La società a responsabilità limitata subisce una trasformazione radicale con l'attuazione della riforma del diritto societario del 2003. Possiamo infatti dire che la s.r.l. passa da un paradigma definibile in termini di piccola società per azioni ad un modello qualificabile come società di persone a responsabilità limitata. L'ampia libertà in materia di conferimenti, l'estensione del diritto di recesso, la facoltà di introdurre in statuto ipotesi di esclusione, la derogabilità del metodo collegiale, sia per le decisioni dei soci, sia per l'amministrazione della società, avvicinano in misura consistente la s.r.l. al sistema delle società di persone. La possibilità di emettere titoli di debito, sia pure riservati alla sottoscrizione di investitori qualificati, e l'espressa previsione dell'aumento di capitale con l'esclusione del diritto di opzione, fanno cadere barriere che tradizionalmente limitano l'accesso della s.r.l. al sistema finanziario. E' ragionevole prevedere che la s.r.l. si avvii a diventare il modello base dell'impresa collettiva di piccole e medie dimensioni. La grande flessibilità da un lato, la minor distanza, quanto alle tecniche di finanziamento, dalla società per azioni, dall'altro lato, fanno sì che la s.r.l. possa ¿richiamare¿ a sé un'area significativa sia di piccole società per azioni sia di società personali. La riforma del diritto societario ha quindi rivoluzionato l'approccio del legislatore e dell'interprete causando difficoltà interpretative e limitando l'applicazione del criterio dell'analogia tra società di capitali e società a responsabilità limitata (es: ordinanza del Tribunale di Novara sez. civ., ord. 21 aprile 2009, n. 151).

Convocazione dell'assemblea nelle Srl

JOLY, LUISA
2010/2011

Abstract

La società a responsabilità limitata subisce una trasformazione radicale con l'attuazione della riforma del diritto societario del 2003. Possiamo infatti dire che la s.r.l. passa da un paradigma definibile in termini di piccola società per azioni ad un modello qualificabile come società di persone a responsabilità limitata. L'ampia libertà in materia di conferimenti, l'estensione del diritto di recesso, la facoltà di introdurre in statuto ipotesi di esclusione, la derogabilità del metodo collegiale, sia per le decisioni dei soci, sia per l'amministrazione della società, avvicinano in misura consistente la s.r.l. al sistema delle società di persone. La possibilità di emettere titoli di debito, sia pure riservati alla sottoscrizione di investitori qualificati, e l'espressa previsione dell'aumento di capitale con l'esclusione del diritto di opzione, fanno cadere barriere che tradizionalmente limitano l'accesso della s.r.l. al sistema finanziario. E' ragionevole prevedere che la s.r.l. si avvii a diventare il modello base dell'impresa collettiva di piccole e medie dimensioni. La grande flessibilità da un lato, la minor distanza, quanto alle tecniche di finanziamento, dalla società per azioni, dall'altro lato, fanno sì che la s.r.l. possa ¿richiamare¿ a sé un'area significativa sia di piccole società per azioni sia di società personali. La riforma del diritto societario ha quindi rivoluzionato l'approccio del legislatore e dell'interprete causando difficoltà interpretative e limitando l'applicazione del criterio dell'analogia tra società di capitali e società a responsabilità limitata (es: ordinanza del Tribunale di Novara sez. civ., ord. 21 aprile 2009, n. 151).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/16636