La responsabilità del medico in caso di violazione del dovere di informazione è oggetto di innumerevoli situazioni tutt'oggi presenti nel nostro Paese. Il medico deve intrattenere un rapporto chiaro e trasparente nei confronti del paziente, consentendo a quest'ultimo di venire a conoscenza di tutti gli elementi per decidere se sottoporsi o meno al trattamento sanitario. L'omissione dell'informazione da parte del sanitario costituisce una violazione dell'articolo 32 della Costituzione pertanto è previsto un risarcimento del danno in caso di esito negativo del trattamento. L'unica eccezione in cui il medico può operare senza dover informare il paziente concerne gli interventi urgenti. Nessun individuo può essere obbligato a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge . La natura della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria può essere contrattuale o precontrattuale, anche se nel quadro generale la responsabilità di quest'ultimo possiamo inquadrarla all'interno di quella precontrattuale, in cui alla base vi è l'articolo 1337 del codice civile, che predispone che le parti nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede, comportando pertanto anche una lesione del diritto di autodeterminarsi per il paziente. Il paziente può nel chiedere l'azione di risarcimento del danno per la lesione subita, non avrà nessun onere della prova perché graverà sul medico o sulla struttura sanitaria dimostrare di aver dato tutta l'informativa possibile contenuta all'interno della legge n. 219 del 2017. Infine, vi sono dei commenti a Cassazione Civile concernenti alcune sentenze, tra i quali la n. 23328 del 19/09/2019, nella quale la paziente a seguito di innumerevoli interventi ha querelato il primo medico che l'ha operata lamentando danni alla persona. La Corte d'Appello ha condannato il medico ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno e successivamente la questione è passata in Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Firenze.

"La responsabilità del medico in caso di violazione del dovere di informazione"

MARANGONI, REBECCA
2019/2020

Abstract

La responsabilità del medico in caso di violazione del dovere di informazione è oggetto di innumerevoli situazioni tutt'oggi presenti nel nostro Paese. Il medico deve intrattenere un rapporto chiaro e trasparente nei confronti del paziente, consentendo a quest'ultimo di venire a conoscenza di tutti gli elementi per decidere se sottoporsi o meno al trattamento sanitario. L'omissione dell'informazione da parte del sanitario costituisce una violazione dell'articolo 32 della Costituzione pertanto è previsto un risarcimento del danno in caso di esito negativo del trattamento. L'unica eccezione in cui il medico può operare senza dover informare il paziente concerne gli interventi urgenti. Nessun individuo può essere obbligato a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge . La natura della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria può essere contrattuale o precontrattuale, anche se nel quadro generale la responsabilità di quest'ultimo possiamo inquadrarla all'interno di quella precontrattuale, in cui alla base vi è l'articolo 1337 del codice civile, che predispone che le parti nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede, comportando pertanto anche una lesione del diritto di autodeterminarsi per il paziente. Il paziente può nel chiedere l'azione di risarcimento del danno per la lesione subita, non avrà nessun onere della prova perché graverà sul medico o sulla struttura sanitaria dimostrare di aver dato tutta l'informativa possibile contenuta all'interno della legge n. 219 del 2017. Infine, vi sono dei commenti a Cassazione Civile concernenti alcune sentenze, tra i quali la n. 23328 del 19/09/2019, nella quale la paziente a seguito di innumerevoli interventi ha querelato il primo medico che l'ha operata lamentando danni alla persona. La Corte d'Appello ha condannato il medico ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno e successivamente la questione è passata in Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Firenze.
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