Il presente lavoro tratta della figura del dolo eventuale che è una forma di imputazione soggettiva ritenuta come la forma meno grave di dolo e, di conseguenza , confinante con la colpa con previsione. La definizione di questo istituto è tutt'ora assai discussa poiché non è presente una norma che la definisca espressamente. Il dolo eventuale si è sviluppato in ambito dottrinale e giurisprudenziale per ragioni di carattere politico-criminale; il progresso tecnico-scientifico dell'ultimo secolo ha posto nelle mani degli individui degli strumenti sempre più complessi attraverso i quali possono derivare anche conseguenze che possono essere considerate non direttamente volute (si fa riferimento ad es. all'impiego di veicoli, all'utilizzo di materiale pericoloso nell'ambito di produzioni industriali etc.). Da qui è sorta l'esigenza di punire penalmente anche comportamenti non intenzionali offensivi di beni giuridici. Tuttavia la giurisprudenza si trova a dover fronteggiare nuovi fenomeni sociali, senza possedere i mezzi adeguati. Infatti l'art. 43 c.p. non richiama né direttamente né indirettamente il dolo eventuale; secondo il primo comma del medesimo articolo, il reato è doloso quando l'evento è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza di una sua azione od omissione. Al contrario, nel dolo eventuale, l'evento non è voluto dall'agente, ma è da lui previsto come possibile. Queste brevi considerazioni palesano la difficoltà di far rientrare il dolo eventuale all'interno dei limiti imposti dal dettato normativo. Per superare queste difficoltà la dottrina ha effettuato numerose tentativi di definizione del dolo eventuale e, quindi, di individuazione degli elementi di discrimine tra questa figura e quella della colpa cosciente. Alcuni di questi tentativi si sono rivelati come meri esercizi stilistici di non facile applicazione pratica, mentre altri, benché più utili dal punto di vista probatorio, non si sono rivelati idonei ad essere applicati con la medesima efficacia a casi diversi. Dall'analisi di alcuni casi giurisprudenziali particolarmente significativi (incidenti stradali con esiti letali e responsabilità del datore di lavoro in caso di incidenti mortali degli operai) si evince come anche dal punto di vista giurisprudenziale si registrino posizioni assai discordanti circa la natura e l'effettiva praticabilità del dolo eventuale.

Dolo Eventuale: evoluzione ed applicazione giurisprudenziale

ROSSI CASANA, LORENZO
2011/2012

Abstract

Il presente lavoro tratta della figura del dolo eventuale che è una forma di imputazione soggettiva ritenuta come la forma meno grave di dolo e, di conseguenza , confinante con la colpa con previsione. La definizione di questo istituto è tutt'ora assai discussa poiché non è presente una norma che la definisca espressamente. Il dolo eventuale si è sviluppato in ambito dottrinale e giurisprudenziale per ragioni di carattere politico-criminale; il progresso tecnico-scientifico dell'ultimo secolo ha posto nelle mani degli individui degli strumenti sempre più complessi attraverso i quali possono derivare anche conseguenze che possono essere considerate non direttamente volute (si fa riferimento ad es. all'impiego di veicoli, all'utilizzo di materiale pericoloso nell'ambito di produzioni industriali etc.). Da qui è sorta l'esigenza di punire penalmente anche comportamenti non intenzionali offensivi di beni giuridici. Tuttavia la giurisprudenza si trova a dover fronteggiare nuovi fenomeni sociali, senza possedere i mezzi adeguati. Infatti l'art. 43 c.p. non richiama né direttamente né indirettamente il dolo eventuale; secondo il primo comma del medesimo articolo, il reato è doloso quando l'evento è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza di una sua azione od omissione. Al contrario, nel dolo eventuale, l'evento non è voluto dall'agente, ma è da lui previsto come possibile. Queste brevi considerazioni palesano la difficoltà di far rientrare il dolo eventuale all'interno dei limiti imposti dal dettato normativo. Per superare queste difficoltà la dottrina ha effettuato numerose tentativi di definizione del dolo eventuale e, quindi, di individuazione degli elementi di discrimine tra questa figura e quella della colpa cosciente. Alcuni di questi tentativi si sono rivelati come meri esercizi stilistici di non facile applicazione pratica, mentre altri, benché più utili dal punto di vista probatorio, non si sono rivelati idonei ad essere applicati con la medesima efficacia a casi diversi. Dall'analisi di alcuni casi giurisprudenziali particolarmente significativi (incidenti stradali con esiti letali e responsabilità del datore di lavoro in caso di incidenti mortali degli operai) si evince come anche dal punto di vista giurisprudenziale si registrino posizioni assai discordanti circa la natura e l'effettiva praticabilità del dolo eventuale.
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