Il presente elaborato si propone di analizzare, all'interno dell'ordinamento italiano, la disciplina del matrimonio delle confessioni diverse dalla religione cattolica, la sua regolarizzazione e l'evoluzione delle normativa stessa a seguito dei principali interventi legislativi. La tesi delinea il mutamento della materia a seguito della stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929, che prevede una disciplina di favore e introduce il matrimonio concordatario, ossia la possibilità di attribuire efficacia civile al matrimonio celebrato con il rito cattolico, a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile. Allo stesso modo, con la legge n. 1159 del 1929, ¿Legge sui culti ammessi¿, si ritenne opportuno consentire, anche ai fedeli di diversa confessione, di celebrare le nozze secondo i propri riti religiosi e di vedersi attribuire effetti civili. In merito alla celebrazione si nota l'analogia che intercorre tra il matrimonio acattolico e il matrimonio civile; infatti, è sempre in base alla legge civile che vengono determinate le condizioni e i requisiti di capacità delle parti contraenti, necessari e sufficienti affinché il vincolo possa essere validamente costituito. Peculiare nella normativa del 1929 è la figura del ministro di culto, dove due sono le condizioni principali richieste affinché egli possa celebrare il matrimonio acattolico: la preventiva richiesta di approvazione governativa della nomina del ministro di culto celebrante e la richiesta di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio stesso. Successivamente, si passa ad analizzare la normativa delle confessioni diverse dalla religione cattolica, a seguito dell'avvento della Costituzione italiana: all'articolo 8 si prevede che tutte le confessioni religiose siano ¿egualmente libere di fronte alla legge¿; al comma 3 del medesimo articolo, è previsto l'istituto delle ¿Intese¿ che permette alle confessioni religiose di ottenere una regolamentazione bilaterale dei rapporti con lo Stato. Tale disciplina cerca di individuare delle regole di default, tese al soddisfacimento dei bisogni religiosi dei fedeli ed è caratterizzata da una forte ripetitività dei contenuti. Particolare, nell'evoluzione normativa delle intese, è il venir meno dei requisiti precedentemente richiesti per i ministri di culto: il ministro celebrante risulta così svincolato da ogni approvazione governativa e la sua figura pare possa ritenersi assimilabile a quella del ministro di culto cattolico. Numerose criticità sono state sollevate sull'utilità e l'attualità di tale istituto e varie proposte di legge si sono susseguite per prevedere una disciplina rivolta a tutte le confessioni, a garanzia delle libertà di religione. I diversi disegni di legge sono volti all'abrogazione della legislazione del 1929 e all'approvazione di una legge sulla libertà religiosa. In particolare si analizza il disegno di legge Zaccaria (C 448 del 2008) e quello dell'On. Miglioli (C 3613 del 2010). Tuttavia, nessun progetto è stato ancora approvato, anche se appare oramai assodato l'imprescindibile realizzazione di una disciplina sostanzialmente uniforme del matrimonio, che ne salvaguardi la piena libertà di celebrazione confessionale.

I matrimoni dei culti acattolici

MAESTRI, SILVIA
2010/2011

Abstract

Il presente elaborato si propone di analizzare, all'interno dell'ordinamento italiano, la disciplina del matrimonio delle confessioni diverse dalla religione cattolica, la sua regolarizzazione e l'evoluzione delle normativa stessa a seguito dei principali interventi legislativi. La tesi delinea il mutamento della materia a seguito della stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929, che prevede una disciplina di favore e introduce il matrimonio concordatario, ossia la possibilità di attribuire efficacia civile al matrimonio celebrato con il rito cattolico, a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile. Allo stesso modo, con la legge n. 1159 del 1929, ¿Legge sui culti ammessi¿, si ritenne opportuno consentire, anche ai fedeli di diversa confessione, di celebrare le nozze secondo i propri riti religiosi e di vedersi attribuire effetti civili. In merito alla celebrazione si nota l'analogia che intercorre tra il matrimonio acattolico e il matrimonio civile; infatti, è sempre in base alla legge civile che vengono determinate le condizioni e i requisiti di capacità delle parti contraenti, necessari e sufficienti affinché il vincolo possa essere validamente costituito. Peculiare nella normativa del 1929 è la figura del ministro di culto, dove due sono le condizioni principali richieste affinché egli possa celebrare il matrimonio acattolico: la preventiva richiesta di approvazione governativa della nomina del ministro di culto celebrante e la richiesta di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio stesso. Successivamente, si passa ad analizzare la normativa delle confessioni diverse dalla religione cattolica, a seguito dell'avvento della Costituzione italiana: all'articolo 8 si prevede che tutte le confessioni religiose siano ¿egualmente libere di fronte alla legge¿; al comma 3 del medesimo articolo, è previsto l'istituto delle ¿Intese¿ che permette alle confessioni religiose di ottenere una regolamentazione bilaterale dei rapporti con lo Stato. Tale disciplina cerca di individuare delle regole di default, tese al soddisfacimento dei bisogni religiosi dei fedeli ed è caratterizzata da una forte ripetitività dei contenuti. Particolare, nell'evoluzione normativa delle intese, è il venir meno dei requisiti precedentemente richiesti per i ministri di culto: il ministro celebrante risulta così svincolato da ogni approvazione governativa e la sua figura pare possa ritenersi assimilabile a quella del ministro di culto cattolico. Numerose criticità sono state sollevate sull'utilità e l'attualità di tale istituto e varie proposte di legge si sono susseguite per prevedere una disciplina rivolta a tutte le confessioni, a garanzia delle libertà di religione. I diversi disegni di legge sono volti all'abrogazione della legislazione del 1929 e all'approvazione di una legge sulla libertà religiosa. In particolare si analizza il disegno di legge Zaccaria (C 448 del 2008) e quello dell'On. Miglioli (C 3613 del 2010). Tuttavia, nessun progetto è stato ancora approvato, anche se appare oramai assodato l'imprescindibile realizzazione di una disciplina sostanzialmente uniforme del matrimonio, che ne salvaguardi la piena libertà di celebrazione confessionale.
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