Il ¿reato economico¿ presentando condotte profondamente eterogenee, presenta difficoltà nell'arduo inquadramento sistematico. Nè il codice Rocco, né le soluzioni adottate in altri ordinamenti, hanno saputo approfondire dagli studi criminologici, sociologici e micro-economiche, evidenziano quindi una scarsa presa di coscienza del problema ed un approccio talvolta poco aderente alla realtà. Tra gli anni '70 e gli anni '80 il proliferare di leggi complementari ha aggravato quel ¿caos¿ normativo, in cui la ¿criminalità economica¿ è venuta progressivamente a trovarsi; una timida inversione di tendenza è forse ravvisabile soltanto nei provvedimenti di più recente emanazione, anche in virtù delle indicazioni di stampo comunitario. Tralasciando sterili velleità catalogative, è opportuno tracciare un quadro degli aspetti comuni alle fattispecie afferenti all'ampio settore in esame. I reati economici sono perlopiù reati ¿d'azione¿; essi puniscono le condotte poste in essere indipendentemente dal realizzarsi di una certa ¿lesione¿ del bene giuridico. Sono per questo sovente reati ¿di mera condotta¿ in cui il comportamento incriminato è spesso punibile in forza della ¿messa in pericolo¿ dei beni oggetto di tutela; da qui l'ulteriore accostamento alla categoria dei reati ¿di pericolo presunto¿ (ovvero reati che sono tali solo per il verificarsi di un determinato evento, senza che ne sia accertata l' effettiva responsabilità). Gli illeciti in parola possono essere realizzati anche mediante omissione, e si tratta, quasi sempre, di ¿reati propri¿ configurabili solo da parte di soggetti dotati di specifiche funzioni o competenze. A lungo ci si è interrogati sulla natura ¿superindividuale¿ dei beni giuridici oggetto di tutela, che ne ha reso difficile l'immediata ¿afferrabilità¿ da parte della collettività con evidenti ripercussioni sull'efficacia delle norme incriminatrici, depauperate dell'insopprimibile stigma della disapprovazione sociale che ne costituisce il sostegno più importante, e che continua a mancare nonostante il proliferare di crimini economici di notevole impatto per la comunità. I reati economici sono principalmente reati dolosi, e la sempre maggiore diffusione di fattispecie in cui è richiesto un ¿dolo specifico¿, unitamente all'estensione della discussa categoria del ¿dolo eventuale¿, riduce sensibilmente l'ambito applicativo della colpa. Non sembrano in proposito riscuotere consensi, perlomeno in giurisprudenza, le teorie sull' ¿errore¿ volte a ¿scusare¿ i comportamenti illeciti in forza della possibile ignoranza, o erronea rappresentazione, degli elementi del fatto e soprattutto dei risvolti normativi penali o extrapenali; tuttavia non sono poche le perplessità che questo atteggiamento rigoroso lascia affiorare. In tema di concorso di persone nel ¿crimine economico¿, occorre rilevare che in questo ambito si individua sovente una struttura complessa, in cui assume notevole importanza il ruolo della delega di funzioni. Sembra opportuno, superando i discutibili orientamenti affermatisi nel tempo (e di cui l'opera rende conto) recuperare la necessità di un contributo doloso del delegante perché questi possa essere chiamato a rispondere in concorso con il delegato, così come appare auspicabile assicurare al soggetto originariamente qualificato che, agendo diligentemente e conformemente alla norma, non potrà essere passibile di alcun rimprovero.

IL CONTROLLO PUBBLICO SUI REATI ECONOMICI E FINANZIARI

TUFARELLI, MARIANGELA
2015/2016

Abstract

Il ¿reato economico¿ presentando condotte profondamente eterogenee, presenta difficoltà nell'arduo inquadramento sistematico. Nè il codice Rocco, né le soluzioni adottate in altri ordinamenti, hanno saputo approfondire dagli studi criminologici, sociologici e micro-economiche, evidenziano quindi una scarsa presa di coscienza del problema ed un approccio talvolta poco aderente alla realtà. Tra gli anni '70 e gli anni '80 il proliferare di leggi complementari ha aggravato quel ¿caos¿ normativo, in cui la ¿criminalità economica¿ è venuta progressivamente a trovarsi; una timida inversione di tendenza è forse ravvisabile soltanto nei provvedimenti di più recente emanazione, anche in virtù delle indicazioni di stampo comunitario. Tralasciando sterili velleità catalogative, è opportuno tracciare un quadro degli aspetti comuni alle fattispecie afferenti all'ampio settore in esame. I reati economici sono perlopiù reati ¿d'azione¿; essi puniscono le condotte poste in essere indipendentemente dal realizzarsi di una certa ¿lesione¿ del bene giuridico. Sono per questo sovente reati ¿di mera condotta¿ in cui il comportamento incriminato è spesso punibile in forza della ¿messa in pericolo¿ dei beni oggetto di tutela; da qui l'ulteriore accostamento alla categoria dei reati ¿di pericolo presunto¿ (ovvero reati che sono tali solo per il verificarsi di un determinato evento, senza che ne sia accertata l' effettiva responsabilità). Gli illeciti in parola possono essere realizzati anche mediante omissione, e si tratta, quasi sempre, di ¿reati propri¿ configurabili solo da parte di soggetti dotati di specifiche funzioni o competenze. A lungo ci si è interrogati sulla natura ¿superindividuale¿ dei beni giuridici oggetto di tutela, che ne ha reso difficile l'immediata ¿afferrabilità¿ da parte della collettività con evidenti ripercussioni sull'efficacia delle norme incriminatrici, depauperate dell'insopprimibile stigma della disapprovazione sociale che ne costituisce il sostegno più importante, e che continua a mancare nonostante il proliferare di crimini economici di notevole impatto per la comunità. I reati economici sono principalmente reati dolosi, e la sempre maggiore diffusione di fattispecie in cui è richiesto un ¿dolo specifico¿, unitamente all'estensione della discussa categoria del ¿dolo eventuale¿, riduce sensibilmente l'ambito applicativo della colpa. Non sembrano in proposito riscuotere consensi, perlomeno in giurisprudenza, le teorie sull' ¿errore¿ volte a ¿scusare¿ i comportamenti illeciti in forza della possibile ignoranza, o erronea rappresentazione, degli elementi del fatto e soprattutto dei risvolti normativi penali o extrapenali; tuttavia non sono poche le perplessità che questo atteggiamento rigoroso lascia affiorare. In tema di concorso di persone nel ¿crimine economico¿, occorre rilevare che in questo ambito si individua sovente una struttura complessa, in cui assume notevole importanza il ruolo della delega di funzioni. Sembra opportuno, superando i discutibili orientamenti affermatisi nel tempo (e di cui l'opera rende conto) recuperare la necessità di un contributo doloso del delegante perché questi possa essere chiamato a rispondere in concorso con il delegato, così come appare auspicabile assicurare al soggetto originariamente qualificato che, agendo diligentemente e conformemente alla norma, non potrà essere passibile di alcun rimprovero.
ITA
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
724966_tufarellimariangela.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 196.66 kB
Formato Adobe PDF
196.66 kB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/22019