo soggetto giuridico, in modo da garantire la continuità della società, conservare diritti e obblighi dell'entità ante trasformazione, mantenere il patrimonio inalterato impendendo così ai creditori particolari dei soci di dissolverlo e mantenere invariata la compagine sociale . Fatto questo breve accenno, si andrà adesso a trattare più nello specifico l’argomento citato. In particolare, si analizzerà un inquadramento generale della disciplina codicistica relativa alla trasformazione, cui seguirà l’analisi delle disposizioni dedicate alla trasformazione omogenea progressiva, per poi focalizzare l’attenzione su tre specifici profili, vale a dire la relazione di stima, l’assegnazione delle quote con particolare riferimento al socio d’opera e la comunicazione dell’operazione ai creditori sociali. 1. LA TRASFORMAZIONE: BREVI CENNI DI CARATTERE GENERALE Partendo dall’inquadramento generale ai fini civilistici si può affermare che la trasformazione ha subìto una radicale modificazione negli anni. Da tre articoli infatti (artt. 2498 – 2500) si è passati a ben undici (artt. 2498 – 2500-novies). Il vecchio corpus prevedeva espressamente solo la trasformazione delle società di persone in società di capitali e aveva vietato l'applicabilità di questo istituto alle varie formazioni collettive o di diritto privato che non si potevano considerare società lucrative (tipi sociali identificati al titolo V del libro del lavoro), come nel caso delle fondazioni, in quanto si aveva riguardo al cambiamento di scopo previsto dall'art. 2247 c.c., non al cambiamento del tipo legale previsto dall'art. 2498 c.c. e ss . Nel passato, non si era riusciti a ricondurre le diverse figure tipiche e non, ad un’unica categoria generale in cui le persone giuridiche e i gruppi di autonomia patrimoniale si potessero collocare. Per identificare la tipicità, dunque, bisognava rifarsi all'art. 2249 c.c., che ne enunciava il principio e le varie casistiche .
La trasformazione omogenea progressiva da s.n.c. a s.r.l.: analisi di un caso pratico
CARAMELLA, ANNA
2020/2021
Abstract
INTRODUZIONE La trasformazione della società è un fenomeno giuridico tipico ed eccezionale disciplinato dal Codice civile del 1942 e dalle successive riforme. Il modello di organizzazione societario condiziona e definisce le modalità di esercizio dell'attività. Il cambiamento del modello (legale) del gruppo che esercita l'attività dell'impresa per adeguarsi alle necessità del mercato, costituisce la trasformazione del tipo di struttura organizzativa. Essa, considerato l'art. 2498 c.c., avviene per effetto di un atto di volontà autonomo e interno al gruppo stesso, al fine di conservare il rapporto sociale e migliorarne le potenzialità. L'obiettivo della trasformazione è infatti quello di modificare l'atto costitutivo con creazione di un nuovo soggetto giuridico, in modo da garantire la continuità della società, conservare diritti e obblighi dell'entità ante trasformazione, mantenere il patrimonio inalterato impendendo così ai creditori particolari dei soci di dissolverlo e mantenere invariata la compagine sociale . Fatto questo breve accenno, si andrà adesso a trattare più nello specifico l’argomento citato. In particolare, si analizzerà un inquadramento generale della disciplina codicistica relativa alla trasformazione, cui seguirà l’analisi delle disposizioni dedicate alla trasformazione omogenea progressiva, per poi focalizzare l’attenzione su tre specifici profili, vale a dire la relazione di stima, l’assegnazione delle quote con particolare riferimento al socio d’opera e la comunicazione dell’operazione ai creditori sociali. 1. LA TRASFORMAZIONE: BREVI CENNI DI CARATTERE GENERALE Partendo dall’inquadramento generale ai fini civilistici si può affermare che la trasformazione ha subìto una radicale modificazione negli anni. Da tre articoli infatti (artt. 2498 – 2500) si è passati a ben undici (artt. 2498 – 2500-novies). Il vecchio corpus prevedeva espressamente solo la trasformazione delle società di persone in società di capitali e aveva vietato l'applicabilità di questo istituto alle varie formazioni collettive o di diritto privato che non si potevano considerare società lucrative (tipi sociali identificati al titolo V del libro del lavoro), come nel caso delle fondazioni, in quanto si aveva riguardo al cambiamento di scopo previsto dall'art. 2247 c.c., non al cambiamento del tipo legale previsto dall'art. 2498 c.c. e ss . Nel passato, non si era riusciti a ricondurre le diverse figure tipiche e non, ad un’unica categoria generale in cui le persone giuridiche e i gruppi di autonomia patrimoniale si potessero collocare. Per identificare la tipicità, dunque, bisognava rifarsi all'art. 2249 c.c., che ne enunciava il principio e le varie casistiche .File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/31843