Il termine giusto procedimento richiama il principio del giusto processo regolato dalla legge (due process of law) il quale trova il suo fondamento nell'art. 111 della Costituzione italiana. Esso si sostanzia nel principio del contraddittorio. Lo stesso principio del contraddittorio vale anche per il giusto procedimento e si estrinseca nella possibilità, per il soggetto destinatario del provvedimento, di entrare nel procedimento a scopo difensivo, avvalendosi della possibilità di contraddire. Vi è però anche un secondo profilo del giusto procedimento, improntato alla partecipazione da parte del cittadino che, entrando nel procedimento, apporta elementi conoscitivi utili a colmare eventuali asimmetrie informative ai fini di un provvedimento finale equo e razionale. In tal modo il procedimento diventa sede dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità, garantiti dall'art 97 della Costituzione. La legge n. 241 del 7 agosto1990 ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa di carattere generale volta a realizzare i principi del giusto procedimento sotto entrambi i profili del contraddittorio e della partecipazione, nell'ottica della trasparenza e della democratizzazione dell' amministrazione. Scopo della mia trattazione è di evidenziare, nel capo III ¿Partecipazione al procedimento amministrativo¿ della l. n. 241/1990, i profili che richiamano il giusto procedimento sotto entrambi gli ambiti prospettici del contraddittorio e della partecipazione, e di sottolineare le criticità che sono emerse nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Permane infatti a tutt'oggi una serie di punti controversi, non ultimo per la loro difficoltosa implementazione nella prassi amministrativa. In particolare la comunicazione dell'avvio del procedimento, nel delicato bilanciamento fra garantismo partecipativo e semplificazione amministrativa, ha suscitato una grossa mole di produzione giurisprudenziale. Parimenti è ancora dibattuta l'estensione e la legittimazione della partecipazione ai rappresentanti di interessi diffusi: sull'argomento la legge non ha registrato innovazioni fin dalla sua prima formulazione. Lo stesso vale per la partecipazione agli atti di pianificazione, che continua ad essere sostanzialmente esclusa dall'art 13. Per contro l'art 10 bis (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) costituisce un istituto in cui trovano una efficace sintesi garanzia difensiva e partecipativa. Infine il regime degli accordi avrebbe potuto costituire una espressione avanzata di partecipazione che tuttavia, in rapporto al suo difficile inquadramento dottrinale e alla poca giurisprudenza amministrativa, sembra abbia a tutt'oggi trovato scarsa applicazione nella conclusione del procedimento. I nodi critici evidenziati peraltro non fanno che valorizzare i continui riferimenti ad entrambi i principi del giusto procedimento: contraddittorio e partecipazione. Infatti il giusto procedimento è tale quando assicura la corretta tutela dell'interesse pubblico con una attenta, accurata acquisizione e valutazione degli interessi coinvolti nella vicenda procedimentale, e quando ne sappia assicurare una equa ponderazione, conformemente al principio democratico.

Giusto procedimento e la partecipazione al procedimento amministrativo

SAPPE', DAVIDE
2009/2010

Abstract

Il termine giusto procedimento richiama il principio del giusto processo regolato dalla legge (due process of law) il quale trova il suo fondamento nell'art. 111 della Costituzione italiana. Esso si sostanzia nel principio del contraddittorio. Lo stesso principio del contraddittorio vale anche per il giusto procedimento e si estrinseca nella possibilità, per il soggetto destinatario del provvedimento, di entrare nel procedimento a scopo difensivo, avvalendosi della possibilità di contraddire. Vi è però anche un secondo profilo del giusto procedimento, improntato alla partecipazione da parte del cittadino che, entrando nel procedimento, apporta elementi conoscitivi utili a colmare eventuali asimmetrie informative ai fini di un provvedimento finale equo e razionale. In tal modo il procedimento diventa sede dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità, garantiti dall'art 97 della Costituzione. La legge n. 241 del 7 agosto1990 ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa di carattere generale volta a realizzare i principi del giusto procedimento sotto entrambi i profili del contraddittorio e della partecipazione, nell'ottica della trasparenza e della democratizzazione dell' amministrazione. Scopo della mia trattazione è di evidenziare, nel capo III ¿Partecipazione al procedimento amministrativo¿ della l. n. 241/1990, i profili che richiamano il giusto procedimento sotto entrambi gli ambiti prospettici del contraddittorio e della partecipazione, e di sottolineare le criticità che sono emerse nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Permane infatti a tutt'oggi una serie di punti controversi, non ultimo per la loro difficoltosa implementazione nella prassi amministrativa. In particolare la comunicazione dell'avvio del procedimento, nel delicato bilanciamento fra garantismo partecipativo e semplificazione amministrativa, ha suscitato una grossa mole di produzione giurisprudenziale. Parimenti è ancora dibattuta l'estensione e la legittimazione della partecipazione ai rappresentanti di interessi diffusi: sull'argomento la legge non ha registrato innovazioni fin dalla sua prima formulazione. Lo stesso vale per la partecipazione agli atti di pianificazione, che continua ad essere sostanzialmente esclusa dall'art 13. Per contro l'art 10 bis (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) costituisce un istituto in cui trovano una efficace sintesi garanzia difensiva e partecipativa. Infine il regime degli accordi avrebbe potuto costituire una espressione avanzata di partecipazione che tuttavia, in rapporto al suo difficile inquadramento dottrinale e alla poca giurisprudenza amministrativa, sembra abbia a tutt'oggi trovato scarsa applicazione nella conclusione del procedimento. I nodi critici evidenziati peraltro non fanno che valorizzare i continui riferimenti ad entrambi i principi del giusto procedimento: contraddittorio e partecipazione. Infatti il giusto procedimento è tale quando assicura la corretta tutela dell'interesse pubblico con una attenta, accurata acquisizione e valutazione degli interessi coinvolti nella vicenda procedimentale, e quando ne sappia assicurare una equa ponderazione, conformemente al principio democratico.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/14169