La funzione rivestita dal Presidente della Repubblica é stata ed è tuttora oggetto di numerosi dibattiti all'interno dell'ordinamento francese. La restaurazione dell'esecutivo operata dalla Costituzione del 4 ottobre 1958 ha permesso una rinascita dell'istituzione, fortemente compressa dai parlamentarismi dei precedenti regimi repubblicani. Frutto di un compromesso tra i parlamentari della quasi defunta IV Repubblica e della cerchia politica stretta intorno alla figura del generale de Gaulle, difensore della patria contro la minaccia algerina, il testo costituzionale del 1958, per la prima volta nella storia della Francia, definisce il ruolo presidenziale. Il potere neutro, caro a Benjamin Constant, sembra essere configurato all'articolo 5 che riconosce al Presidente una funzione di arbitrage, finalizzata a garantire, al di sopra delle contingenze, il egolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. L'arbitre non determina né conduce la politica della Nazione, competenze che l'articolo 20 riserva al Governo, posto sotto la direzione del Primo Ministro e responsabile di fronte all'Assemblea Nazionale. La tradizione parlamentare è salva, ma l'insidia è dietro l'angolo. La Costituzione lascia aperta la possibilità di un'ulteriore lettura del concetto di arbitrage, attraverso l'individuazione dei pouvoirs propres, rilevanti prerogative che il Presidente della V Repubblica, a differenza dei suoi predecessori, può autonomamente esercitare senza necessità di controfirma ministeriale e senza bilanciamento in termini di responsabilità. La legittimazione acquisita nel 1962, attraverso l'instaurazione dell'elezione a suffragio universale diretto, e il concomitante sviluppo del fait majoritaire, segnano la svolta. De Gaulle inaugura una prassi in senso presidenzialista che i successivi Presidenti, sebbene con chiavi interpretative personali, hanno perpetuato fino ai giorni nostri. L'arbitre si trasforma in capitaine, leader della maggioranza parlamentare e vero capo dell'esecutivo. Solo le fasi di coabitazione nelle quali il Capo dello Stato si trova confrontato ad un'Assemblea Nazionale prevalentemente ostile permettono un parziale riavvicinamento alla lettera della Costituzione del 1958. I recenti interventi di riforma a favore dell'istituzione del mandato quinquennale e del consolidamento della quasi simultaneità delle elezioni presidenziali e legislative hanno rafforzato il processo di presidenzializzazione. La revisione costituzionale del 23 luglio 2008, nonostante il proposito di pervenire ad un riequilibrio delle istituzioni, ha sostanzialmente confermato il ruolo di centralità del Presidente della Repubblica, oggi, come ieri, clef de voute del sistema francese.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE NELLA FRANCIA DELLA V REPUBBLICA

BORRA, STEFANIA
2010/2011

Abstract

La funzione rivestita dal Presidente della Repubblica é stata ed è tuttora oggetto di numerosi dibattiti all'interno dell'ordinamento francese. La restaurazione dell'esecutivo operata dalla Costituzione del 4 ottobre 1958 ha permesso una rinascita dell'istituzione, fortemente compressa dai parlamentarismi dei precedenti regimi repubblicani. Frutto di un compromesso tra i parlamentari della quasi defunta IV Repubblica e della cerchia politica stretta intorno alla figura del generale de Gaulle, difensore della patria contro la minaccia algerina, il testo costituzionale del 1958, per la prima volta nella storia della Francia, definisce il ruolo presidenziale. Il potere neutro, caro a Benjamin Constant, sembra essere configurato all'articolo 5 che riconosce al Presidente una funzione di arbitrage, finalizzata a garantire, al di sopra delle contingenze, il egolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. L'arbitre non determina né conduce la politica della Nazione, competenze che l'articolo 20 riserva al Governo, posto sotto la direzione del Primo Ministro e responsabile di fronte all'Assemblea Nazionale. La tradizione parlamentare è salva, ma l'insidia è dietro l'angolo. La Costituzione lascia aperta la possibilità di un'ulteriore lettura del concetto di arbitrage, attraverso l'individuazione dei pouvoirs propres, rilevanti prerogative che il Presidente della V Repubblica, a differenza dei suoi predecessori, può autonomamente esercitare senza necessità di controfirma ministeriale e senza bilanciamento in termini di responsabilità. La legittimazione acquisita nel 1962, attraverso l'instaurazione dell'elezione a suffragio universale diretto, e il concomitante sviluppo del fait majoritaire, segnano la svolta. De Gaulle inaugura una prassi in senso presidenzialista che i successivi Presidenti, sebbene con chiavi interpretative personali, hanno perpetuato fino ai giorni nostri. L'arbitre si trasforma in capitaine, leader della maggioranza parlamentare e vero capo dell'esecutivo. Solo le fasi di coabitazione nelle quali il Capo dello Stato si trova confrontato ad un'Assemblea Nazionale prevalentemente ostile permettono un parziale riavvicinamento alla lettera della Costituzione del 1958. I recenti interventi di riforma a favore dell'istituzione del mandato quinquennale e del consolidamento della quasi simultaneità delle elezioni presidenziali e legislative hanno rafforzato il processo di presidenzializzazione. La revisione costituzionale del 23 luglio 2008, nonostante il proposito di pervenire ad un riequilibrio delle istituzioni, ha sostanzialmente confermato il ruolo di centralità del Presidente della Repubblica, oggi, come ieri, clef de voute del sistema francese.
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