La tesi si propone di esaminare la sorte dei contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento di una delle parti, seguendo la disciplina contenuta nella legge fallimentare, che contrappone la regola generale a una serie di eccezioni. La regola generale è contenuta nell'articolo 72 l.fall e dispone la sospensione del contratto fino a che il curatore dichiari, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti i diritti e gli obblighi, oppure di sciogliersi da esso. Le eccezioni a tale regola sono contenute negli articoli 72bis e ss. Secondo quanto definito dalle regole speciali possiamo suddividere i contratti da esse disciplinati in quattro categorie: i contratti sospesi con scelta in capo al curatore, compatibili con la struttura della procedura e la loro sorte è analizzata dagli organi della procedura in base a valutazioni economiche; i contratti che proseguono ope legis, in tal caso la dichiarazione di fallimento non determina interruzioni; quelli che si sciolgono ope legis, che sono incompatibili con la struttura della procedura concorsuale e di conseguenza si sciolgono automaticamente; e quelli condizionati da circostanze esterne alla procedura che impediscono la realizzazione di un determinato effetto considerato normale dal legislatore per tale contratto.

I CONTRATTI PENDENTI NEL FALLIMENTO FRA REGOLE GENERALI ED ECCEZIONI

TARETTO, SARA
2015/2016

Abstract

La tesi si propone di esaminare la sorte dei contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento di una delle parti, seguendo la disciplina contenuta nella legge fallimentare, che contrappone la regola generale a una serie di eccezioni. La regola generale è contenuta nell'articolo 72 l.fall e dispone la sospensione del contratto fino a che il curatore dichiari, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti i diritti e gli obblighi, oppure di sciogliersi da esso. Le eccezioni a tale regola sono contenute negli articoli 72bis e ss. Secondo quanto definito dalle regole speciali possiamo suddividere i contratti da esse disciplinati in quattro categorie: i contratti sospesi con scelta in capo al curatore, compatibili con la struttura della procedura e la loro sorte è analizzata dagli organi della procedura in base a valutazioni economiche; i contratti che proseguono ope legis, in tal caso la dichiarazione di fallimento non determina interruzioni; quelli che si sciolgono ope legis, che sono incompatibili con la struttura della procedura concorsuale e di conseguenza si sciolgono automaticamente; e quelli condizionati da circostanze esterne alla procedura che impediscono la realizzazione di un determinato effetto considerato normale dal legislatore per tale contratto.
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