PREMESSA CERTEZZA VS PROBABILITA': La causalità incerta Il principio della causalità consistente in diritto nella possibilità di individuare la causa di un evento ai fini della determinazione di un particolare effetto giuridico, è stato oggetto, anche negli ultimi decenni, di numerosi dibattiti sostenuti sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito. In particolare le corti son giunte a ritenere che sul versante civilistico (nonchè penalistico), nulla emerge dalle fonti legislative sul tema della causalità. A ben vedere nel campo della responsabilità civile le disposizioni fanno espresso rinvio a taluni comportamenti qualificati, rientranti nella nozione di fatto illecito, che solo implicitamente racchiudono in sé il riferimento al nesso causale, come nell'utilizzo di taluni verbi quali cagionare, compiere, causare, commettere, arrecare, produrre, ai quali consegue un dato evento. Per poter collegare un dato comportamento alle sue conseguenze bisogna poter attivare un meccanismo di ricostruzione del nesso causale che cambia a seconda della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, sia per quanto riguarda la fase dell'accertamento sia per quanto riguarda la fase dell'estensione della responsabilità. Da quanto premesso, si suol distinguere, in relazione alla ricostruzione del concatenamento degli eventi produttivi di danno, tra diversi tipi di causalità: causalità materiale e causalità giuridica, nella prospettiva dell'an (indagine interna tra le componenti del fatto illecito e il danno) e del quantum debeatur (indagine esterna tra il danno e le sue conseguenze pregiudizievoli risarcibili); causalità scientifica (ricostruzione della concatenazione causale sulla base di cognizioni scientifiche proprie ad esempio del campo medico-sanitario); causalità civile (o civilisticamente rilevante) e causalità penale (o penalmente rilevante) entrambe sulla base del tipo di norma di responsabilità da applicare. In relazione invece al tipo di condotta/comportamento si suol distinguere tra causalità commissiva (mediante azione) e causalità omissiva (mediante omissione). Dai diversi rapporti fra le varie dimensioni della causalità, emergono tratti distintivi di notevole importanza, posti in relazione all'accertamento del nesso di causa, il quale si basa, a seconda dei casi, su un giudizio di certezza nei reati d'azione e su un giudizio di probabilità vicina alla certezza nei reati omissivi o mediante omissione. A quest'ultimo riguardo si suol parlare di responsabilità stocastica (o probabilistica) per cui, soprattutto nel campo della responsabilità medica, risulta incerta la causa che ha dato origine all'evento di danno e che pertanto può risolversi solo sul piano delle probabilità. L'evoluzione giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, ha rivoluzionato il piano dell'indagine causale, procedendo per gradi: dal criterio della certezza assoluta alla probabilità scientifica (civile) e serie ed apprezzabili possibilità, di successo (parametro elaborato sul versante penalistico e poi adottato anche in sede civile); dalla probabilità scientifica alla probabilità logica(penale) e ragionevole probabilità(civile); dalla ragionevole probabilità alla nuova dimensione della causalità civile, sotto il parametro del ¿più probabile che non¿, quale autentica regola probatoria civile contrapposta a quella penale de ¿al di là di ogni ragionevole dubbio¿. Il campo della responsabilità medica evidenzia perfettamente questi passaggi della causalità. Anzi, ben può affermarsi come proprio in relazione ai danni da prestazioni medico ¿ sanitarie, la giurisprudenza abbia sperimentato, di volta in volta, i vari modelli della causalità giuridica, sviluppandoli e affidandoli sino a pervenire al modello attuale che segna molto nettamente la distinzione tra il passato (certezza del nesso causale) ed il presente ( ¿più probabile che non¿, ossia ammissione di margini di incertezza del nesso di causa).

CAUSALITA' CIVILE: PIU' PROBABILE CHE NON

AIELLO, DEBORAH
2009/2010

Abstract

PREMESSA CERTEZZA VS PROBABILITA': La causalità incerta Il principio della causalità consistente in diritto nella possibilità di individuare la causa di un evento ai fini della determinazione di un particolare effetto giuridico, è stato oggetto, anche negli ultimi decenni, di numerosi dibattiti sostenuti sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito. In particolare le corti son giunte a ritenere che sul versante civilistico (nonchè penalistico), nulla emerge dalle fonti legislative sul tema della causalità. A ben vedere nel campo della responsabilità civile le disposizioni fanno espresso rinvio a taluni comportamenti qualificati, rientranti nella nozione di fatto illecito, che solo implicitamente racchiudono in sé il riferimento al nesso causale, come nell'utilizzo di taluni verbi quali cagionare, compiere, causare, commettere, arrecare, produrre, ai quali consegue un dato evento. Per poter collegare un dato comportamento alle sue conseguenze bisogna poter attivare un meccanismo di ricostruzione del nesso causale che cambia a seconda della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, sia per quanto riguarda la fase dell'accertamento sia per quanto riguarda la fase dell'estensione della responsabilità. Da quanto premesso, si suol distinguere, in relazione alla ricostruzione del concatenamento degli eventi produttivi di danno, tra diversi tipi di causalità: causalità materiale e causalità giuridica, nella prospettiva dell'an (indagine interna tra le componenti del fatto illecito e il danno) e del quantum debeatur (indagine esterna tra il danno e le sue conseguenze pregiudizievoli risarcibili); causalità scientifica (ricostruzione della concatenazione causale sulla base di cognizioni scientifiche proprie ad esempio del campo medico-sanitario); causalità civile (o civilisticamente rilevante) e causalità penale (o penalmente rilevante) entrambe sulla base del tipo di norma di responsabilità da applicare. In relazione invece al tipo di condotta/comportamento si suol distinguere tra causalità commissiva (mediante azione) e causalità omissiva (mediante omissione). Dai diversi rapporti fra le varie dimensioni della causalità, emergono tratti distintivi di notevole importanza, posti in relazione all'accertamento del nesso di causa, il quale si basa, a seconda dei casi, su un giudizio di certezza nei reati d'azione e su un giudizio di probabilità vicina alla certezza nei reati omissivi o mediante omissione. A quest'ultimo riguardo si suol parlare di responsabilità stocastica (o probabilistica) per cui, soprattutto nel campo della responsabilità medica, risulta incerta la causa che ha dato origine all'evento di danno e che pertanto può risolversi solo sul piano delle probabilità. L'evoluzione giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, ha rivoluzionato il piano dell'indagine causale, procedendo per gradi: dal criterio della certezza assoluta alla probabilità scientifica (civile) e serie ed apprezzabili possibilità, di successo (parametro elaborato sul versante penalistico e poi adottato anche in sede civile); dalla probabilità scientifica alla probabilità logica(penale) e ragionevole probabilità(civile); dalla ragionevole probabilità alla nuova dimensione della causalità civile, sotto il parametro del ¿più probabile che non¿, quale autentica regola probatoria civile contrapposta a quella penale de ¿al di là di ogni ragionevole dubbio¿. Il campo della responsabilità medica evidenzia perfettamente questi passaggi della causalità. Anzi, ben può affermarsi come proprio in relazione ai danni da prestazioni medico ¿ sanitarie, la giurisprudenza abbia sperimentato, di volta in volta, i vari modelli della causalità giuridica, sviluppandoli e affidandoli sino a pervenire al modello attuale che segna molto nettamente la distinzione tra il passato (certezza del nesso causale) ed il presente ( ¿più probabile che non¿, ossia ammissione di margini di incertezza del nesso di causa).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/16551