La tematica dei servizi pubblici locali nel nostro paese è stata, da sempre, oggetto di impegnati dibattiti dottrinali e legislativi in quanto su tale terreno si incrociano e spesso si scontrano interessi eterogenei e contrapposti: esigenze di governo pubblico del mercato e di sviluppo dell'iniziativa privata, istanze sociali ed economicità della gestione. La legislazione in materia di servizi pubblici locali ha, ormai, una storia centenaria, risalendo il primo intervento agli inizi del secolo scorso, quando venne emanata la Legge ¿Giolitti¿ n.103 del 1903. Da allora all'ultimo decennio del 1900, per poi entrare nel nuovo secolo, si sono succedute lente ma significative evoluzioni normative, iniziate con la riforma prevista dalla Legge n.142 del 1990 fino ad arrivare all'attuale modifica risalente al 25 Settembre 2009 con l'art. 15 del DL n. 135. In tale contesto la stessa definizione di servizio pubblico appare tra quelle più tormentate; infatti nel nostro ordinamento non è semplice individuare una ratio di fondo che consenta di stabilire se un servizio sia pubblico o meno, né soccorre una tassonomia esaustiva relativa alle varie tipologie di servizio pubblico. Dovendo dare una definizione di ¿servizio pubblico¿ possiamo intendere quei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Nel corso dei decenni si sono fatti spazio, all'interno di tale settore, i gruppi di imprese, ossia un insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo. La Giurisprudenza non ha ancora dato una definizione vera e propria di gruppo e gli studiosi devono quindi collegarsi alla definizione di controllo dettata dall'art. 2359 c.c. alla quale è stata riconosciuta una posizione di centralità. Per il codice civile il controllo consiste nella capacità della capogruppo di stabilire le politiche finanziarie e operative della partecipata, allo scopo di ottenere determinati benefici. I gruppi presenti sul mercato possono essere di diversi tipi: industriali, misti, finanziari. L'Istat ha reso disponibili i dati sulle percentuali dei gruppi di imprese all'interno di determinati settori. Il settore che interessa il nostro studio è quello dei servizi pubblici, nel quale si può osservare una presenza al proprio interno pari al 30 per cento.
Gruppi di Imprese nei Servizi Pubblici Locali in Italia
BULZONI, CHIARA
2009/2010
Abstract
La tematica dei servizi pubblici locali nel nostro paese è stata, da sempre, oggetto di impegnati dibattiti dottrinali e legislativi in quanto su tale terreno si incrociano e spesso si scontrano interessi eterogenei e contrapposti: esigenze di governo pubblico del mercato e di sviluppo dell'iniziativa privata, istanze sociali ed economicità della gestione. La legislazione in materia di servizi pubblici locali ha, ormai, una storia centenaria, risalendo il primo intervento agli inizi del secolo scorso, quando venne emanata la Legge ¿Giolitti¿ n.103 del 1903. Da allora all'ultimo decennio del 1900, per poi entrare nel nuovo secolo, si sono succedute lente ma significative evoluzioni normative, iniziate con la riforma prevista dalla Legge n.142 del 1990 fino ad arrivare all'attuale modifica risalente al 25 Settembre 2009 con l'art. 15 del DL n. 135. In tale contesto la stessa definizione di servizio pubblico appare tra quelle più tormentate; infatti nel nostro ordinamento non è semplice individuare una ratio di fondo che consenta di stabilire se un servizio sia pubblico o meno, né soccorre una tassonomia esaustiva relativa alle varie tipologie di servizio pubblico. Dovendo dare una definizione di ¿servizio pubblico¿ possiamo intendere quei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Nel corso dei decenni si sono fatti spazio, all'interno di tale settore, i gruppi di imprese, ossia un insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo. La Giurisprudenza non ha ancora dato una definizione vera e propria di gruppo e gli studiosi devono quindi collegarsi alla definizione di controllo dettata dall'art. 2359 c.c. alla quale è stata riconosciuta una posizione di centralità. Per il codice civile il controllo consiste nella capacità della capogruppo di stabilire le politiche finanziarie e operative della partecipata, allo scopo di ottenere determinati benefici. I gruppi presenti sul mercato possono essere di diversi tipi: industriali, misti, finanziari. L'Istat ha reso disponibili i dati sulle percentuali dei gruppi di imprese all'interno di determinati settori. Il settore che interessa il nostro studio è quello dei servizi pubblici, nel quale si può osservare una presenza al proprio interno pari al 30 per cento.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/16556