ABSTRACT TESI DI LAUREA ¿DAL PROCESSO ALL'ARBITRATO¿ L'elaborato intitolato ¿Dal processo all'arbitrato¿ ha in se lo specifico scopo di portare a conoscenza del lettore l'inedito istituto dell'arbitrato deflattivo o di prosecuzione, introdotto dal decreto legge, recante il n. 32, del 12 settembre 2014, convertito in legge con l. di conv. n. 162 del 10 novembre 2014. Il fine intrinseco della normativa oggetto della trattazione, così come indicato dallo stesso legislatore, è quello di degiurisdizionalizzare e definire in tempi più rapidi il contenzioso civile. Come è noto, il legislatore nel corso degli ultimi anni ha apportato continui cambiamenti alla sfera del diritto processuale civile italiano, nel tentativo di smaltire ed accelerare la definizione delle controversie. Questa volta, oltre ad aver apportato cambiamenti alla sfera meramente procedurale, ha proposto, rectius riproposto, strumenti stragiudiziali in una versione, se non del tutto nuova, sicuramente particolare. Quanto detto è ravvisabile nel fatto che, riferendomi all'istituto arbitrale, il riformatore non ha sic et sempliciter migliorato o reso più efficiente l'istituto de quo ¿ come avvenuto nel caso della riforma dell'arbitrato del 2006 ¿ bensì ha cercato di porre in essere un collegamento tra la sede giudiziale e la sede stragiudiziale, capace di consentire, il più agevolmente possibile, il trasferimento delle cause civili dai giudici statali ai giudici ¿privati¿, mantenendo in vita l'esistenza e la conseguente prosecuzione del procedimento stesso. Quanto detto ha inoltre il pregio di avere, ancora una volta, incentivato il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili e commerciali, meglio conosciuti con l'acronimo adr (alternative dispute resolutions), dando continuità alla strada intrapresa già da tempo, dal nostro ordinamento, il quale ambiziosamente muove in tale direzione. Se da un lato è fortemente condivisibile la ratio, nonché il fine della normativa in commento, numerosi sono i punti deboli e critici della stessa. Infatti, come sarà possibile comprendere nel corso della trattazione, l'arbitrato deflattivo o di prosecuzione porta con se numerosi problemi in senso applicativo, oltreché i consueti e logici dissensi interpretativi in dottrina. Certamente è, oltre ogni ragionevole dubbio, da ravvisare ed enfatizzare la facoltà rimessa alle parti, previo accordo, di affidarsi allo strumento della translatio iudicii, al fine di trasferire la lite in atto, sia essa in primo grado o in grado di appello, dal giudice ordinario alla sede arbitrale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute in sede giudiziale (in tal modo si può parlare di una pura e semplice continuazione della lite, la quale ha assegnato allo strumento arbitrale l'appellativo di arbitrato di prosecuzione). Ulteriore elemento da ravvisare nella novella, diretta appunto a deflazionare il carico civile pendente, è l'aver posto al centro del sistema il ruolo degli avvocati. A quest'ultimi, infatti, è riservata la nomina in qualità di arbitri e, quindi, toccherà ad essi portare a conclusione le controversie trasferite in detta sede. Nello spirito della disposizione si coglie, dunque, l'intento di ¿dirottare¿, almeno in parte, il ceto forense verso un nuovo traguardo, ossia, quello di risolutori in via stragiudiziale delle controversie, sulla base delle proprie specifiche competenze.

Dal processo all'arbitrato

DE FAZIO, DIEGO
2015/2016

Abstract

ABSTRACT TESI DI LAUREA ¿DAL PROCESSO ALL'ARBITRATO¿ L'elaborato intitolato ¿Dal processo all'arbitrato¿ ha in se lo specifico scopo di portare a conoscenza del lettore l'inedito istituto dell'arbitrato deflattivo o di prosecuzione, introdotto dal decreto legge, recante il n. 32, del 12 settembre 2014, convertito in legge con l. di conv. n. 162 del 10 novembre 2014. Il fine intrinseco della normativa oggetto della trattazione, così come indicato dallo stesso legislatore, è quello di degiurisdizionalizzare e definire in tempi più rapidi il contenzioso civile. Come è noto, il legislatore nel corso degli ultimi anni ha apportato continui cambiamenti alla sfera del diritto processuale civile italiano, nel tentativo di smaltire ed accelerare la definizione delle controversie. Questa volta, oltre ad aver apportato cambiamenti alla sfera meramente procedurale, ha proposto, rectius riproposto, strumenti stragiudiziali in una versione, se non del tutto nuova, sicuramente particolare. Quanto detto è ravvisabile nel fatto che, riferendomi all'istituto arbitrale, il riformatore non ha sic et sempliciter migliorato o reso più efficiente l'istituto de quo ¿ come avvenuto nel caso della riforma dell'arbitrato del 2006 ¿ bensì ha cercato di porre in essere un collegamento tra la sede giudiziale e la sede stragiudiziale, capace di consentire, il più agevolmente possibile, il trasferimento delle cause civili dai giudici statali ai giudici ¿privati¿, mantenendo in vita l'esistenza e la conseguente prosecuzione del procedimento stesso. Quanto detto ha inoltre il pregio di avere, ancora una volta, incentivato il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili e commerciali, meglio conosciuti con l'acronimo adr (alternative dispute resolutions), dando continuità alla strada intrapresa già da tempo, dal nostro ordinamento, il quale ambiziosamente muove in tale direzione. Se da un lato è fortemente condivisibile la ratio, nonché il fine della normativa in commento, numerosi sono i punti deboli e critici della stessa. Infatti, come sarà possibile comprendere nel corso della trattazione, l'arbitrato deflattivo o di prosecuzione porta con se numerosi problemi in senso applicativo, oltreché i consueti e logici dissensi interpretativi in dottrina. Certamente è, oltre ogni ragionevole dubbio, da ravvisare ed enfatizzare la facoltà rimessa alle parti, previo accordo, di affidarsi allo strumento della translatio iudicii, al fine di trasferire la lite in atto, sia essa in primo grado o in grado di appello, dal giudice ordinario alla sede arbitrale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute in sede giudiziale (in tal modo si può parlare di una pura e semplice continuazione della lite, la quale ha assegnato allo strumento arbitrale l'appellativo di arbitrato di prosecuzione). Ulteriore elemento da ravvisare nella novella, diretta appunto a deflazionare il carico civile pendente, è l'aver posto al centro del sistema il ruolo degli avvocati. A quest'ultimi, infatti, è riservata la nomina in qualità di arbitri e, quindi, toccherà ad essi portare a conclusione le controversie trasferite in detta sede. Nello spirito della disposizione si coglie, dunque, l'intento di ¿dirottare¿, almeno in parte, il ceto forense verso un nuovo traguardo, ossia, quello di risolutori in via stragiudiziale delle controversie, sulla base delle proprie specifiche competenze.
ITA
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
748914_tesipdf.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 1.11 MB
Formato Adobe PDF
1.11 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/23136