L'accesso ai documenti amministrativi rappresenta una fondamentale applicazione del principio di trasparenza interessato da significative novità legislative, scaturite, da un lato, dalle innovazioni del sistema costituzionale e, dall'altro, dalle elaborazioni dottrinarie e dalle pronunce giurisprudenziali registrate in sede di applicazione della L. 241/1990. Ci si riferisce, in particolare, alla L. 15/2005 ed alla L. 80/2005, con le quali, rispettivamente, il diritto d'accesso è stato elevato a principio generale dell'attività amministrativa e se ne è decretata l'ascrizione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Il legislatore ha completato la disciplina dell'accesso con l'adozione del regolamento contenuto nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che detta la disciplina delle modalità di esercizio del diritto. La previsione ad opera della L. 241/1990, non più relativa solo a determinati settori ma in via generalizzata, di una disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha rappresentato una svolta nella concezione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini decretando la fine del principio generale di segretezza degli atti dei pubblici poteri. Il legislatore ha assegnato all'istituto dell'accesso un ruolo peculiare nell'ambito dell'ordinamento pubblico, elevandolo a strumento di bilanciamento delle contrapposte esigenze di celerità dell'azione amministrativa e di garanzia degli interessi dei soggetti titolari di situazioni giuridiche toccate dall'agere pubblico. Infatti, da un lato, la L. 241/1990 sancisce i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, dall'altro, la stessa non trascura di disciplinare istituti idonei a consentire ai destinatari dell'azione amministrativa di tutelare i propri interessi, direttamente, attraverso la partecipazione al procedimento amministrativo e, indirettamente, attraverso la facoltà di conoscere, sia durante l'iter procedimentale che a conclusione dello stesso, la documentazione emessa dall'amministrazione ai fini della ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa e della conseguente determinazione finale. Con la L. 15/2005, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del quale la dottrina aveva già rinvenuto anche un fondamento costituzionale, in ragione delle sue rilevanti finalità di interesse pubblico generale, è stato elevato a principio generale dell'attività amministrativa ed è stato ricondotto tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, in base all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. La disciplina statale in materia di accesso, quindi, vincola l'attività amministrativa delle regioni e degli enti locali, e perciò la potestà legislativa e normativa di tutti gli enti del governo territoriale, con riferimento alle materie di loro competenza, ma fa comunque salva la potestà di tali enti di garantire livelli ulteriori di tutela nell'ambito delle rispettive competenze e dell'esercizio dei propri poteri, rispetto alle garanzie minimali inderogabili dettate dalla legislazione statale.
Il diritto di accesso agli atti e ai documenti della P.A.
DICHICCO, ANTONELLO
2009/2010
Abstract
L'accesso ai documenti amministrativi rappresenta una fondamentale applicazione del principio di trasparenza interessato da significative novità legislative, scaturite, da un lato, dalle innovazioni del sistema costituzionale e, dall'altro, dalle elaborazioni dottrinarie e dalle pronunce giurisprudenziali registrate in sede di applicazione della L. 241/1990. Ci si riferisce, in particolare, alla L. 15/2005 ed alla L. 80/2005, con le quali, rispettivamente, il diritto d'accesso è stato elevato a principio generale dell'attività amministrativa e se ne è decretata l'ascrizione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Il legislatore ha completato la disciplina dell'accesso con l'adozione del regolamento contenuto nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che detta la disciplina delle modalità di esercizio del diritto. La previsione ad opera della L. 241/1990, non più relativa solo a determinati settori ma in via generalizzata, di una disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha rappresentato una svolta nella concezione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini decretando la fine del principio generale di segretezza degli atti dei pubblici poteri. Il legislatore ha assegnato all'istituto dell'accesso un ruolo peculiare nell'ambito dell'ordinamento pubblico, elevandolo a strumento di bilanciamento delle contrapposte esigenze di celerità dell'azione amministrativa e di garanzia degli interessi dei soggetti titolari di situazioni giuridiche toccate dall'agere pubblico. Infatti, da un lato, la L. 241/1990 sancisce i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, dall'altro, la stessa non trascura di disciplinare istituti idonei a consentire ai destinatari dell'azione amministrativa di tutelare i propri interessi, direttamente, attraverso la partecipazione al procedimento amministrativo e, indirettamente, attraverso la facoltà di conoscere, sia durante l'iter procedimentale che a conclusione dello stesso, la documentazione emessa dall'amministrazione ai fini della ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa e della conseguente determinazione finale. Con la L. 15/2005, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del quale la dottrina aveva già rinvenuto anche un fondamento costituzionale, in ragione delle sue rilevanti finalità di interesse pubblico generale, è stato elevato a principio generale dell'attività amministrativa ed è stato ricondotto tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, in base all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. La disciplina statale in materia di accesso, quindi, vincola l'attività amministrativa delle regioni e degli enti locali, e perciò la potestà legislativa e normativa di tutti gli enti del governo territoriale, con riferimento alle materie di loro competenza, ma fa comunque salva la potestà di tali enti di garantire livelli ulteriori di tutela nell'ambito delle rispettive competenze e dell'esercizio dei propri poteri, rispetto alle garanzie minimali inderogabili dettate dalla legislazione statale.File | Dimensione | Formato | |
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