In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, del regolamento (UE) n. 330/2010 approvato dalla Commissione il 20 Aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, è stato deciso di dedicarsi a tale interessante argomento. Si effettuerà un'analisi accurata di questo atto legislativo, esponendo le definizioni e gli articoli che lo compongono, ponendo l'accento su quali accordi di tipo verticale rientrino in un determinato ambito di applicazione. Per rendere più completa possibile questa relazione, si utilizzerà come fonte esplicativa un importante testo di diritto privato dell' Unione Europea, il trattato ¿ La Concorrenza¿ di Aldo Frignani e Roberto Pardolesi; si analizzeranno quindi i capitoli dedicati agli accordi verticali, con particolare riguardo alla casistica oggetto del nostro interesse. Esplicando il contenuto del regolamento, si espone la definizione di accordi verticali, ossia le intese che intercorrono tra le imprese che operano a stadi diversi della catena di produzione. Si prosegue facendo una digressione circa l'evoluzione del diritto comunitario, per ripercorrere i regolamenti che si sono susseguiti nel corso del tempo e le cui mancanze hanno portato alla redazione degli atti legislativi attuali. Si giunge quindi a discutere del regolamento attuale, trattando gli articoli proposti dall'atto legislativo. L'articolo 2 è dedicato alle esenzioni, ossia a quali tipologie di accordi godano dell'inapplicabilità dell'articolo 101, e quindi non siano considerate restrittive della concorrenza; l'articolo 3 riguarda una particolare categoria di esenzioni, la soglia delle quote di mercato. Risulta fondamentale comprendere il perché tali esenzioni siano necessarie: alcuni tipi di accordi verticali possono aumentare l'efficienza economica all'interno di una catena di produzione o di distribuzione, permettendo quindi un miglior coordinamento tra le imprese parti contraenti dell'accordo. Un altro aspetto fondamentale della relazione, sono le restrizioni fondamentali, ossia quei casi in cui gli accordi verticali contengono determinate clausole in presenza delle quali i contratti stipulati non godono del beneficio dell'esenzione per categoria, indipendentemente dalla quota di mercato rilevante detenuta dai contraenti dell'intesa o da qualsiasi situazione precedentemente evidenziata all'articolo 2. Tali restrizioni sono esposte nell'articolo 4: sono previste clausole in relazione ai prezzi di rivendita, al territorio, ai clienti, ai sistemi di distribuzione selettiva. Infine, la Commissione presenta nelle Linee direttrici del regolamento una particolare classificazione delle intese verticali, articolata in quattro principali gruppi di restrizioni: il monomarchismo, gli accordi di distribuzione limitata, l'imposizione dei prezzi di rivendita e gli accordi intesi a limitare le possibilità di approvvigionamento o di rivendita di un determinato prodotto da parte degli acquirenti. L'esecutivo comunitario ha espresso l'intento di seguire, nell'esame individuale delle restrizioni verticali, un approccio economico, incentrato sull'idea di intervenire con gli strumenti dell'antitrust, solo nel caso in cui un determinato accordo minacci di modificare in maniera significativa il gioco della concorrenza, in relazione alle quote di mercato detenute dalle parti.
Accordi verticali e controllo antitrust. La nuova normativa europea.
DALMASSO, ELENA
2009/2010
Abstract
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, del regolamento (UE) n. 330/2010 approvato dalla Commissione il 20 Aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, è stato deciso di dedicarsi a tale interessante argomento. Si effettuerà un'analisi accurata di questo atto legislativo, esponendo le definizioni e gli articoli che lo compongono, ponendo l'accento su quali accordi di tipo verticale rientrino in un determinato ambito di applicazione. Per rendere più completa possibile questa relazione, si utilizzerà come fonte esplicativa un importante testo di diritto privato dell' Unione Europea, il trattato ¿ La Concorrenza¿ di Aldo Frignani e Roberto Pardolesi; si analizzeranno quindi i capitoli dedicati agli accordi verticali, con particolare riguardo alla casistica oggetto del nostro interesse. Esplicando il contenuto del regolamento, si espone la definizione di accordi verticali, ossia le intese che intercorrono tra le imprese che operano a stadi diversi della catena di produzione. Si prosegue facendo una digressione circa l'evoluzione del diritto comunitario, per ripercorrere i regolamenti che si sono susseguiti nel corso del tempo e le cui mancanze hanno portato alla redazione degli atti legislativi attuali. Si giunge quindi a discutere del regolamento attuale, trattando gli articoli proposti dall'atto legislativo. L'articolo 2 è dedicato alle esenzioni, ossia a quali tipologie di accordi godano dell'inapplicabilità dell'articolo 101, e quindi non siano considerate restrittive della concorrenza; l'articolo 3 riguarda una particolare categoria di esenzioni, la soglia delle quote di mercato. Risulta fondamentale comprendere il perché tali esenzioni siano necessarie: alcuni tipi di accordi verticali possono aumentare l'efficienza economica all'interno di una catena di produzione o di distribuzione, permettendo quindi un miglior coordinamento tra le imprese parti contraenti dell'accordo. Un altro aspetto fondamentale della relazione, sono le restrizioni fondamentali, ossia quei casi in cui gli accordi verticali contengono determinate clausole in presenza delle quali i contratti stipulati non godono del beneficio dell'esenzione per categoria, indipendentemente dalla quota di mercato rilevante detenuta dai contraenti dell'intesa o da qualsiasi situazione precedentemente evidenziata all'articolo 2. Tali restrizioni sono esposte nell'articolo 4: sono previste clausole in relazione ai prezzi di rivendita, al territorio, ai clienti, ai sistemi di distribuzione selettiva. Infine, la Commissione presenta nelle Linee direttrici del regolamento una particolare classificazione delle intese verticali, articolata in quattro principali gruppi di restrizioni: il monomarchismo, gli accordi di distribuzione limitata, l'imposizione dei prezzi di rivendita e gli accordi intesi a limitare le possibilità di approvvigionamento o di rivendita di un determinato prodotto da parte degli acquirenti. L'esecutivo comunitario ha espresso l'intento di seguire, nell'esame individuale delle restrizioni verticali, un approccio economico, incentrato sull'idea di intervenire con gli strumenti dell'antitrust, solo nel caso in cui un determinato accordo minacci di modificare in maniera significativa il gioco della concorrenza, in relazione alle quote di mercato detenute dalle parti.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/15065