Lo scopo di questo elaborato è quello di offrire al lettore una visione d'insieme di uno dei maggiori contratti dell'epoca romana: il mandato. La curiosità per il mandato si basava principalmente sul dato, poi confermato dalle fonti citate, che il contratto, pur rappresentando e disciplinando una delle più elementari esigenze della vita di relazioni delle popolazioni antiche, quello cioè di avvalersi dell'operato altrui per concludere un affare, fosse in realtà sfuggente nella sua configurazione dogmatica. La dottrina ha infatti faticato a ricostruire le linee generali dell'istituto. Appare dunque essenziale, anche in considerazione della strada percorsa dalla dottrina, riflettere sulla configurazione dei caratteri e del ruolo dell'amicitia nel diritto privato romano arcaico, in una prospettiva che è indubbiamente importante per la comprensione di quei rapporti sociali che, nel loro reiterarsi secondo schemi ricorrenti e implicando l'assunzione di oneri e responsabilità, assumono una connotazione giuridica. Proprio per queste ragioni una tale riflessione diviene addirittura determinante per la corretta ricostruzione delle origini e della disciplina classica del mandato, in stretta assimilazione con il milieu sociale, intessuto di un forte profilo di doverosità e non rimesso alla spontaneismo del rapporto amicale, inteso in senso atecnico e considerato quale frutto di un rapporto fra eguali, in cui il fenomeno sorge ed acquista spazio vitale. Uno dei punti centrali della relazione è il collegamento tra il mandare e le commedie di Plauto. Il quadro in cui si muovono le testimonianze dello scrittore è composito e contiene riferimenti ricorrenti a rapporti a cui possono ricondursi le prime attestazioni di giuridicizzazione del vincolo. Proprio il richiamo alla fides, alla sua dimensione etico-giuridica, appare visibilmente evocato nella commedia plautina che ne appare interamente pervasa. Sappiamo bene come il più antico sistema giuridico romano sia fortemente permeato dal concetto di fides e ciò per altro, è certamente comprensibile, per lo stretto intreccio che il diritto arcaico presenta, fra vincoli sociali e loro regolamentazione giuridica. Il disegno storico che viene quindi a delinearsi, partendo da quelli che sono ancora dei punti controversi nella storia di tale antico istituto, quali ad esempio la sua collocazione d'origine o i suoi legami con altri istituti del tempo, forse meglio conosciuti in quell'epoca, ovvero la fides e l'amicitia, può essere verificato tramite l'analisi, nei capitoli finali della disciplina classica del contratto di mandato quale risulta delineata dalle fonti. Verranno infatti presi in considerazione i profili essenziali come quello della rigorosa disciplina della liceità dell'oggetto, specchio riflesso di una elevata aspettativa socio-giuridica ovvero ancora quello della responsabilità del mandatario, certamente speciale e tale da porre la relativa disciplina del dolo e della culpa al di là delle possibili previsioni edittali. Nella parte finale dell'elaborato si cercherà, facendo sempre riferimento alle fonti, di dare risposta all'annosa questione circa la validità o meno di prevedere il mandatum post mortem.

IL MANDATO NEL DIRITTO PRIVATO ROMANO

ANDOLFI ARDESINI, MONICA
2010/2011

Abstract

Lo scopo di questo elaborato è quello di offrire al lettore una visione d'insieme di uno dei maggiori contratti dell'epoca romana: il mandato. La curiosità per il mandato si basava principalmente sul dato, poi confermato dalle fonti citate, che il contratto, pur rappresentando e disciplinando una delle più elementari esigenze della vita di relazioni delle popolazioni antiche, quello cioè di avvalersi dell'operato altrui per concludere un affare, fosse in realtà sfuggente nella sua configurazione dogmatica. La dottrina ha infatti faticato a ricostruire le linee generali dell'istituto. Appare dunque essenziale, anche in considerazione della strada percorsa dalla dottrina, riflettere sulla configurazione dei caratteri e del ruolo dell'amicitia nel diritto privato romano arcaico, in una prospettiva che è indubbiamente importante per la comprensione di quei rapporti sociali che, nel loro reiterarsi secondo schemi ricorrenti e implicando l'assunzione di oneri e responsabilità, assumono una connotazione giuridica. Proprio per queste ragioni una tale riflessione diviene addirittura determinante per la corretta ricostruzione delle origini e della disciplina classica del mandato, in stretta assimilazione con il milieu sociale, intessuto di un forte profilo di doverosità e non rimesso alla spontaneismo del rapporto amicale, inteso in senso atecnico e considerato quale frutto di un rapporto fra eguali, in cui il fenomeno sorge ed acquista spazio vitale. Uno dei punti centrali della relazione è il collegamento tra il mandare e le commedie di Plauto. Il quadro in cui si muovono le testimonianze dello scrittore è composito e contiene riferimenti ricorrenti a rapporti a cui possono ricondursi le prime attestazioni di giuridicizzazione del vincolo. Proprio il richiamo alla fides, alla sua dimensione etico-giuridica, appare visibilmente evocato nella commedia plautina che ne appare interamente pervasa. Sappiamo bene come il più antico sistema giuridico romano sia fortemente permeato dal concetto di fides e ciò per altro, è certamente comprensibile, per lo stretto intreccio che il diritto arcaico presenta, fra vincoli sociali e loro regolamentazione giuridica. Il disegno storico che viene quindi a delinearsi, partendo da quelli che sono ancora dei punti controversi nella storia di tale antico istituto, quali ad esempio la sua collocazione d'origine o i suoi legami con altri istituti del tempo, forse meglio conosciuti in quell'epoca, ovvero la fides e l'amicitia, può essere verificato tramite l'analisi, nei capitoli finali della disciplina classica del contratto di mandato quale risulta delineata dalle fonti. Verranno infatti presi in considerazione i profili essenziali come quello della rigorosa disciplina della liceità dell'oggetto, specchio riflesso di una elevata aspettativa socio-giuridica ovvero ancora quello della responsabilità del mandatario, certamente speciale e tale da porre la relativa disciplina del dolo e della culpa al di là delle possibili previsioni edittali. Nella parte finale dell'elaborato si cercherà, facendo sempre riferimento alle fonti, di dare risposta all'annosa questione circa la validità o meno di prevedere il mandatum post mortem.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/20054