Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, denominato “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” , è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019. L'entrata in vigore del codice, come indicato dall'art. 389 dello stesso, avrebbe dovuto avvenire al decorso del diciottesimo mese dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo per alcune disposizioni di modifica del codice civile che sono già entrate in vigore. Tuttavia, l'originale termine di entrata in vigore, previsto per il 15 agosto 2020, è stato posticipato dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 al 1° settembre 2021, stante la situazione di totale incertezza dovuta alla pandemia globale da Covid-19 . La prolungata vacatio legis del c.c.i. ha permesso al legislatore di operare alcune modifiche al testo ad opera, tra l'altro, del recentissimo d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha sostituito il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 , già oggetto di più di un tentativo di riforma organica , modificando profondamente la disciplina anche sotto il profilo linguistico: il termine fallimento infatti viene sostituito dalla locuzione liquidazione giudiziale . La riforma, sulla scia delle precedenti, ha avuto tra i propri obiettivi “la formazione di una nuova cultura dei rapporti tra debitori e creditori, e la diffusione delle opportunità di accordo al fine di evitare il fallimento e favorire, ove possibile, la salvaguardia dell'impresa” introducendo uno strumento, normato dal Capo III del nuovo testo, denominato “Procedimento di composizione assistita della crisi” volto proprio a prevenire e curare l'insorgenza di stati di crisi, anche grazie all'intervento di un organismo a ciò dedicato, ovvero l'Organismo di composizione della crisi d'impresa . Il presente elaborato intende, dopo aver ripercorso i caratteri salienti delle due principali procedure concorsuali previste dall'ordinamento, ovvero il fallimento e il concordato, analizzare gli obiettivi e le novità introdotte dal codice della crisi in relazione agli strumenti di allerta, per soffermarsi infine sul OCRI e sulle sue funzioni nel contesto della composizione assistita della crisi.
LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA: L'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CRISI DIPENDE DAL RAPPORTO FRA OCRI ED IMPRENDITORE
VIGEZZI, CAMILLO
2020/2021
Abstract
Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, denominato “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” , è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019. L'entrata in vigore del codice, come indicato dall'art. 389 dello stesso, avrebbe dovuto avvenire al decorso del diciottesimo mese dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo per alcune disposizioni di modifica del codice civile che sono già entrate in vigore. Tuttavia, l'originale termine di entrata in vigore, previsto per il 15 agosto 2020, è stato posticipato dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 al 1° settembre 2021, stante la situazione di totale incertezza dovuta alla pandemia globale da Covid-19 . La prolungata vacatio legis del c.c.i. ha permesso al legislatore di operare alcune modifiche al testo ad opera, tra l'altro, del recentissimo d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha sostituito il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 , già oggetto di più di un tentativo di riforma organica , modificando profondamente la disciplina anche sotto il profilo linguistico: il termine fallimento infatti viene sostituito dalla locuzione liquidazione giudiziale . La riforma, sulla scia delle precedenti, ha avuto tra i propri obiettivi “la formazione di una nuova cultura dei rapporti tra debitori e creditori, e la diffusione delle opportunità di accordo al fine di evitare il fallimento e favorire, ove possibile, la salvaguardia dell'impresa” introducendo uno strumento, normato dal Capo III del nuovo testo, denominato “Procedimento di composizione assistita della crisi” volto proprio a prevenire e curare l'insorgenza di stati di crisi, anche grazie all'intervento di un organismo a ciò dedicato, ovvero l'Organismo di composizione della crisi d'impresa . Il presente elaborato intende, dopo aver ripercorso i caratteri salienti delle due principali procedure concorsuali previste dall'ordinamento, ovvero il fallimento e il concordato, analizzare gli obiettivi e le novità introdotte dal codice della crisi in relazione agli strumenti di allerta, per soffermarsi infine sul OCRI e sulle sue funzioni nel contesto della composizione assistita della crisi.File | Dimensione | Formato | |
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