La legislazione in materia di antiriciclaggio è copiosa sia a livello internazionale, che comunitario e di conseguenza italiano. La ratio prima della normativa è da ricercarsi nel contrasto al traffico di stupefacenti, con la Convenzione di Vienna del 1988. Questa origine ha impregnato l'anti-money laundering in tutta la sua evoluzione. Ad oggi il reato di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope è solo più uno dei tanti presupposti per l'integrazione del reato di riciclaggio ex art.648-bis del codice penale, ma rappresenta invece il campo da cui maggiore è la provenienza del denaro sporco che si ¿tenta di lavare¿ per immettere poi nel circuito legale. Il riciclaggio assurge oggi sempre più come un pericolo per la stabilità ed integrità del sistema finanziario ed economico. Ma non solo, la pervasività della criminalità può portare addirittura a minare la solidità dei sistemi politici. Per questo è fondamentale che i legislatori siano in grado di fornire agli gli intermediari, capi saldi ormai per la lotta al riciclaggio, disposizioni efficaci per la prevenzione, prima ancora che per il contrasto. È in quest'ottica di prevenzione che si pone, ad esempio, la normativa in tema di segnalazioni di operazioni ¿sospette¿. La lettura dei dati numerici di queste mostrano l'impegno delle banche nel difficile compito della prevenzione, tuttavia la strada da fare è ancora molta. Un'efficace prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro con provenienza illecita ha bisogno, alla base, ancora prima di una normativa precisa e severa, di una salda cultura negli intermediari. È fondamentale comprendere che gli investimenti nell'Aml sono alla base della preservazione non solo della solidità e della redditività della banca stessa, ma più in generale del bene comune che è un circuito economico e finanziario sano, che funzioni correttamente, che permetta una giusta allocazione delle risorse, che non presenti una minaccia per la stabilità politica dei paesi e che non fomenti ulteriormente le attività illecite.
Antiriciclaggio - Aspetti normativi generali e profili specifici: economia sommersa e organizzazione interna degli intermediari
RINAUDO, ELENA MARIARITA
2010/2011
Abstract
La legislazione in materia di antiriciclaggio è copiosa sia a livello internazionale, che comunitario e di conseguenza italiano. La ratio prima della normativa è da ricercarsi nel contrasto al traffico di stupefacenti, con la Convenzione di Vienna del 1988. Questa origine ha impregnato l'anti-money laundering in tutta la sua evoluzione. Ad oggi il reato di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope è solo più uno dei tanti presupposti per l'integrazione del reato di riciclaggio ex art.648-bis del codice penale, ma rappresenta invece il campo da cui maggiore è la provenienza del denaro sporco che si ¿tenta di lavare¿ per immettere poi nel circuito legale. Il riciclaggio assurge oggi sempre più come un pericolo per la stabilità ed integrità del sistema finanziario ed economico. Ma non solo, la pervasività della criminalità può portare addirittura a minare la solidità dei sistemi politici. Per questo è fondamentale che i legislatori siano in grado di fornire agli gli intermediari, capi saldi ormai per la lotta al riciclaggio, disposizioni efficaci per la prevenzione, prima ancora che per il contrasto. È in quest'ottica di prevenzione che si pone, ad esempio, la normativa in tema di segnalazioni di operazioni ¿sospette¿. La lettura dei dati numerici di queste mostrano l'impegno delle banche nel difficile compito della prevenzione, tuttavia la strada da fare è ancora molta. Un'efficace prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro con provenienza illecita ha bisogno, alla base, ancora prima di una normativa precisa e severa, di una salda cultura negli intermediari. È fondamentale comprendere che gli investimenti nell'Aml sono alla base della preservazione non solo della solidità e della redditività della banca stessa, ma più in generale del bene comune che è un circuito economico e finanziario sano, che funzioni correttamente, che permetta una giusta allocazione delle risorse, che non presenti una minaccia per la stabilità politica dei paesi e che non fomenti ulteriormente le attività illecite.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/19634