Il pegno omnibus è il diritto della banca, esplicitamente previsto dalle norme bancarie uniformi, di far sottoscrivere al cliente la clausola con la quale la banca abbia la facoltà di ritenere in suo possesso, ad estinzione di un proprio credito, tutti i titoli o valori di proprietà del correntista già detenuti dalla banca a qualsiasi titolo e/o ragione ed addirittura pervenuti ad essa successivamente. Si tratta di una clausola che tende a consentire l'uso del pegno come strumento di garanzia per tutti i rapporti intercorrenti tra il cliente e la banca o, meglio, la clausola che mira a costituire diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli e valori del correntista che siano comunque detenuti dalla banca o ad essa pervengano successivamente in garanzia di qualunque credito, presente e futuro, verso il correntista. Con tale termine si intende, quindi, sia il pegno costituito a garanzia di tutte le esposizioni debitorie future (quindi con riferimento al debito garantito è indeterminato) sia quello avente ad oggetto una serie indeterminata di beni a garanzia di un credito specifico. Una sua esaustiva trattazione è presentata nel primo capitolo di questo elaborato al termine del quale si avrà ben chiaro quale sia l'essenza del pegno omnibus. Nel secondo capitolo segue un'analisi circa i fondati dubbi che una simile estensione del pegno solleva in relazione al disposto dell'art. 2787, 3° comma c.c., il quale, al fine di evitare collusioni tra il debitore e il creditore garantito, stabilisce che, qualora il credito garantito ecceda la somma cinquemila lire, la prelazione del creditore pignoratizio non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa data in pegno. Alla luce di tale disposizione sembra pertanto doversi affermare che il pegno omnibus non soddisfi il requisito prescritto dalla legge dal momento che, nei relativi modelli A.B.I., vi è soltanto l'indicazione dei soggetti del rapporto obbligatorio garantito con un indeterminato rinvio ad ogni credito già in essere o che debba sorgere in futuro tra di essi. Dopo uno studio preliminare dei concetti chiave, il tema centrale di questo capitolo riguarderà infatti la questione della validità o invalidità del pegno omnibus. Seguiranno, a tal proposito, diverse tesi; una prima tesi in cui parte della dottrina e della giurisprudenza, è più propensa alla validità inter partes del pegno omnibus escludendo l'operatività della prelazione nei confronti dei terzi, ed una seconda tesi, in cui altra parte della dottrina e della giurisprudenza, è orientata nel senso della nullità della clausola, che alla luce di diverse correnti giurisprudenziali, può travolgere l'intero contratto di pegno oppure essere considerata come nullità parziale. L'obiettivo che cercherò di raggiungere nelle prossime pagine sarà quello di presentare un lavoro giurisprudenziale, in cui attraverso l'ausilio di sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità e di riviste di dottrina e giurisprudenza come per esempio Banca, Borsa, Titoli di credito, Nuova Giurisprudenza civile commentata, Studium Iuris e Giurisprudenza di merito, avrò modo di descrivere in ogni suo aspetto quest' importante garanzia dell'affidamento introdotta nel mondo bancario e dell' economia per far fronte alle sempre più numerose esigenze dei lavoratori assoggettati, nel sistema tradizionale delle garanzie, ad una disciplina troppo rigida e troppo poco elastica rispetto alle loro necessità.
IL PEGNO OMNIBUS
SABRE, ELISA
2010/2011
Abstract
Il pegno omnibus è il diritto della banca, esplicitamente previsto dalle norme bancarie uniformi, di far sottoscrivere al cliente la clausola con la quale la banca abbia la facoltà di ritenere in suo possesso, ad estinzione di un proprio credito, tutti i titoli o valori di proprietà del correntista già detenuti dalla banca a qualsiasi titolo e/o ragione ed addirittura pervenuti ad essa successivamente. Si tratta di una clausola che tende a consentire l'uso del pegno come strumento di garanzia per tutti i rapporti intercorrenti tra il cliente e la banca o, meglio, la clausola che mira a costituire diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli e valori del correntista che siano comunque detenuti dalla banca o ad essa pervengano successivamente in garanzia di qualunque credito, presente e futuro, verso il correntista. Con tale termine si intende, quindi, sia il pegno costituito a garanzia di tutte le esposizioni debitorie future (quindi con riferimento al debito garantito è indeterminato) sia quello avente ad oggetto una serie indeterminata di beni a garanzia di un credito specifico. Una sua esaustiva trattazione è presentata nel primo capitolo di questo elaborato al termine del quale si avrà ben chiaro quale sia l'essenza del pegno omnibus. Nel secondo capitolo segue un'analisi circa i fondati dubbi che una simile estensione del pegno solleva in relazione al disposto dell'art. 2787, 3° comma c.c., il quale, al fine di evitare collusioni tra il debitore e il creditore garantito, stabilisce che, qualora il credito garantito ecceda la somma cinquemila lire, la prelazione del creditore pignoratizio non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa data in pegno. Alla luce di tale disposizione sembra pertanto doversi affermare che il pegno omnibus non soddisfi il requisito prescritto dalla legge dal momento che, nei relativi modelli A.B.I., vi è soltanto l'indicazione dei soggetti del rapporto obbligatorio garantito con un indeterminato rinvio ad ogni credito già in essere o che debba sorgere in futuro tra di essi. Dopo uno studio preliminare dei concetti chiave, il tema centrale di questo capitolo riguarderà infatti la questione della validità o invalidità del pegno omnibus. Seguiranno, a tal proposito, diverse tesi; una prima tesi in cui parte della dottrina e della giurisprudenza, è più propensa alla validità inter partes del pegno omnibus escludendo l'operatività della prelazione nei confronti dei terzi, ed una seconda tesi, in cui altra parte della dottrina e della giurisprudenza, è orientata nel senso della nullità della clausola, che alla luce di diverse correnti giurisprudenziali, può travolgere l'intero contratto di pegno oppure essere considerata come nullità parziale. L'obiettivo che cercherò di raggiungere nelle prossime pagine sarà quello di presentare un lavoro giurisprudenziale, in cui attraverso l'ausilio di sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità e di riviste di dottrina e giurisprudenza come per esempio Banca, Borsa, Titoli di credito, Nuova Giurisprudenza civile commentata, Studium Iuris e Giurisprudenza di merito, avrò modo di descrivere in ogni suo aspetto quest' importante garanzia dell'affidamento introdotta nel mondo bancario e dell' economia per far fronte alle sempre più numerose esigenze dei lavoratori assoggettati, nel sistema tradizionale delle garanzie, ad una disciplina troppo rigida e troppo poco elastica rispetto alle loro necessità.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/19672