In United States and in others common law countries those who committed a particularly serious and reprehensible (usually a tort), supported by malice, can be condemn in civil, to pay punitive damages or exemplary damages which are added to compensatory damages and are granted in order to punish the person for his reprehensible conduct and deter similar conduct in the future. In Italy and, in general in continental Europe, the rule of torts is generally conceived as a way to restore the victim for damage with the ultimate aim of bringing the subject virtually in a situation where he would have been if the offense had not occurred; the possibility of allocating funds in the hands of the victims of an offense wholly or partially disconnected from the logic of such compensation, are still subject today of debate at all levels. The purpose of this paper is to frame a preliminary history and main features of punitive damages, in particular related to the U.S. and the British punitive and exemplary damages, and finally investigate two questions: a) are already present, in the Italian legal system, institutions which, for their function and characteristics, may be considered somewhat similar to punitive damages? b) can exist a basis for development of "non-compensatory damages" in our legal system?
Negli Stati Uniti e in altri Paesi di common law coloro i quali commettono un fatto particolarmente grave e riprovevole (in genere un tort, e dunque un illecito civile), sostenuto dal profilo soggettivo del dolo o della malafede (malice), possono essere condannati, anche in sede civile, al pagamento dei ¿danni punitivi¿ o ¿danni esemplari¿ (punitive o exemplary damages), i quali si aggiungono al risarcimento dei c.d. ¿danni effettivi¿ o ¿compensativi¿ (compensatory damages) e sono concessi con lo scopo di punire il soggetto per la sua condotta riprovevole e scoraggiare il futuro compimento di condotte simili. In Italia e in generale in Europa continentale le regole di responsabilità civile sono concepite generalmente come mezzo per ristorare la vittima per i pregiudizi subiti (patrimoniali e non patrimoniali) con il fine ultimo di riportare virtualmente il soggetto nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse avvenuto, o quanto meno in una situazione patrimoniale corrispondente; viceversa, la funzione sanzionatoria della responsabilità civile e soprattutto la possibilità di allocare somme in capo alle vittime di un illecito interamente o parzialmente scollegate da logiche di tipo compensativo, sono oggetto ancora oggi di perplessità e di dibattito a tutti i livelli. Scopo del presente lavoro è quello di inquadrare preliminarmente storia e caratteristiche principali dei danni punitivi, in particolare con riferimento agli statunitensi punitive damages e agli inglesi exemplary damages, per venire ad indagare su due questioni: a)sono già presenti, nel nostro ordinamento istituti che, per la loro funzione e caratteristiche, possono essere in qualche modo ritenuti assimilabili ai danni punitivi? b)potrebbero esservi le basi per uno sviluppo del ¿danno non compensativo¿ nel nostro ordinamento?
I DANNI PUNITIVI
MERLO, ROBERTA
2009/2010
Abstract
Negli Stati Uniti e in altri Paesi di common law coloro i quali commettono un fatto particolarmente grave e riprovevole (in genere un tort, e dunque un illecito civile), sostenuto dal profilo soggettivo del dolo o della malafede (malice), possono essere condannati, anche in sede civile, al pagamento dei ¿danni punitivi¿ o ¿danni esemplari¿ (punitive o exemplary damages), i quali si aggiungono al risarcimento dei c.d. ¿danni effettivi¿ o ¿compensativi¿ (compensatory damages) e sono concessi con lo scopo di punire il soggetto per la sua condotta riprovevole e scoraggiare il futuro compimento di condotte simili. In Italia e in generale in Europa continentale le regole di responsabilità civile sono concepite generalmente come mezzo per ristorare la vittima per i pregiudizi subiti (patrimoniali e non patrimoniali) con il fine ultimo di riportare virtualmente il soggetto nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse avvenuto, o quanto meno in una situazione patrimoniale corrispondente; viceversa, la funzione sanzionatoria della responsabilità civile e soprattutto la possibilità di allocare somme in capo alle vittime di un illecito interamente o parzialmente scollegate da logiche di tipo compensativo, sono oggetto ancora oggi di perplessità e di dibattito a tutti i livelli. Scopo del presente lavoro è quello di inquadrare preliminarmente storia e caratteristiche principali dei danni punitivi, in particolare con riferimento agli statunitensi punitive damages e agli inglesi exemplary damages, per venire ad indagare su due questioni: a)sono già presenti, nel nostro ordinamento istituti che, per la loro funzione e caratteristiche, possono essere in qualche modo ritenuti assimilabili ai danni punitivi? b)potrebbero esservi le basi per uno sviluppo del ¿danno non compensativo¿ nel nostro ordinamento?File | Dimensione | Formato | |
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