Il decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “decreto Rilancio”), nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi negli edifici in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, oltre che per altri interventi agevolabili quando eseguiti congiuntamente a quelli principali. La normativa viene detta “Superbonus” in quanto è previsto che la detrazione sia riconosciuta nella misura del 110 per cento della spesa, in misura cioè superiore all’esborso. Tale detrazione è inoltre ripartita in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 2021, e in quattro per quelle sostenute nel 2022, in luogo dei dieci anni ordinariamente previsti per le detrazioni relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il Superbonus spetta per interventi sulle parti comuni degli edifici in condomino e le spese sostenute principalmente dalle persone fisiche per interventi su immobili residenziali e su un massimo di due unità immobiliari riconducibili alla sfera privata. In luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione è possibile optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore che esegue i lavori o per la cessione del credito a terzi. Trattandosi di una norma di particolare favore, risulta particolarmente articolata in relazione a vari aspetti: alle tipologie di interventi agevolabili, ai limiti di spesa ammessi, alle modalità di cessione del credito e agli adempimenti da porre in essere. E’ necessario che diversi professionisti intervengano nello stilare perizie tecniche asseverate e per apporre il visto di conformità necessario per la cessione del credito. Fra i tanti aspetti toccati dalla norma, da un punto di vista contabile, per le imprese si pone il problema relativo alle modalità di contabilizzazione delle operazioni. Sull’argomento si è espresso l’OIC , Organismo italiano di contabilità, che ha analizzato le diverse casistiche in cui le imprese possono trovarsi: possono essere beneficiarie della detrazione in alcuni casi, le ditte esecutrici dei lavori e riconoscere lo sconto ai clienti o rivestire il ruolo di soggetti cedenti e cessionari del credito di imposta. Il sistema finanziario risulta fortemente coinvolto nel meccanismo di circolazione del credito. La normativa in esame riguarda gli interventi realizzati a partire dalla metà dell’anno 2020, ma di fatto la complessità tecnica degli interventi stessi, l’ iter di conversione in legge dei decreti, la necessità che venissero emanati decreti attuativi per la piena operatività della norma, nonché il continuo susseguirsi di chiarimenti , hanno reso nei fatti pienamente operativa l’agevolazione solo a fine dell’anno 2020. Insieme ai recenti interventi normativi è auspicabile che le iniziative del sistema bancario sostengano la fruizione dell’agevolazione fiscale affinché siano realizzate le finalità del bonus, di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, del risparmio energetico e del rilancio dell’economia.

Analisi delle novità in materia di detrazione fiscale Superbonus 110%: interventi normativi ed implicazioni pratiche

VASCIAVEO, FRANCESCA
2019/2020

Abstract

Il decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “decreto Rilancio”), nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi negli edifici in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, oltre che per altri interventi agevolabili quando eseguiti congiuntamente a quelli principali. La normativa viene detta “Superbonus” in quanto è previsto che la detrazione sia riconosciuta nella misura del 110 per cento della spesa, in misura cioè superiore all’esborso. Tale detrazione è inoltre ripartita in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 2021, e in quattro per quelle sostenute nel 2022, in luogo dei dieci anni ordinariamente previsti per le detrazioni relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il Superbonus spetta per interventi sulle parti comuni degli edifici in condomino e le spese sostenute principalmente dalle persone fisiche per interventi su immobili residenziali e su un massimo di due unità immobiliari riconducibili alla sfera privata. In luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione è possibile optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore che esegue i lavori o per la cessione del credito a terzi. Trattandosi di una norma di particolare favore, risulta particolarmente articolata in relazione a vari aspetti: alle tipologie di interventi agevolabili, ai limiti di spesa ammessi, alle modalità di cessione del credito e agli adempimenti da porre in essere. E’ necessario che diversi professionisti intervengano nello stilare perizie tecniche asseverate e per apporre il visto di conformità necessario per la cessione del credito. Fra i tanti aspetti toccati dalla norma, da un punto di vista contabile, per le imprese si pone il problema relativo alle modalità di contabilizzazione delle operazioni. Sull’argomento si è espresso l’OIC , Organismo italiano di contabilità, che ha analizzato le diverse casistiche in cui le imprese possono trovarsi: possono essere beneficiarie della detrazione in alcuni casi, le ditte esecutrici dei lavori e riconoscere lo sconto ai clienti o rivestire il ruolo di soggetti cedenti e cessionari del credito di imposta. Il sistema finanziario risulta fortemente coinvolto nel meccanismo di circolazione del credito. La normativa in esame riguarda gli interventi realizzati a partire dalla metà dell’anno 2020, ma di fatto la complessità tecnica degli interventi stessi, l’ iter di conversione in legge dei decreti, la necessità che venissero emanati decreti attuativi per la piena operatività della norma, nonché il continuo susseguirsi di chiarimenti , hanno reso nei fatti pienamente operativa l’agevolazione solo a fine dell’anno 2020. Insieme ai recenti interventi normativi è auspicabile che le iniziative del sistema bancario sostengano la fruizione dell’agevolazione fiscale affinché siano realizzate le finalità del bonus, di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, del risparmio energetico e del rilancio dell’economia.
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