Nel dibattito europeo sulle politiche dell’Unione europea, il ricongiungimento familiare ha progressivamente acquisito una forte centralità. Il diritto al ricongiungimento familiare, nasce per effetto dei processi migratori che investono l’Europa e per il fatto che sempre più persone, spostandosi all’interno dell’Unione, hanno dato vita ad una dimensione sovranazionale della famiglia, realtà dalla quale ormai non si può prescindere: chi circola da uno Stato all’altro avverte l’esigenza di vedere riconosciuto il proprio status personale e familiare anche al di fuori del Paese di origine. La disciplina riguardante il ricongiungimento familiare prevista oggi dal diritto UE, presenta una struttura in continua evoluzione ed è regolamentata in maniera differente a seconda dei soggetti coinvolti: una distinzione può essere fatta tra il ricongiungimento familiare dei cittadini dell’UE ed il ricongiungimento familiare previsto per i cittadini di Paesi terzi. Il primo è disciplinato dalla direttiva 2004/38/CE, che accorpa in maniera unitaria la materia riguardante il diritto alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari, mentre il ricongiungimento familiare dei cittadini provenienti da Paesi terzi è disciplinato dalla direttiva 2003/86/CE, che si afferma quale strumento per la tutela del diritto all’unità familiare degli stranieri, permettendo ai cittadini non comunitari, legalmente residenti sul territorio europeo, di riunire i propri familiari nel Paese membro nel quale risiedono. Si possono tuttavia notare una serie di restrizioni a carico dei cittadini stranieri (dal concetto di “famiglia ricongiungibile”, alle condizioni che devono essere soddisfatte per l’esercizio del diritto stesso) non previste nel diritto al ricongiungimento dei cittadini europei: tale diritto, quando ha come destinatari cittadini di Paesi terzi, risulta quindi limitato rispetto a quando lo stesso diritto è riferito a cittadini europei, che sono di fatto maggiormente garantiti. Una legislazione europea particolarmente incisiva comporterebbe una contrazione ulteriore della competenza degli Stati membri in merito all’ingresso ed al soggiorno di stranieri sul territorio: il ricongiungimento è un diritto che ha un forte impatto in termini politici, sociali ed economici. La normativa tuttavia disattende in parte quanto previsto nel Consiglio europeo di Tampere che aveva l’obiettivo di assicurare ai cittadini provenienti dai Paesi terzi una “serie di diritti uniformi il più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’UE”. Attraverso la disamina delle due direttive e la diversa definizione di “famiglia ricongiungibile” che ne deriva, ponendo attenzione anche ai limiti di espulsione dello straniero, ai diritti ed alla tutela dei minori, al diritto al ricongiungimento dei titolari di protezione internazionale, ai casi particolari come l’istituto della kafala, la poligamia ed il ripudio, si vuole evidenziare come il ricongiungimento familiare assuma un ruolo fondamentale nel processo di integrazione e non è quindi solo un istituto giuridico. Le istituzioni europee hanno il compito, importante e complicato, di tentare di armonizzare i regimi giuridici nazionali relativi al ricongiungimento familiare e al diritto di famiglia, colmando le differenze esistenti tra i diritti dei singoli Stati sul piano sostanziale, per arrivare ad una piena integrazione dei cittadini che abitano, circolano e soggiornano in Europa.
Famiglia e famiglie nell'immigrazione
DURAN, BARBARA SIMONA ELEONORA
2019/2020
Abstract
Nel dibattito europeo sulle politiche dell’Unione europea, il ricongiungimento familiare ha progressivamente acquisito una forte centralità. Il diritto al ricongiungimento familiare, nasce per effetto dei processi migratori che investono l’Europa e per il fatto che sempre più persone, spostandosi all’interno dell’Unione, hanno dato vita ad una dimensione sovranazionale della famiglia, realtà dalla quale ormai non si può prescindere: chi circola da uno Stato all’altro avverte l’esigenza di vedere riconosciuto il proprio status personale e familiare anche al di fuori del Paese di origine. La disciplina riguardante il ricongiungimento familiare prevista oggi dal diritto UE, presenta una struttura in continua evoluzione ed è regolamentata in maniera differente a seconda dei soggetti coinvolti: una distinzione può essere fatta tra il ricongiungimento familiare dei cittadini dell’UE ed il ricongiungimento familiare previsto per i cittadini di Paesi terzi. Il primo è disciplinato dalla direttiva 2004/38/CE, che accorpa in maniera unitaria la materia riguardante il diritto alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari, mentre il ricongiungimento familiare dei cittadini provenienti da Paesi terzi è disciplinato dalla direttiva 2003/86/CE, che si afferma quale strumento per la tutela del diritto all’unità familiare degli stranieri, permettendo ai cittadini non comunitari, legalmente residenti sul territorio europeo, di riunire i propri familiari nel Paese membro nel quale risiedono. Si possono tuttavia notare una serie di restrizioni a carico dei cittadini stranieri (dal concetto di “famiglia ricongiungibile”, alle condizioni che devono essere soddisfatte per l’esercizio del diritto stesso) non previste nel diritto al ricongiungimento dei cittadini europei: tale diritto, quando ha come destinatari cittadini di Paesi terzi, risulta quindi limitato rispetto a quando lo stesso diritto è riferito a cittadini europei, che sono di fatto maggiormente garantiti. Una legislazione europea particolarmente incisiva comporterebbe una contrazione ulteriore della competenza degli Stati membri in merito all’ingresso ed al soggiorno di stranieri sul territorio: il ricongiungimento è un diritto che ha un forte impatto in termini politici, sociali ed economici. La normativa tuttavia disattende in parte quanto previsto nel Consiglio europeo di Tampere che aveva l’obiettivo di assicurare ai cittadini provenienti dai Paesi terzi una “serie di diritti uniformi il più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’UE”. Attraverso la disamina delle due direttive e la diversa definizione di “famiglia ricongiungibile” che ne deriva, ponendo attenzione anche ai limiti di espulsione dello straniero, ai diritti ed alla tutela dei minori, al diritto al ricongiungimento dei titolari di protezione internazionale, ai casi particolari come l’istituto della kafala, la poligamia ed il ripudio, si vuole evidenziare come il ricongiungimento familiare assuma un ruolo fondamentale nel processo di integrazione e non è quindi solo un istituto giuridico. Le istituzioni europee hanno il compito, importante e complicato, di tentare di armonizzare i regimi giuridici nazionali relativi al ricongiungimento familiare e al diritto di famiglia, colmando le differenze esistenti tra i diritti dei singoli Stati sul piano sostanziale, per arrivare ad una piena integrazione dei cittadini che abitano, circolano e soggiornano in Europa.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/154322