Con particolare riferimento all'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, intitolato ¿Accertamenti sanitari¿, la mia relazione affronta, in particolar modo, la problematica legata alle visite mediche preassuntive, tema vissuto per molti decenni nell'incertezza normativa, fino all'approvazione del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 con il quale è stato istituito il Testo unico della sicurezza sul lavoro. Tale provvedimento legislativo è stato poi seguito dal correttivo D.Lgs n. 106 del 3.8.2009, il quale ha apportato le ultime modifiche, affermando la piena legittimità delle visite oggetto della trattazione. Partendo da un'attenta analisi interpretativa dell'art. 5 St. Lav., l'intento è stato quello di precisare quale sia stata l'intenzione del legislatore, sempre poco chiaro sul punto, in materia di visite mediche preassuntive. In linea con quanto sostenuto da gran parte della dottrina e come affermato in numerose pronunce della Corte di Cassazione, dette visite non devono rappresentare per il datore di lavoro un mezzo discriminatorio attraverso il quale poter selezionare il proprio personale sulla base di criteri valutativi non propriamente oggettivi e che rechino pregiudizio alla dignità e alla libertà del lavoratore dipendente, in quanto il loro scopo è prevalentemente quello di tutelare la salute del lavoratore, accertandone preventivamente l'idoneità fisica a svolgere la mansione che gli sarà successivamente assegnata dal datore di lavoro. Infine, saranno illustrate le modalità secondo cui tali visite devono essere espletate (i casi in cui la visita preassuntiva è obbligatoria) e soprattutto chi è il soggetto preposto ad effettuarle, se il medico competente o una struttura di diritto pubblico, a seconda che la mansione rientri o meno tra i casi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (in base ai rischi che la prestazione lavorativa comporta). L'intervento normativo, atto a disciplinare in maniera più dettagliata quest'ultimo punto, rappresenta una delle novità maggiormente rilevanti introdotte dal D.lgs. 81/2008, tema sul quale dottrina e giurisprudenza hanno per lungo tempo discusso e dibattuto a causa della scarna disciplina esistente prima dell'avvento del Testo unico della sicurezza sul lavoro.

Le visite mediche preassuntive

PERRONE, FRANCESCA
2009/2010

Abstract

Con particolare riferimento all'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, intitolato ¿Accertamenti sanitari¿, la mia relazione affronta, in particolar modo, la problematica legata alle visite mediche preassuntive, tema vissuto per molti decenni nell'incertezza normativa, fino all'approvazione del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 con il quale è stato istituito il Testo unico della sicurezza sul lavoro. Tale provvedimento legislativo è stato poi seguito dal correttivo D.Lgs n. 106 del 3.8.2009, il quale ha apportato le ultime modifiche, affermando la piena legittimità delle visite oggetto della trattazione. Partendo da un'attenta analisi interpretativa dell'art. 5 St. Lav., l'intento è stato quello di precisare quale sia stata l'intenzione del legislatore, sempre poco chiaro sul punto, in materia di visite mediche preassuntive. In linea con quanto sostenuto da gran parte della dottrina e come affermato in numerose pronunce della Corte di Cassazione, dette visite non devono rappresentare per il datore di lavoro un mezzo discriminatorio attraverso il quale poter selezionare il proprio personale sulla base di criteri valutativi non propriamente oggettivi e che rechino pregiudizio alla dignità e alla libertà del lavoratore dipendente, in quanto il loro scopo è prevalentemente quello di tutelare la salute del lavoratore, accertandone preventivamente l'idoneità fisica a svolgere la mansione che gli sarà successivamente assegnata dal datore di lavoro. Infine, saranno illustrate le modalità secondo cui tali visite devono essere espletate (i casi in cui la visita preassuntiva è obbligatoria) e soprattutto chi è il soggetto preposto ad effettuarle, se il medico competente o una struttura di diritto pubblico, a seconda che la mansione rientri o meno tra i casi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (in base ai rischi che la prestazione lavorativa comporta). L'intervento normativo, atto a disciplinare in maniera più dettagliata quest'ultimo punto, rappresenta una delle novità maggiormente rilevanti introdotte dal D.lgs. 81/2008, tema sul quale dottrina e giurisprudenza hanno per lungo tempo discusso e dibattuto a causa della scarna disciplina esistente prima dell'avvento del Testo unico della sicurezza sul lavoro.
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