L'elaborato, intitolato “I nuovi doveri organizzativi dell'imprenditore alla luce del Codice della crisi”, passa in rassegna alcune delle principali novità che hanno caratterizzato l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, ha innovato in modo rilevante la disciplina della crisi e dell'insolvenza, andando a realizzare un consistente disegno riformatore volto a concretizzare la tendenza che considera le procedure concorsuali specificatamente dirette alla conservazione del valore dell'impresa. Nell'ambito di questo più ampio disegno, sono state introdotte anche alcune modifiche al Codice civile che hanno dato un nuovo ambito di rilevanza anche all'obbligo di istituire “assetti organizzativi”, estendendolo a tutte le imprese, ivi incluse quelle di medie e piccole dimensioni. La relazione si concentra principalmente su tale innovazione. La modifica che ha riguardato l'art. 2086 c.c., rubricato “Gestione dell'impresa”, infatti, ha obbligato l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi, attivandosi prontamente all'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. L'obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi origina dall'art. 3 C.C.I. che enuncia i “doveri del debitore” nell'ambito della regolazione delle situazioni di crisi per l'imprenditore collettivo. Altresì, è stata estesa l'esigenza di adottare misure idonee alla rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi anche agli imprenditori individuali, con ciò andando a rimarcare che l'attenzione del legislatore è andata concentrandosi su elementi sostanziali, ossia sul bisogno di munire qualsiasi realtà aziendale di una sorta di “sensori” e di modalità di gestione ad hoc, indipendentemente dalle dimensioni dalla forma giuridica e dall'articolazione della composizione. È previsto, perciò, la predisposizione di un organigramma con correlati funzionigramma, nonché la stesura di budget annuali e bilanci intermedi al fine di tenere regolarmente sotto controllo l'andamento della società e poter, quindi, agire celermente.
i "nuovi" doveri organizzativi dell'imprenditore alla luce del Codice della crisi
SORTINO, CARLA
2019/2020
Abstract
L'elaborato, intitolato “I nuovi doveri organizzativi dell'imprenditore alla luce del Codice della crisi”, passa in rassegna alcune delle principali novità che hanno caratterizzato l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, ha innovato in modo rilevante la disciplina della crisi e dell'insolvenza, andando a realizzare un consistente disegno riformatore volto a concretizzare la tendenza che considera le procedure concorsuali specificatamente dirette alla conservazione del valore dell'impresa. Nell'ambito di questo più ampio disegno, sono state introdotte anche alcune modifiche al Codice civile che hanno dato un nuovo ambito di rilevanza anche all'obbligo di istituire “assetti organizzativi”, estendendolo a tutte le imprese, ivi incluse quelle di medie e piccole dimensioni. La relazione si concentra principalmente su tale innovazione. La modifica che ha riguardato l'art. 2086 c.c., rubricato “Gestione dell'impresa”, infatti, ha obbligato l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi, attivandosi prontamente all'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. L'obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi origina dall'art. 3 C.C.I. che enuncia i “doveri del debitore” nell'ambito della regolazione delle situazioni di crisi per l'imprenditore collettivo. Altresì, è stata estesa l'esigenza di adottare misure idonee alla rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi anche agli imprenditori individuali, con ciò andando a rimarcare che l'attenzione del legislatore è andata concentrandosi su elementi sostanziali, ossia sul bisogno di munire qualsiasi realtà aziendale di una sorta di “sensori” e di modalità di gestione ad hoc, indipendentemente dalle dimensioni dalla forma giuridica e dall'articolazione della composizione. È previsto, perciò, la predisposizione di un organigramma con correlati funzionigramma, nonché la stesura di budget annuali e bilanci intermedi al fine di tenere regolarmente sotto controllo l'andamento della società e poter, quindi, agire celermente.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/28256