La consulenza finanziaria ebbe una crescita esponenziale negli anni, alternata da momenti di forte incremento e da periodi di grande decrescita e diffidenza da parte dei risparmiatori. La figura del consulente finanziario rimase poco sviluppata per anni a causa della situazione economica italiana di quel periodo e dell'impossibilità dei cittadini di risparmiare, dato che, quel poco risparmio, fu accantonato per esigenze future. L'art 18 ter della legge 7 Giugno 1974, n. 216 identificò bene il significato di sollecitazione al pubblico risparmio in: «ogni pubblico annuncio di emissione, ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione, ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari, ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonché ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori ». La mancanza di una vera normativa, complice forse il limitato numero di persone e risorse interessate, portò all'accentramento dell'offerta in pochi uomini d'affari risiedenti nelle principali piazze finanziarie. La regolamentazione si rese necessaria solo in seguito a un imponente crescita del settore e della raccolta fondi presso il pubblico risparmio. La L. 23 marzo 1983, n.77 conosciuta come ''Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare'' fu una delle prime che diede inizio al processo di costruzione della professione finanziaria. Con questa legge si determinarono le regole a cui attenersi nel caso di sollecitazione al pubblico risparmio, e la Consob, fu l'organo tenuto a vigilare i soggetti che offrivano un servizio di compravendita di valori mobiliari. La legge sulle Sim del 2 gennaio 1991, n. 1 fece un ulteriore passo avanti introducendo il promotore di servizi finanziari nell'art. 5 della legge 1/1991, definendolo come colui che in qualità di dipendente, di agente o mandatario, ebbe il potere di esercitare fuori sede l'offerta di servizi finanziari. Con l'introduzione del promotore finanziario nella normativa sulle Sim, lo Stato lo rese l'unico professionista iscritto ad un albo all'attività di promozione di prodotti finanziari e all'offerta di servizi di investimento fuori sede. Il promotore finanzia- rio divenne quindi il soggetto che si frappose tra l'intermediario (Banca, Sgr o Sim) e il cliente interessato a impiegare i propri risparmi. I mercati finanziari crebbero e mutarono ulteriormente dopo la legge sulle Sim; ma intorno alla metà degli anni '90, fu emanato il d.lgs. n.415/1996, denominato anche ''Eurosim'', per recepire la normativa comunitaria sui servizi di investimento. Il decreto Eurosim rappresentò una tappa importante e propedeutica al raggiungimento di quello che fu lo scopo fondamentale, ovvero l'emanazione del TUF (Testo Unico della Finanza). Con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, entrato poi in vigore il 1° luglio 1998, il TUF rappresentò e raggruppò tutto ciò che concerneva le leggi finanziarie passate e definì l'attività di consulenza un'attività accessoria. La grande rivoluzione avvenne però con la diffusione di internet alla fine degli anni '90, che permise lo sviluppo delle prime piattaforme di trading online.
ROBO ADVISOR: IL FUTURO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA
SPOIALA, GHEORGHE ALEXANDRU
2019/2020
Abstract
La consulenza finanziaria ebbe una crescita esponenziale negli anni, alternata da momenti di forte incremento e da periodi di grande decrescita e diffidenza da parte dei risparmiatori. La figura del consulente finanziario rimase poco sviluppata per anni a causa della situazione economica italiana di quel periodo e dell'impossibilità dei cittadini di risparmiare, dato che, quel poco risparmio, fu accantonato per esigenze future. L'art 18 ter della legge 7 Giugno 1974, n. 216 identificò bene il significato di sollecitazione al pubblico risparmio in: «ogni pubblico annuncio di emissione, ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione, ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari, ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonché ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori ». La mancanza di una vera normativa, complice forse il limitato numero di persone e risorse interessate, portò all'accentramento dell'offerta in pochi uomini d'affari risiedenti nelle principali piazze finanziarie. La regolamentazione si rese necessaria solo in seguito a un imponente crescita del settore e della raccolta fondi presso il pubblico risparmio. La L. 23 marzo 1983, n.77 conosciuta come ''Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare'' fu una delle prime che diede inizio al processo di costruzione della professione finanziaria. Con questa legge si determinarono le regole a cui attenersi nel caso di sollecitazione al pubblico risparmio, e la Consob, fu l'organo tenuto a vigilare i soggetti che offrivano un servizio di compravendita di valori mobiliari. La legge sulle Sim del 2 gennaio 1991, n. 1 fece un ulteriore passo avanti introducendo il promotore di servizi finanziari nell'art. 5 della legge 1/1991, definendolo come colui che in qualità di dipendente, di agente o mandatario, ebbe il potere di esercitare fuori sede l'offerta di servizi finanziari. Con l'introduzione del promotore finanziario nella normativa sulle Sim, lo Stato lo rese l'unico professionista iscritto ad un albo all'attività di promozione di prodotti finanziari e all'offerta di servizi di investimento fuori sede. Il promotore finanzia- rio divenne quindi il soggetto che si frappose tra l'intermediario (Banca, Sgr o Sim) e il cliente interessato a impiegare i propri risparmi. I mercati finanziari crebbero e mutarono ulteriormente dopo la legge sulle Sim; ma intorno alla metà degli anni '90, fu emanato il d.lgs. n.415/1996, denominato anche ''Eurosim'', per recepire la normativa comunitaria sui servizi di investimento. Il decreto Eurosim rappresentò una tappa importante e propedeutica al raggiungimento di quello che fu lo scopo fondamentale, ovvero l'emanazione del TUF (Testo Unico della Finanza). Con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, entrato poi in vigore il 1° luglio 1998, il TUF rappresentò e raggruppò tutto ciò che concerneva le leggi finanziarie passate e definì l'attività di consulenza un'attività accessoria. La grande rivoluzione avvenne però con la diffusione di internet alla fine degli anni '90, che permise lo sviluppo delle prime piattaforme di trading online.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
862611_spoialatesitriennaleroboadvisororiginale.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.7 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.7 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/150135