Una delle missioni primarie dell'Unione Europea è certamente l'integrazione economica, per questo la disciplina dei contratti è da sempre stata oggetto di iniziative legislative. Ed è proprio in quest'ottica che si va a localizzare la Proposta di Regolamento della Commissione Europea dell'ottobre 2011, la Common European Sales Law (in seguito CESL). La quale risponde infatti, alla necessità di ampliare il mercato interno europeo, attraverso la crescita degli scambi transfrontalieri, essa persegue l'obiettivo di mettere a disposizione delle parti contraenti, sia nell'ambito B2C che in quello B2B, un unico strumento contrattuale da utilizzare per la vendita di beni, mediante l'uso degli strumenti elettronici. Senza dimenticare però, che la CESL è di natura opzionale, carattere che le conferisce un diverso status all'interno delle fonti comunitarie. Il maggior problema lo si incontra per quanto riguarda le Piccole e Medie Imprese (PMI), di questo gruppo fanno parte quella quantità di aziende che ricoprono il ruolo di Sub-fornitori che, dotate di risorse esigue spesso evitano di intraprendere rapporti transfrontalieri a causa dei costi di transazione aggiuntivi, con la conseguenza di una minor offerta presente sul mercato. I contratti sono attualmente disciplinati dai diritti interni degli Stati Membri, ne consegue che, le aziende operanti nel mercato europeo, sono costrette a utilizzare contratti che rispondano alle necessità di 28 discipline nazionali diverse. In ambito internazionale tale ostacolo viene meno poiché si applicata la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG), tale convenzione nasce con l'obbiettivo di disciplinare su base internazionale la compravendita di beni. Si andrebbe quindi a sopperire alla mancanza di una normativa Comune Europea con l'adozione della CESL, che però come anticipato non verrebbe applicata in caso di mancanza di scelta delle parti, proprio per il suo carattere opzionale, come invece accade per la CISG. Il presente elaborato si pone come obbiettivo quello di evidenziare, come in ambito della sub-fornitura non vi sia ad oggi una normativa comune che disciplini questo tipo di contratto, in particolare in presenza di abuso di posizione dominante o apposizione di clausole vessatorie. Vedremo infatti come in ambito nazionale si faccia riferimento agli articoli del codice civile (cc. 1341 e seguenti) che regolano il contratto, mentre in ambito internazionale si fa riferimento alla Convenzione di Vienna, ed in ambito Europeo si ci rifà alla direttiva 93/13/CEE che disciplina la materia delle clausole abusive e l'abuso di posizione dominante per quanto riguarda la sub-fornitura. L'applicazione della CESL amplierebbe i caratteri di tutela posti in essere a tutela del commercio B2C anche al B2B, di qualsiasi dimensioni queste ultime siano, in particolare per ciò che concerne il diritto di recesso, le clausole abusive introducendo poi un elemento nuovo, già presente in altri ordinamenti interni, ovvero ¿un contratto con le buone pratiche commerciali¿. Se applicata la CESL ci porrà davanti un ottimo strumento di armonizzazione comunitario, qualora verranno superati gli ostacoli interpretativi dovuti alle diverse esperienze giuridiche dei Paesi Membri.
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E CONTROLLO DI CLAUSULE VESSATORIE NEL CONTRATTO DI SUBFORNITURA
CASSESE, BARBARA
2015/2016
Abstract
Una delle missioni primarie dell'Unione Europea è certamente l'integrazione economica, per questo la disciplina dei contratti è da sempre stata oggetto di iniziative legislative. Ed è proprio in quest'ottica che si va a localizzare la Proposta di Regolamento della Commissione Europea dell'ottobre 2011, la Common European Sales Law (in seguito CESL). La quale risponde infatti, alla necessità di ampliare il mercato interno europeo, attraverso la crescita degli scambi transfrontalieri, essa persegue l'obiettivo di mettere a disposizione delle parti contraenti, sia nell'ambito B2C che in quello B2B, un unico strumento contrattuale da utilizzare per la vendita di beni, mediante l'uso degli strumenti elettronici. Senza dimenticare però, che la CESL è di natura opzionale, carattere che le conferisce un diverso status all'interno delle fonti comunitarie. Il maggior problema lo si incontra per quanto riguarda le Piccole e Medie Imprese (PMI), di questo gruppo fanno parte quella quantità di aziende che ricoprono il ruolo di Sub-fornitori che, dotate di risorse esigue spesso evitano di intraprendere rapporti transfrontalieri a causa dei costi di transazione aggiuntivi, con la conseguenza di una minor offerta presente sul mercato. I contratti sono attualmente disciplinati dai diritti interni degli Stati Membri, ne consegue che, le aziende operanti nel mercato europeo, sono costrette a utilizzare contratti che rispondano alle necessità di 28 discipline nazionali diverse. In ambito internazionale tale ostacolo viene meno poiché si applicata la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG), tale convenzione nasce con l'obbiettivo di disciplinare su base internazionale la compravendita di beni. Si andrebbe quindi a sopperire alla mancanza di una normativa Comune Europea con l'adozione della CESL, che però come anticipato non verrebbe applicata in caso di mancanza di scelta delle parti, proprio per il suo carattere opzionale, come invece accade per la CISG. Il presente elaborato si pone come obbiettivo quello di evidenziare, come in ambito della sub-fornitura non vi sia ad oggi una normativa comune che disciplini questo tipo di contratto, in particolare in presenza di abuso di posizione dominante o apposizione di clausole vessatorie. Vedremo infatti come in ambito nazionale si faccia riferimento agli articoli del codice civile (cc. 1341 e seguenti) che regolano il contratto, mentre in ambito internazionale si fa riferimento alla Convenzione di Vienna, ed in ambito Europeo si ci rifà alla direttiva 93/13/CEE che disciplina la materia delle clausole abusive e l'abuso di posizione dominante per quanto riguarda la sub-fornitura. L'applicazione della CESL amplierebbe i caratteri di tutela posti in essere a tutela del commercio B2C anche al B2B, di qualsiasi dimensioni queste ultime siano, in particolare per ciò che concerne il diritto di recesso, le clausole abusive introducendo poi un elemento nuovo, già presente in altri ordinamenti interni, ovvero ¿un contratto con le buone pratiche commerciali¿. Se applicata la CESL ci porrà davanti un ottimo strumento di armonizzazione comunitario, qualora verranno superati gli ostacoli interpretativi dovuti alle diverse esperienze giuridiche dei Paesi Membri.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/25225