La sentenza della Corte di giustizia europea sul caso FFT, in cui secondo la Commissione la società avrebbe ricevuto aiuti di Stato indebiti da parte del Granducato di Lussemburgo, porta ad una rivoluzione in materia di individuazione delle misure che costituiscono aiuto di Stato, ma con ancora più influenza sul panorama europeo conferisce agli Stati membri ancora più sovranità. Questo porta all’intensificazione dei fenomeni di elusione fiscale tramite ruling fiscali. La sentenza in particolare invalida il lavoro svolto dalla Commissione perché il sistema di riferimento adottato non rispecchiava la normativa lussemburghese sui prezzi di trasferimento, in quanto in essa non è esplicitamente contenuto il principio dell’arm’s lenght. Questo porta a visualizzare l’inadeguatezza della regolamentazione europea in materia di prezzi di trasferimento e di come solamente una soluzione globale e di cooperazione tra gli Stati può limitare le pratiche scorrette di pianificazione “troppo” aggressiva delle multinazionali. Ad oggi la proposta di una global minimum tax può essere un’adeguata soluzione alle problematiche che si creano attraverso i prezzi di trasferimento in quanto la riduzione della concorrenza sleale tra Stati porterebbe la minor necessità di trasferire gli utili in paesi a tassazione agevolata.
Evoluzione della disciplina degli aiuti di Stato e dei prezzi di trasferimento: il Caso FFT
VERTUAN, ALESSANDRO
2022/2023
Abstract
La sentenza della Corte di giustizia europea sul caso FFT, in cui secondo la Commissione la società avrebbe ricevuto aiuti di Stato indebiti da parte del Granducato di Lussemburgo, porta ad una rivoluzione in materia di individuazione delle misure che costituiscono aiuto di Stato, ma con ancora più influenza sul panorama europeo conferisce agli Stati membri ancora più sovranità. Questo porta all’intensificazione dei fenomeni di elusione fiscale tramite ruling fiscali. La sentenza in particolare invalida il lavoro svolto dalla Commissione perché il sistema di riferimento adottato non rispecchiava la normativa lussemburghese sui prezzi di trasferimento, in quanto in essa non è esplicitamente contenuto il principio dell’arm’s lenght. Questo porta a visualizzare l’inadeguatezza della regolamentazione europea in materia di prezzi di trasferimento e di come solamente una soluzione globale e di cooperazione tra gli Stati può limitare le pratiche scorrette di pianificazione “troppo” aggressiva delle multinazionali. Ad oggi la proposta di una global minimum tax può essere un’adeguata soluzione alle problematiche che si creano attraverso i prezzi di trasferimento in quanto la riduzione della concorrenza sleale tra Stati porterebbe la minor necessità di trasferire gli utili in paesi a tassazione agevolata.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/145545