Il giudizio immediato costituisce una forma di rito che s'inquadra, all'interno del sistema processuale delineato dal legislatore del 1988, nell'ambito dei c.d. ¿procedimenti speciali¿. Dal punto di vista strutturale, questa tipologia di giudizio ha una funzione di tipo acceleratorio, diretta ad anticipare l'immediata celebrazione del dibattimento, elidendo il filtro dell'udienza preliminare, quale fase di controllo giurisdizionale sul'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, sostituendola con un vaglio sull'ammissibilità della richiesta di procedere con questo rito. Altra particolarità è rappresentata dall'assenza di benefici premiali. L'istituto, nella configurazione datane dalla legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, rappresenta un modello procedimentale assolutamente nuovo, presenta natura e funzione diverse sia dall'omonimo procedimento introdotto nel codice del 1930, sia da quello tracciato dalla direttiva n. 39 della legge-delega 3 aprile 1974 n. 108 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e dal conseguente progetto preliminare del 1978. Si tratta, dunque, di un procedimento che in armonia con i principi che hanno ispirato il legislatore del 1988, risponde alla duplice esigenza di semplificare i meccanismi processuali e di accelerare i tempi di definizione del processo. Attraverso il ¿salto¿ dell'udienza preliminare e la previsione di un termine ridotto per il compimento delle indagini preliminari, infatti, esso permette di giungere alla decisione in tempi rapidi, senza che si determini un'eccessiva e controproducente distanza dalla commissione dei fatti da giudicare. L'originaria disciplina del giudizio immediato è rimasta pressoché inalterata nel corso degli anni fino alla riforma del 2008, facente parte del c.d. «pacchetto sicurezza». Tale forma di giudizio, infatti, è stato oggetto di modifica da parte dell'art. 2, comma 1, lett. f, g, h, del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». Si tratta di interventi normativi significativi, determinati da un lato, dalla necessità di ricercare meccanismi atti a velocizzare le dinamiche processuali, specie dopo la riforma del «giusto processo»; dall'altro lato, l'aggravarsi della situazione sociale e della giustizia penale, hanno imposto di approntare delle misure urgenti ed efficienti finalizzate a contrastare fenomeni d'illegalità diffusa (immigrazione illegale e criminalità organizzata). In primo luogo, è stata sostituita l'originaria facoltà in capo al p.m. di chiedere il giudizio immediato, con la doverosità, dunque, l'attivazione del rito speciale diviene tendenzialmente obbligatoria, inoltre, si è allargata la sfera di operatività di detto rito, coniandone una nuova ipotesi (art. 453 c.p.p., comma 1bis) nei confronti dell'indagato che si trova in stato di custodia cautelare, la cui richiesta, da parte del p.m., è subordinata (art. 453 c.p.p., comma 1ter) alla «definizione» del procedimento di riesame ovvero al decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. Infine, la riforma, con l'inserimento del comma 1bis all'art. 455 c.p.p., ha ampliato le alternative decisorie del g.i.p., imponendogli di rigettare la richiesta di giudizio immediato «custodiale», qualora il provvedimento applicativo della misura cautelare sia stato revocato o annullato per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il giudizio immediato

CASTELLANO, PATRIZIA
2010/2011

Abstract

Il giudizio immediato costituisce una forma di rito che s'inquadra, all'interno del sistema processuale delineato dal legislatore del 1988, nell'ambito dei c.d. ¿procedimenti speciali¿. Dal punto di vista strutturale, questa tipologia di giudizio ha una funzione di tipo acceleratorio, diretta ad anticipare l'immediata celebrazione del dibattimento, elidendo il filtro dell'udienza preliminare, quale fase di controllo giurisdizionale sul'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, sostituendola con un vaglio sull'ammissibilità della richiesta di procedere con questo rito. Altra particolarità è rappresentata dall'assenza di benefici premiali. L'istituto, nella configurazione datane dalla legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, rappresenta un modello procedimentale assolutamente nuovo, presenta natura e funzione diverse sia dall'omonimo procedimento introdotto nel codice del 1930, sia da quello tracciato dalla direttiva n. 39 della legge-delega 3 aprile 1974 n. 108 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e dal conseguente progetto preliminare del 1978. Si tratta, dunque, di un procedimento che in armonia con i principi che hanno ispirato il legislatore del 1988, risponde alla duplice esigenza di semplificare i meccanismi processuali e di accelerare i tempi di definizione del processo. Attraverso il ¿salto¿ dell'udienza preliminare e la previsione di un termine ridotto per il compimento delle indagini preliminari, infatti, esso permette di giungere alla decisione in tempi rapidi, senza che si determini un'eccessiva e controproducente distanza dalla commissione dei fatti da giudicare. L'originaria disciplina del giudizio immediato è rimasta pressoché inalterata nel corso degli anni fino alla riforma del 2008, facente parte del c.d. «pacchetto sicurezza». Tale forma di giudizio, infatti, è stato oggetto di modifica da parte dell'art. 2, comma 1, lett. f, g, h, del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». Si tratta di interventi normativi significativi, determinati da un lato, dalla necessità di ricercare meccanismi atti a velocizzare le dinamiche processuali, specie dopo la riforma del «giusto processo»; dall'altro lato, l'aggravarsi della situazione sociale e della giustizia penale, hanno imposto di approntare delle misure urgenti ed efficienti finalizzate a contrastare fenomeni d'illegalità diffusa (immigrazione illegale e criminalità organizzata). In primo luogo, è stata sostituita l'originaria facoltà in capo al p.m. di chiedere il giudizio immediato, con la doverosità, dunque, l'attivazione del rito speciale diviene tendenzialmente obbligatoria, inoltre, si è allargata la sfera di operatività di detto rito, coniandone una nuova ipotesi (art. 453 c.p.p., comma 1bis) nei confronti dell'indagato che si trova in stato di custodia cautelare, la cui richiesta, da parte del p.m., è subordinata (art. 453 c.p.p., comma 1ter) alla «definizione» del procedimento di riesame ovvero al decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. Infine, la riforma, con l'inserimento del comma 1bis all'art. 455 c.p.p., ha ampliato le alternative decisorie del g.i.p., imponendogli di rigettare la richiesta di giudizio immediato «custodiale», qualora il provvedimento applicativo della misura cautelare sia stato revocato o annullato per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/17786