Questa trattazione intende affrontare il tema dello sviluppo della previdenza complementare nell'ordinamento italiano, da un'angolazione perlopiù giurisprudenziale, attraverso le più significative pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Si è preso in considerazione, in primo luogo, il contesto storico ed economico sociale italiano in cui tale forma di previdenza si è inserita, illustrando come inizialmente essa sia stata utilizzata per fronteggiare la grave crisi del sistema previdenziale italiano, iniziata alla fine degli anni Settanta. Poi si è affrontata la questione dell'inquadramento costituzionale della previdenza complementare ed il dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, circa il suo possibile inserimento nell'alveo dell'art. 38, secondo comma, Cost piuttosto che in quello dell'art. 38, quinto comma, Cost. Nella terza parte dell'elaborato, inoltre, si è trattato il complesso tema della qualificazione giuridica dei contributi versati dal datore di lavoro e destinati al finanziamento della previdenza complementare, con particolare attenzione agli orientamenti della giurisprudenza Costituzionale e ordinaria. Si è rilevato, pertanto che la Corte Costituzionale ha riconosciuto natura previdenziale a tali contributi, nell'ottica di una previdenza complementare funzionale alla previdenza pubblica. La Corte, peraltro, ha solennemente affermato nella pronuncia n. 393/2000 l'esistenza di un collegamento funzionale tra le due forme di previdenza, affidando, così,alla previdenza complementare il compito di concorrere con quella pubblica alla realizzazione di una tutela costituzionalmente adeguata. Al contrario, invece, La Corte di Cassazione ha riconosciuto natura di retribuzione differita con funzione previdenziale alle somme in questione, sulla base del convincimento che gli interessi perseguiti da previdenza privata e previdenza pubblico fossero radicalmente diversi, e di conseguenza non sarebbe stato possibile attribuire medesime natura e funzione. Infine, si è affrontata la materia dei diritti riconosciuti in capo al lavoratore, con particolare attenzione alla posizione in cui si trova il lavoratore che non abbia ancora raggiunto i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico. Dall'analisi delle diverse ricostruzioni nella dottrina e dei diversi orientamenti in giurisprudenza, si è ritenuto che il sistema di tutele predisposto per la previdenza complementare non sia sufficiente a garantire il lavoratore iscritto ad una di queste forme, elemento non riscontrabile, invece, nella previdenza pubblica. Pertanto si è ritenuto che l'equiparazione della previdenza complementare alla previdenza pubblica, sostenuta dal legislatore e dalla Corte Costituzionale, sarebbe possibile solo con la previsione di una disciplina comune, che investa più settori, soprattutto quello riguardante le garanzie dei lavoratori.

Questioni di previdenza complementare nella giurisprudenza Costituzionale e ordinaria

GHIONE, SARA
2011/2012

Abstract

Questa trattazione intende affrontare il tema dello sviluppo della previdenza complementare nell'ordinamento italiano, da un'angolazione perlopiù giurisprudenziale, attraverso le più significative pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Si è preso in considerazione, in primo luogo, il contesto storico ed economico sociale italiano in cui tale forma di previdenza si è inserita, illustrando come inizialmente essa sia stata utilizzata per fronteggiare la grave crisi del sistema previdenziale italiano, iniziata alla fine degli anni Settanta. Poi si è affrontata la questione dell'inquadramento costituzionale della previdenza complementare ed il dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, circa il suo possibile inserimento nell'alveo dell'art. 38, secondo comma, Cost piuttosto che in quello dell'art. 38, quinto comma, Cost. Nella terza parte dell'elaborato, inoltre, si è trattato il complesso tema della qualificazione giuridica dei contributi versati dal datore di lavoro e destinati al finanziamento della previdenza complementare, con particolare attenzione agli orientamenti della giurisprudenza Costituzionale e ordinaria. Si è rilevato, pertanto che la Corte Costituzionale ha riconosciuto natura previdenziale a tali contributi, nell'ottica di una previdenza complementare funzionale alla previdenza pubblica. La Corte, peraltro, ha solennemente affermato nella pronuncia n. 393/2000 l'esistenza di un collegamento funzionale tra le due forme di previdenza, affidando, così,alla previdenza complementare il compito di concorrere con quella pubblica alla realizzazione di una tutela costituzionalmente adeguata. Al contrario, invece, La Corte di Cassazione ha riconosciuto natura di retribuzione differita con funzione previdenziale alle somme in questione, sulla base del convincimento che gli interessi perseguiti da previdenza privata e previdenza pubblico fossero radicalmente diversi, e di conseguenza non sarebbe stato possibile attribuire medesime natura e funzione. Infine, si è affrontata la materia dei diritti riconosciuti in capo al lavoratore, con particolare attenzione alla posizione in cui si trova il lavoratore che non abbia ancora raggiunto i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico. Dall'analisi delle diverse ricostruzioni nella dottrina e dei diversi orientamenti in giurisprudenza, si è ritenuto che il sistema di tutele predisposto per la previdenza complementare non sia sufficiente a garantire il lavoratore iscritto ad una di queste forme, elemento non riscontrabile, invece, nella previdenza pubblica. Pertanto si è ritenuto che l'equiparazione della previdenza complementare alla previdenza pubblica, sostenuta dal legislatore e dalla Corte Costituzionale, sarebbe possibile solo con la previsione di una disciplina comune, che investa più settori, soprattutto quello riguardante le garanzie dei lavoratori.
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