La presente ricerca mira a rispondere al quesito riguardante l'attribuzione dei diritti di natura personale ed economica nascenti dalla creazione delle opere dell'ingegno in adempimento di un contratto d'opera, così come regolato dagli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. Il mio studio parte da un breve excursus storico attraverso il quale viene spiegata la genesi del lavoro autonomo, tradizionalmente raffigurato come un'area residuale, compresa tra il mondo del lavoro salariato e quello della piccola impresa, nonché caratterizzato da confini interni che lo distinguono tra lavoro autonomo “puro” e quello variamente coordinato, su base più o meno consensuale, rispetto ad un committente principale. Focus della mia ricerca è l'art. 4 della l. n. 81/2017, il quale prevede l'attribuzione dei diritti di utilizzazione economica in capo al committente, qualora la creazione intellettuale o industriale sia pervenuta in adempimento di un contratto d'opera, salvo che l'attività inventiva fosse prevista quale oggetto e a tale scopo compensata. Nel caso in cui mancassero quest'ultime due caratteristiche, l'art. 4 pone un espresso rinvio alla legge speciale contenuta nella l. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d'autore) e nel d.lgs. n. 65/2005 (Codice della Proprietà industriale). Primo passo su cui muovere l'analisi, è stato quello di individuare il campo di situazioni al quale la disciplina si riferisce rispettivamente al contratto d'opera manuale e al contratto d'opera intellettuale. Successivamente, -a seguito dell'analisi della normativa preesistente e degli orientamenti formatosi sul tema antecedentemente l'emanazione della legge da me esaminata - mi sono occupata di ricostruire lo status quo ante. Da questa disamina è emerso che la disciplina in quest'ultime contenute, prevedesse e tutelasse come caso specifico solo le opere dell'ingegno pervenute in adempimento di un contratto di lavoro subordinato e che nulla prevedesse invece, per il caso del contratto di lavoro autonomo. Venne pertanto introdotta la l. n. 81/2017 che ebbe lo scopo di introdurre un sistema di interventi tesi ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale. Da qui nasce l'esigenza di esaminare se la suddetta legge presenti delle innovazioni, in che misura essa sia in linea con gli orientamenti fino ad oggi forniti da dottrina e giurisprudenza e se essa sia volta, una volta per tutte, a tutelare il lavoro autonomo.

L'appartenenza dei diritti IP secondo il Jobs act dei lavoratori autonomi

POCCHIOLA VITER, LISA
2019/2020

Abstract

La presente ricerca mira a rispondere al quesito riguardante l'attribuzione dei diritti di natura personale ed economica nascenti dalla creazione delle opere dell'ingegno in adempimento di un contratto d'opera, così come regolato dagli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. Il mio studio parte da un breve excursus storico attraverso il quale viene spiegata la genesi del lavoro autonomo, tradizionalmente raffigurato come un'area residuale, compresa tra il mondo del lavoro salariato e quello della piccola impresa, nonché caratterizzato da confini interni che lo distinguono tra lavoro autonomo “puro” e quello variamente coordinato, su base più o meno consensuale, rispetto ad un committente principale. Focus della mia ricerca è l'art. 4 della l. n. 81/2017, il quale prevede l'attribuzione dei diritti di utilizzazione economica in capo al committente, qualora la creazione intellettuale o industriale sia pervenuta in adempimento di un contratto d'opera, salvo che l'attività inventiva fosse prevista quale oggetto e a tale scopo compensata. Nel caso in cui mancassero quest'ultime due caratteristiche, l'art. 4 pone un espresso rinvio alla legge speciale contenuta nella l. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d'autore) e nel d.lgs. n. 65/2005 (Codice della Proprietà industriale). Primo passo su cui muovere l'analisi, è stato quello di individuare il campo di situazioni al quale la disciplina si riferisce rispettivamente al contratto d'opera manuale e al contratto d'opera intellettuale. Successivamente, -a seguito dell'analisi della normativa preesistente e degli orientamenti formatosi sul tema antecedentemente l'emanazione della legge da me esaminata - mi sono occupata di ricostruire lo status quo ante. Da questa disamina è emerso che la disciplina in quest'ultime contenute, prevedesse e tutelasse come caso specifico solo le opere dell'ingegno pervenute in adempimento di un contratto di lavoro subordinato e che nulla prevedesse invece, per il caso del contratto di lavoro autonomo. Venne pertanto introdotta la l. n. 81/2017 che ebbe lo scopo di introdurre un sistema di interventi tesi ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale. Da qui nasce l'esigenza di esaminare se la suddetta legge presenti delle innovazioni, in che misura essa sia in linea con gli orientamenti fino ad oggi forniti da dottrina e giurisprudenza e se essa sia volta, una volta per tutte, a tutelare il lavoro autonomo.
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