Il lavoro condotto parte dall'innovativa sentenza a Sezioni Unite della Cassazione 19 dicembre 2009, n. 26806 in tema di riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario e quello contabile relativamente alla responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica. Sentenza che ha inteso chiarire rilevanti snodi problematici rispetto alla vis espansiva della responsabilità amministrativa propugnata dalla giurisprudenza contabile che riconduceva a questo istituto rapporti latu sensu intesi tra soggetti privati e pubblica amministrazione prescindendo da qualsiasi rapporto organico e funzionale. Sotto il profilo sostanziale, l'alterità tra la responsabilità civile e quella finanziaria ha evidenziato come gli atti di gestione degli amministratori di dette società trovino fonte nello statuto sociale e in disposizioni di diritto comune affermandosi che una mera detenzione di quote societarie da parte della PA non possa giungere ad una metamorfizzazione dello schermo societario. Sul versante processuale si è poi, analizzata la diversa configurazione dell'azione in capo al pm contabile e in capo all'assemblea dei soci, o al singolo socio pubblico, concludendosi che non appare giustificabile la teoria delle azioni parallele in quanto volte al perseguimento del medesimo fine. Ne discende che non solo le azioni, quella sociale e quella erariale, sono diversamente intestate ma hanno diverse finalità , la prima con carattere risarcitorio ¿ reintegrativo del pregiudizio economico patrimoniale subito dalla società, la seconda sanzionatoria ¿ punitiva del comportamento dell'agente pubblico. Si è accennato al giudizio di responsabilità, alle sue peculiarità e contraddittorietà nonché al rapporto con gli altri giudizi. Le discordanze della disciplina delle spese processuali, dell'obbligatorietà dell'azione erariale, il potere riduttivo e sindacatorio non configurabili nel giudizio civile sono indici di modelli ontologicamente differenti. Infine, ci si è soffermati sui recenti e meno, interventi legislativi che configurano mere deroghe alla società di diritto comune. Si è evidenziato un processo di proliferazione normativa molto frastagliato e poco coordinato affermandosi che più che di regime speciale debba parlarsi di eccesso di regolamentazione. Eccesso di regolamentazione che deriva dalla configurazione di più macro ¿ categorie da ricondurre al modello societario. Si invoca pertanto l'intervento del legislatore con la creazione di un chiaro corpus normativo inteso saggiarne le diversità di questo nuovo modello societario se a ciò si vuole arrivare, ma non certamente si auspica questo risultato infilando nottetempo disposizione di diretta applicazione in svariati provvedimenti come finora avvenuto.
Giudizio di responsabilità e giurisdizione contabile: gli amministratori delle società partecipate.
CARIGLINO, FRANCESCO
2010/2011
Abstract
Il lavoro condotto parte dall'innovativa sentenza a Sezioni Unite della Cassazione 19 dicembre 2009, n. 26806 in tema di riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario e quello contabile relativamente alla responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica. Sentenza che ha inteso chiarire rilevanti snodi problematici rispetto alla vis espansiva della responsabilità amministrativa propugnata dalla giurisprudenza contabile che riconduceva a questo istituto rapporti latu sensu intesi tra soggetti privati e pubblica amministrazione prescindendo da qualsiasi rapporto organico e funzionale. Sotto il profilo sostanziale, l'alterità tra la responsabilità civile e quella finanziaria ha evidenziato come gli atti di gestione degli amministratori di dette società trovino fonte nello statuto sociale e in disposizioni di diritto comune affermandosi che una mera detenzione di quote societarie da parte della PA non possa giungere ad una metamorfizzazione dello schermo societario. Sul versante processuale si è poi, analizzata la diversa configurazione dell'azione in capo al pm contabile e in capo all'assemblea dei soci, o al singolo socio pubblico, concludendosi che non appare giustificabile la teoria delle azioni parallele in quanto volte al perseguimento del medesimo fine. Ne discende che non solo le azioni, quella sociale e quella erariale, sono diversamente intestate ma hanno diverse finalità , la prima con carattere risarcitorio ¿ reintegrativo del pregiudizio economico patrimoniale subito dalla società, la seconda sanzionatoria ¿ punitiva del comportamento dell'agente pubblico. Si è accennato al giudizio di responsabilità, alle sue peculiarità e contraddittorietà nonché al rapporto con gli altri giudizi. Le discordanze della disciplina delle spese processuali, dell'obbligatorietà dell'azione erariale, il potere riduttivo e sindacatorio non configurabili nel giudizio civile sono indici di modelli ontologicamente differenti. Infine, ci si è soffermati sui recenti e meno, interventi legislativi che configurano mere deroghe alla società di diritto comune. Si è evidenziato un processo di proliferazione normativa molto frastagliato e poco coordinato affermandosi che più che di regime speciale debba parlarsi di eccesso di regolamentazione. Eccesso di regolamentazione che deriva dalla configurazione di più macro ¿ categorie da ricondurre al modello societario. Si invoca pertanto l'intervento del legislatore con la creazione di un chiaro corpus normativo inteso saggiarne le diversità di questo nuovo modello societario se a ciò si vuole arrivare, ma non certamente si auspica questo risultato infilando nottetempo disposizione di diretta applicazione in svariati provvedimenti come finora avvenuto.File | Dimensione | Formato | |
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