In the study of criminal procedure law and civil procedure law, you soon notice the similarities that bind these two different procedural contexts. Judgment following referral is one of these themes that we might define as "borderline", because in the evolution of the rules that directly or indirectly concern it, there were reciprocal influences. As a procedural phase that follows the annulment of the sentence by the Supreme Court, the main function of the judgment following referral is to issue the new decision of the lawsuit. Referral judge is called upon carry out activities such as obtaining evidence and assessing the facts: the Supreme Court isn't allowed to conduct these tasks because of its institutional role. A part of the legal doctrine theorized another function of the judgment following referral based on the principle of double degree of jurisdiction. If a procedural invalidity happen during the trial and the Supreme Court cancels the sentence because of that, the judgment following referral has the function of replacing that flowed part. And only then enact the new decision. These two different functions have practical implications in the application of some rules. The purpose of this thesis is, on the basis of the theories of the legal doctrine, to reconstruct the current set of rules of the judgment following referral, between criminal procedure and civil procedure. I found out that this procedural phase has few characteristic features, but it adapts to the peculiar situation that made it necessary.
Nello studio del diritto processuale penale e del diritto processuale civile, ci si accorge presto delle similitudini che legano questi due differenti contesti processuali. Il giudizio di rinvio è uno di quei temi che potremmo definire "di confine", in quanto, nell'evoluzione delle regole che direttamente, o indirettamente, lo riguardano, vi sono state influenze reciproche. Fase processuale che segue all'annullamento del provvedimento da parte della Corte di cassazione, il giudizio di rinvio esiste in quanto a causa del ruolo istituzionale e della struttura del giudice di legittimità, quest'ultimo non può svolgere attività di merito. Tali attività, allora, andranno demandate al giudice di rinvio che, sotto la guida del principio di diritto enunciato dalla Corte, emanerà la nuova decisione della controversia. Il giudizio di rinvio, però, non necessariamente dalla dottrina è stato considerato un istituto unitario. Alla funzione del giudizio di rinvio, quale completamento della fase processuale che ha avuto inizio con la sentenza di annullamento della Cassazione, si contrappone un'ulteriore funzione che il nostro istituto può assumere: garantire il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione. Se, infatti, una fase processuale, anteriore al giudizio di cassazione, si è svolta in maniera viziata a causa di nullità o altre invalidità processuali, il giudizio di rinvio che seguirà avrà la funzione di restituire al processo, appunto, una sua fase. Nel corso del lavoro è emerso che tale distinzione, prettamente teorica, assume in alcuni punti rilevanza pratica. Allora si distinguerà tra giudizio di rinvio prosecutorio e giudizio di rinvio restitutorio. Lo scopo del presente lavoro è stato, sulla base delle diverse teorie della dottrina, ricostruire l'odierna configurazione del giudizio di rinvio, tra processo penale e processo civile. Tale istituto, visto dalla prospettiva, tanto del diritto processuale penale, quanto del diritto processuale civile, presenta in verità pochi tratti caratteristici, in quanto lo stesso si adatta alla situazione peculiare che lo ha reso necessario.
Il giudizio di rinvio tra processo penale e processo civile
MEO, ILARIA
2019/2020
Abstract
Nello studio del diritto processuale penale e del diritto processuale civile, ci si accorge presto delle similitudini che legano questi due differenti contesti processuali. Il giudizio di rinvio è uno di quei temi che potremmo definire "di confine", in quanto, nell'evoluzione delle regole che direttamente, o indirettamente, lo riguardano, vi sono state influenze reciproche. Fase processuale che segue all'annullamento del provvedimento da parte della Corte di cassazione, il giudizio di rinvio esiste in quanto a causa del ruolo istituzionale e della struttura del giudice di legittimità, quest'ultimo non può svolgere attività di merito. Tali attività, allora, andranno demandate al giudice di rinvio che, sotto la guida del principio di diritto enunciato dalla Corte, emanerà la nuova decisione della controversia. Il giudizio di rinvio, però, non necessariamente dalla dottrina è stato considerato un istituto unitario. Alla funzione del giudizio di rinvio, quale completamento della fase processuale che ha avuto inizio con la sentenza di annullamento della Cassazione, si contrappone un'ulteriore funzione che il nostro istituto può assumere: garantire il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione. Se, infatti, una fase processuale, anteriore al giudizio di cassazione, si è svolta in maniera viziata a causa di nullità o altre invalidità processuali, il giudizio di rinvio che seguirà avrà la funzione di restituire al processo, appunto, una sua fase. Nel corso del lavoro è emerso che tale distinzione, prettamente teorica, assume in alcuni punti rilevanza pratica. Allora si distinguerà tra giudizio di rinvio prosecutorio e giudizio di rinvio restitutorio. Lo scopo del presente lavoro è stato, sulla base delle diverse teorie della dottrina, ricostruire l'odierna configurazione del giudizio di rinvio, tra processo penale e processo civile. Tale istituto, visto dalla prospettiva, tanto del diritto processuale penale, quanto del diritto processuale civile, presenta in verità pochi tratti caratteristici, in quanto lo stesso si adatta alla situazione peculiare che lo ha reso necessario.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/27783