In ogni campo di studi giuridici, nessuna corrente di pensiero, anche la più rigorosa,razionale e legata strettamente all'esegesi della norma, può tuttora sottrarsi alla suggestione di un nome, di una idea, la quale emergendo senza dubbio alcuno con forza dalle fondamenta del diritto di ieri, sembra riallacciarsi ancora oggi, alla più profonda delle aspirazioni del giurista, l'equità. La sua nozione all'interno della prospettiva tracciata è identificabile come giustizia equitativa : la perfetta corrispondenza tra ius e caso concreto determinate una eguaglianza di valori positivi preesistente allo stessa norma tuttavia coincidenti con la sua stessa finalità, da enuclearsi mediante induzione, lontana da valutazioni di tipo etico, come intrinseca ed oggettiva ratio, da cui deriverebbe mediante la sua applicazione, una diretta equivalenza tra ciò che spetta e quanto si ottiene, un aequum cuique tribuere. Fonte di infiniti, acerrimi ed interessantissimi dibattiti fin dalle sue origini, forse tuttora considerabile, in termini del tutto generali, come un labile ed immaginario ponte interpretativo tra un diritto inteso come ius strictum ed uno come ius naturale, rispettivamente fondanti una norma, l'uno applicata con oggettivo rigore generale e previsione astratta e, l'altro, calata nell'interpretazione elastica e nella soggettiva fattispecie del caso concreto. Se consideriamo come un periodo storico unitario, quello intercorrente tra il trecento ed il ventisette a.C., anno in cui l'imperatore Ottaviano accettò il titolo di Augusto, possiamo scorgere in esso la nascita e lo sviluppo del sistema di diritto privato più innovativo e più riuscito al mondo . Tale lasso di tempo viene convenzionalmente denominato ¿ età preclassica ¿ e corrisponde agli anni dell'apogeo e della fine della Respublica, durante il quale Roma, a seguito di una sempre maggiore opera di espansione territoriale in tutto il Mediterraneo, diviene una potenza egemone su un numero crescente di popolazioni, incrementa i propri rapporti di tipo commerciale, in special modo con stranieri, cresce economicamente e culturalmente. In virtù di ciò, la stessa società romana reclama il riconoscimento di nuove posizioni giuridiche e di strutture processuali diverse, per far fronte alle nuove esigenze . Il diritto privato romano, unitariamente considerato come il perenne coordinamento tra il ius civile ed il ius honorarium, non corrisponderebbe né ad un sistema di impronta normativistica né ad un sistema di impronta casistica. A partire dalla prospettiva evoluzionistica precedentemente tracciata, in virtù della quale da un nebuloso nucleo originario di generici poteri tradizionalmente di natura regia, l'imperium, deriverebbero specifiche e chiare attribuzioni giurisdizionali propter utilitatem publicam, in capo ai vari magistrati della civitas sulla base di un'investitura popolare, tra queste in particolare dapprima quelle di coercitio e di ius dicere e successivamente quella di ius edicendi, verrebbe riconosciuta la costituzione e la formazione di un gruppo di istituti di natura processuale, dunque sostanziale, denominati complessivamente col sintagma ius honorarium. Esso offrirebbe in tal senso una terza via percorribile verso un ulteriore ed articolato modello secondo il quale la base normativa positiva, ius civile-strictum, verrebbe ad essere coniugata con l'attività giurisprudenziale di creazione del diritto, attraverso una duplice funzione : da un lato con la statuizione della decision

Il valore dell'aequitas nella formazione del Ius honorarium

STRAVATO, MICHELE
2010/2011

Abstract

In ogni campo di studi giuridici, nessuna corrente di pensiero, anche la più rigorosa,razionale e legata strettamente all'esegesi della norma, può tuttora sottrarsi alla suggestione di un nome, di una idea, la quale emergendo senza dubbio alcuno con forza dalle fondamenta del diritto di ieri, sembra riallacciarsi ancora oggi, alla più profonda delle aspirazioni del giurista, l'equità. La sua nozione all'interno della prospettiva tracciata è identificabile come giustizia equitativa : la perfetta corrispondenza tra ius e caso concreto determinate una eguaglianza di valori positivi preesistente allo stessa norma tuttavia coincidenti con la sua stessa finalità, da enuclearsi mediante induzione, lontana da valutazioni di tipo etico, come intrinseca ed oggettiva ratio, da cui deriverebbe mediante la sua applicazione, una diretta equivalenza tra ciò che spetta e quanto si ottiene, un aequum cuique tribuere. Fonte di infiniti, acerrimi ed interessantissimi dibattiti fin dalle sue origini, forse tuttora considerabile, in termini del tutto generali, come un labile ed immaginario ponte interpretativo tra un diritto inteso come ius strictum ed uno come ius naturale, rispettivamente fondanti una norma, l'uno applicata con oggettivo rigore generale e previsione astratta e, l'altro, calata nell'interpretazione elastica e nella soggettiva fattispecie del caso concreto. Se consideriamo come un periodo storico unitario, quello intercorrente tra il trecento ed il ventisette a.C., anno in cui l'imperatore Ottaviano accettò il titolo di Augusto, possiamo scorgere in esso la nascita e lo sviluppo del sistema di diritto privato più innovativo e più riuscito al mondo . Tale lasso di tempo viene convenzionalmente denominato ¿ età preclassica ¿ e corrisponde agli anni dell'apogeo e della fine della Respublica, durante il quale Roma, a seguito di una sempre maggiore opera di espansione territoriale in tutto il Mediterraneo, diviene una potenza egemone su un numero crescente di popolazioni, incrementa i propri rapporti di tipo commerciale, in special modo con stranieri, cresce economicamente e culturalmente. In virtù di ciò, la stessa società romana reclama il riconoscimento di nuove posizioni giuridiche e di strutture processuali diverse, per far fronte alle nuove esigenze . Il diritto privato romano, unitariamente considerato come il perenne coordinamento tra il ius civile ed il ius honorarium, non corrisponderebbe né ad un sistema di impronta normativistica né ad un sistema di impronta casistica. A partire dalla prospettiva evoluzionistica precedentemente tracciata, in virtù della quale da un nebuloso nucleo originario di generici poteri tradizionalmente di natura regia, l'imperium, deriverebbero specifiche e chiare attribuzioni giurisdizionali propter utilitatem publicam, in capo ai vari magistrati della civitas sulla base di un'investitura popolare, tra queste in particolare dapprima quelle di coercitio e di ius dicere e successivamente quella di ius edicendi, verrebbe riconosciuta la costituzione e la formazione di un gruppo di istituti di natura processuale, dunque sostanziale, denominati complessivamente col sintagma ius honorarium. Esso offrirebbe in tal senso una terza via percorribile verso un ulteriore ed articolato modello secondo il quale la base normativa positiva, ius civile-strictum, verrebbe ad essere coniugata con l'attività giurisprudenziale di creazione del diritto, attraverso una duplice funzione : da un lato con la statuizione della decision
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/18447