Il lavoro riguarda il tema della rigidità e flessibilità costituzionale ed è strutturato in tre parti. Nella prima si contestualizza la nascita delle costituzioni moderne e si analizzano le principali carte emesse dal 1787 al 1849, con riferimento alle disposizioni che depongano per una loro eventuale rigidità piuttosto che flessibilità. Si evidenzia inoltre il ruolo della legge quale espressione della volontà generale nel contesto europeo post-rivoluzionario, e la sua influenza nella definizione di un tipo costituzionale connotato da una relativa flessibilità. Nella seconda parte si analizzano le origini dei concetti di rigidità e flessibilità costituzionale: sia nelle teorizzazioni ante-litteram di Autori quali Hamilton, Sieyès, Constant, Tocqueville, sia con riferimento alla distinzione dottrinale effettivamente elaborata dal giurista irlandese Bryce e alla rielaborazione della stessa effettuata da Dicey. Si approfondisce inoltre il tema della rigidità o flessibilità originaria dello Statuto albertino, questione ancora oggi controversa. Nella terza parte, dopo una breve analisi etimologico-funzionale, si propone una definizione della rigidità quale insieme coeso di molteplici caratteri, alcuni di essi configurabili contestualmente come carattere e garanzia della rigidità. In tal modo si cerca di superare la diatriba tra chi ritiene che la rigidità sia collegata essenzialmente alla previsione di un procedimento aggravato di revisione e chi al contrario fonda tale concetto sul carattere scritto delle costituzioni moderne, ritenendo il procedimento di revisione una mera garanzia (o addirittura un attenuatore della originaria e naturale rigidità assoluta delle carte scritte). Tra i caratteri fondanti la rigidità di una carta vi sarebbero dunque sia la forma scritta, sia la presenza di un procedimento aggravato di revisione, ma anche una determinata configurazione della sovranità, la superiorità gerarchica della fonte, la sussistenza di limiti ai poteri delegati, un certo ¿stile¿ della costituzione, e soprattutto la presenza di un (effettivo) sindacato di costituzionalità e la legittimazione popolare nel senso di una concreta (ma relativa) immutabilità.
Il concetto di rigidità costituzionale
CHIEPPA, VINCENZO
2009/2010
Abstract
Il lavoro riguarda il tema della rigidità e flessibilità costituzionale ed è strutturato in tre parti. Nella prima si contestualizza la nascita delle costituzioni moderne e si analizzano le principali carte emesse dal 1787 al 1849, con riferimento alle disposizioni che depongano per una loro eventuale rigidità piuttosto che flessibilità. Si evidenzia inoltre il ruolo della legge quale espressione della volontà generale nel contesto europeo post-rivoluzionario, e la sua influenza nella definizione di un tipo costituzionale connotato da una relativa flessibilità. Nella seconda parte si analizzano le origini dei concetti di rigidità e flessibilità costituzionale: sia nelle teorizzazioni ante-litteram di Autori quali Hamilton, Sieyès, Constant, Tocqueville, sia con riferimento alla distinzione dottrinale effettivamente elaborata dal giurista irlandese Bryce e alla rielaborazione della stessa effettuata da Dicey. Si approfondisce inoltre il tema della rigidità o flessibilità originaria dello Statuto albertino, questione ancora oggi controversa. Nella terza parte, dopo una breve analisi etimologico-funzionale, si propone una definizione della rigidità quale insieme coeso di molteplici caratteri, alcuni di essi configurabili contestualmente come carattere e garanzia della rigidità. In tal modo si cerca di superare la diatriba tra chi ritiene che la rigidità sia collegata essenzialmente alla previsione di un procedimento aggravato di revisione e chi al contrario fonda tale concetto sul carattere scritto delle costituzioni moderne, ritenendo il procedimento di revisione una mera garanzia (o addirittura un attenuatore della originaria e naturale rigidità assoluta delle carte scritte). Tra i caratteri fondanti la rigidità di una carta vi sarebbero dunque sia la forma scritta, sia la presenza di un procedimento aggravato di revisione, ma anche una determinata configurazione della sovranità, la superiorità gerarchica della fonte, la sussistenza di limiti ai poteri delegati, un certo ¿stile¿ della costituzione, e soprattutto la presenza di un (effettivo) sindacato di costituzionalità e la legittimazione popolare nel senso di una concreta (ma relativa) immutabilità.File | Dimensione | Formato | |
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