Accesso e riservatezza sono due istituti del nostro ordinamento spesso in conflitto tra di loro poiché mirano alla tutela di interessi contrapposti. Il diritto d'accesso consente ai soggetti interessati di prendere visione o di estrarre copia di alcuni atti o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Questa facoltà mira a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione, principi sanciti dall'art 97 della Costituzione, e consente anche ai cittadini di prendere parte al procedimento amministrativo. Il diritto alla riservatezza, al contrario, ha lo scopo di tutelare la sfera privata dei cittadini. Il decreto legislativo n°196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, dà ad ognuno la facoltà di proteggere i propri dati personali, garantendo il diritto di proporsi agli altri soggetti negli esatti termini in cui vuole che ciò accada, decidendo in anticipo quali informazioni si è disposti a divulgare e quali invece si desidera tenere riservate. Insomma, la riservatezza si fonda sui dati personali mentre il diritto d'accesso si fonda sul documento amministrativo. Il problema sorge quando il dato personale è inserito in un documento amministrativo. In questo caso quale sarà la disciplina applicabile? Un settore nel quale questa contrapposizione emerge con molta frequenza è quello delle gare pubbliche. Accade infatti che, sia nel corso del procedimento che una volta avvenuta l'aggiudicazione, un soggetto chieda all'amministrazione di visionare atti o documenti che hanno fatto parte del procedimento di gara. I problemi nascono quando questi documenti contengono le offerte economiche oppure le offerte tecniche, le quali contengono particolari segreti tecnici o commerciali, appartenenti ad uno degli altri soggetti partecipanti alla gara stessa. La divulgazione di determinati atti potrebbe, infatti, da un lato alterare la libera concorrenza tra le imprese partecipanti e dall'altro determinare un pregiudizio economico-professionale all'impresa alla quale appartengono le informazioni rese note. È necessario nei casi in cui sorgono questi conflitti determinare con quali modalità viene effettuato il bilanciamento tra gli interessi contrapposti alla trasparenza e alla riservatezza. A questo fine, verrà analizzata inizialmente la legge 241/90, legge sul procedimento amministrativo, che agli artt. 22-25 disciplina la fattispecie del diritto d'accesso, fornendone la definizione e specificando quali sono i soggetti protagonisti e quali le modalità di esercizio del diritto; successivamente si passerà al d.lgs. n. 196/2003, Codice della Privacy, che fornisce una classificazione dei dati personali determinando per ognuno di essi quale disciplina applicare; infine il discorso proseguirà concentrandosi sul Codice dei Contratti, che regola compiutamente la materia dei contratti della pubblica amministrazione, e che, in particolare all' art.13, descrive in modo analitico, nei procedimenti di gara , quali sono i casi in cui ci può essere un contemperamento tra i due istituti presi in esame e quali, invece, quelli in cui uno dei due istituti recede di fronte all'altro.
Accesso ai documenti di gara e rapporto con la tutela della privacy
MASOTINA, STEFANIA
2010/2011
Abstract
Accesso e riservatezza sono due istituti del nostro ordinamento spesso in conflitto tra di loro poiché mirano alla tutela di interessi contrapposti. Il diritto d'accesso consente ai soggetti interessati di prendere visione o di estrarre copia di alcuni atti o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Questa facoltà mira a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione, principi sanciti dall'art 97 della Costituzione, e consente anche ai cittadini di prendere parte al procedimento amministrativo. Il diritto alla riservatezza, al contrario, ha lo scopo di tutelare la sfera privata dei cittadini. Il decreto legislativo n°196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, dà ad ognuno la facoltà di proteggere i propri dati personali, garantendo il diritto di proporsi agli altri soggetti negli esatti termini in cui vuole che ciò accada, decidendo in anticipo quali informazioni si è disposti a divulgare e quali invece si desidera tenere riservate. Insomma, la riservatezza si fonda sui dati personali mentre il diritto d'accesso si fonda sul documento amministrativo. Il problema sorge quando il dato personale è inserito in un documento amministrativo. In questo caso quale sarà la disciplina applicabile? Un settore nel quale questa contrapposizione emerge con molta frequenza è quello delle gare pubbliche. Accade infatti che, sia nel corso del procedimento che una volta avvenuta l'aggiudicazione, un soggetto chieda all'amministrazione di visionare atti o documenti che hanno fatto parte del procedimento di gara. I problemi nascono quando questi documenti contengono le offerte economiche oppure le offerte tecniche, le quali contengono particolari segreti tecnici o commerciali, appartenenti ad uno degli altri soggetti partecipanti alla gara stessa. La divulgazione di determinati atti potrebbe, infatti, da un lato alterare la libera concorrenza tra le imprese partecipanti e dall'altro determinare un pregiudizio economico-professionale all'impresa alla quale appartengono le informazioni rese note. È necessario nei casi in cui sorgono questi conflitti determinare con quali modalità viene effettuato il bilanciamento tra gli interessi contrapposti alla trasparenza e alla riservatezza. A questo fine, verrà analizzata inizialmente la legge 241/90, legge sul procedimento amministrativo, che agli artt. 22-25 disciplina la fattispecie del diritto d'accesso, fornendone la definizione e specificando quali sono i soggetti protagonisti e quali le modalità di esercizio del diritto; successivamente si passerà al d.lgs. n. 196/2003, Codice della Privacy, che fornisce una classificazione dei dati personali determinando per ognuno di essi quale disciplina applicare; infine il discorso proseguirà concentrandosi sul Codice dei Contratti, che regola compiutamente la materia dei contratti della pubblica amministrazione, e che, in particolare all' art.13, descrive in modo analitico, nei procedimenti di gara , quali sono i casi in cui ci può essere un contemperamento tra i due istituti presi in esame e quali, invece, quelli in cui uno dei due istituti recede di fronte all'altro.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/16563