The mandatory mediation provided for by Legislative Decree 28/2010 is mainly designed to reduce judicial litigation. To date, however, there has not been a marked drop in judicial applications, perhaps precisely because the mandatory nature of the proceedings makes it difficult to reach a final agreement that is defeating for both parties and putting an end to the dispute that has arisen. The mediation process has been widely criticized in many respects. The main target of the doctrine were the costs of the procedure and mandatory legal assistance, also dealt with on several occasions by the European Court of Justice. Nevertheless, the discipline has not been modified. Compulsory mediation continues to be almost unchanged, and the institution is used only in cases where it is required by law. There is no substantial change in the mentality of people, who continue to prefer judicial resolution instead of the voluntary choice to start mediation proceedings. Despite this, there is a decrease in the number of court applications in matters where mediation is compulsory.
La mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 28/2010 è pensata principalmente per ridurre il contenzioso giudiziario. Tuttavia, ad oggi non si nota un calo marcato delle domande giudiziali, forse proprio perché l’obbligatorietà del procedimento rende difficile il raggiungimento di un accordo conclusivo che sia satisfattivo per entrambe le parti e metta fine alla lite insorta. Il procedimento di mediazione è stato largamente criticato per molteplici aspetti. Bersaglio principale della dottrina sono stati i costi del procedimento e l’assistenza legale obbligatoria, affrontati in più occasioni anche dalla Corte di Giustizia Europea. Ciononostante, la disciplina non ha subito censure rilevanti. La mediazione obbligatoria continua ad essere in vigore quasi immutata e si assiste ad un utilizzo dell’istituto nei soli casi in cui è prescritto per legge. Non si nota una sostanziale modifica della mentalità degli individui, che continuano a prediligere la soluzione giurisdizionale in luogo della scelta volontaria di iniziare un procedimento di mediazione. Nonostante ciò, si nota una flessione del numero di domande giudiziali nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria.
Costi della mediazione e diritto alla tutela giurisdizionale
VIETTI, STEPHANIE
2020/2021
Abstract
La mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 28/2010 è pensata principalmente per ridurre il contenzioso giudiziario. Tuttavia, ad oggi non si nota un calo marcato delle domande giudiziali, forse proprio perché l’obbligatorietà del procedimento rende difficile il raggiungimento di un accordo conclusivo che sia satisfattivo per entrambe le parti e metta fine alla lite insorta. Il procedimento di mediazione è stato largamente criticato per molteplici aspetti. Bersaglio principale della dottrina sono stati i costi del procedimento e l’assistenza legale obbligatoria, affrontati in più occasioni anche dalla Corte di Giustizia Europea. Ciononostante, la disciplina non ha subito censure rilevanti. La mediazione obbligatoria continua ad essere in vigore quasi immutata e si assiste ad un utilizzo dell’istituto nei soli casi in cui è prescritto per legge. Non si nota una sostanziale modifica della mentalità degli individui, che continuano a prediligere la soluzione giurisdizionale in luogo della scelta volontaria di iniziare un procedimento di mediazione. Nonostante ciò, si nota una flessione del numero di domande giudiziali nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
782725_elaborato_conclusivo.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
353.95 kB
Formato
Adobe PDF
|
353.95 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/26392