Quello della revisione legale è argomento che le cronache degli ultimi anni hanno reso di pressante attualità. Gli scandali finanziari che si sono succeduti negli Stati Uniti e in Europa hanno stimolato il dibattito dottrinale e hanno dato l'avvio a consistenti interventi legislativi, sia a livello comunitario che a livello di singoli ordinamenti. Come unanimemente riconoscono il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza, la revisione è una funzione pubblicistica, esercitata nell'interesse generale che trascende, pertanto, quello immediato della società revisionata, per estendersi all'intera comunità degli affari. Investitori, soci, clienti e fornitori devono poter fare affidamento sull'opinion espressa dal revisore per assumere le proprie decisioni di investimento, al fine di indirizzare i loro risparmi a fini produttivi. Al fine di meglio ottemperare alle sue funzioni, il revisore deve osservare le regole deontologiche e i principi di revisione, deve soddisfare determinati requisiti di professionalità e deve essere indipendente. Particolare delicatezza, anche in relazione al ruolo assegnato alla revisione legale, riveste il tema della responsabilità civile del revisore nei confronti dei terzi che abbiano fatto affidamento sull'opinion per compiere le proprie decisioni di investimento e ne abbiano ritratto un danno. Negli ordinamenti di common law, in cui non c'è una sanzione espressa di responsabilità, il problema è stato quello di superare il principio della privity of contract per garantire una tutela anche a tali soggetti. Seppure si siano registrate importanti evoluzioni in tale direzione, a tutt'oggi la giurisprudenza, specie inglese, è attestata su una posizione molto restrittiva e non del tutto in linea con la funzione pubblicistica assegnata alla revisione. Nel nostro ordinamento, in cui la responsabilità ¿esterna¿ del revisore è sempre stata sancita per legge, si è posto il problema di qualificare tale responsabilità al fine di individuare il regime applicabile. Seppure siano state prospettate ricostruzioni in chiave contrattuale, è da ritenere, in conformità a quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, che si tratti di un'ipotesi di responsabilità aquiliana. L'atteggiarsi dei diversi elementi costitutivi dell'illecito è stato esaminato cercando di evidenziare i punti critici e le soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per ora tutt'altro che copiosa, che si è pronunciata sul punto. Infine, un ulteriore aspetto critico, è quello dell'estensione della responsabilità del revisore. Dopo anni di analisi e studi, la Commissione europea ha ritenuto di raccomandare agli Stati membri l'adozione di regimi volti a limitare tale responsabilità. Con riferimento al nostro ordinamento, in cui pure vige il severo regime della responsabilità solidale, sono stati tuttavia avanzati dubbi sull'opportunità di introdurre tali limitazioni.
DOVERI E RESPONSABILITA' DEI REVISORI LEGALI
ARAGNO, TERESA MADDALENA
2009/2010
Abstract
Quello della revisione legale è argomento che le cronache degli ultimi anni hanno reso di pressante attualità. Gli scandali finanziari che si sono succeduti negli Stati Uniti e in Europa hanno stimolato il dibattito dottrinale e hanno dato l'avvio a consistenti interventi legislativi, sia a livello comunitario che a livello di singoli ordinamenti. Come unanimemente riconoscono il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza, la revisione è una funzione pubblicistica, esercitata nell'interesse generale che trascende, pertanto, quello immediato della società revisionata, per estendersi all'intera comunità degli affari. Investitori, soci, clienti e fornitori devono poter fare affidamento sull'opinion espressa dal revisore per assumere le proprie decisioni di investimento, al fine di indirizzare i loro risparmi a fini produttivi. Al fine di meglio ottemperare alle sue funzioni, il revisore deve osservare le regole deontologiche e i principi di revisione, deve soddisfare determinati requisiti di professionalità e deve essere indipendente. Particolare delicatezza, anche in relazione al ruolo assegnato alla revisione legale, riveste il tema della responsabilità civile del revisore nei confronti dei terzi che abbiano fatto affidamento sull'opinion per compiere le proprie decisioni di investimento e ne abbiano ritratto un danno. Negli ordinamenti di common law, in cui non c'è una sanzione espressa di responsabilità, il problema è stato quello di superare il principio della privity of contract per garantire una tutela anche a tali soggetti. Seppure si siano registrate importanti evoluzioni in tale direzione, a tutt'oggi la giurisprudenza, specie inglese, è attestata su una posizione molto restrittiva e non del tutto in linea con la funzione pubblicistica assegnata alla revisione. Nel nostro ordinamento, in cui la responsabilità ¿esterna¿ del revisore è sempre stata sancita per legge, si è posto il problema di qualificare tale responsabilità al fine di individuare il regime applicabile. Seppure siano state prospettate ricostruzioni in chiave contrattuale, è da ritenere, in conformità a quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, che si tratti di un'ipotesi di responsabilità aquiliana. L'atteggiarsi dei diversi elementi costitutivi dell'illecito è stato esaminato cercando di evidenziare i punti critici e le soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per ora tutt'altro che copiosa, che si è pronunciata sul punto. Infine, un ulteriore aspetto critico, è quello dell'estensione della responsabilità del revisore. Dopo anni di analisi e studi, la Commissione europea ha ritenuto di raccomandare agli Stati membri l'adozione di regimi volti a limitare tale responsabilità. Con riferimento al nostro ordinamento, in cui pure vige il severo regime della responsabilità solidale, sono stati tuttavia avanzati dubbi sull'opportunità di introdurre tali limitazioni.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
232205_teresaaragnotesi.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.19 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.19 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/16473