La recente riforma fallimentare, iniziata nel 2005, è stata attuata attraverso tre decreti legge: 1. decreto legge d'urgenza 14/03/2005 n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005; 2. decreto legge 09/01/2006 n. 5; 3. decreto correttivo 12/09/2007 n. 169 (la riforma della riforma). In seguito a tale riforma, il capo IX del Titolo II della legge fallimentare è stato ex novo rubricato dell'ESDEBITAZIONE. Infatti, le disposizioni originarie racchiuse nel capo IX sono state interamente soppresse: in sostituzione della procedura per ottenere la ¿riabilitazione civile¿, viene introdotto a favore del fallito un procedimento diretto a conseguire un diverso effetto. Tale nuovo istituto rappresenta un'assoluta novità nel sistema giuridico italiano: consiste nell'incentivante liberazione della persona fisica, dichiarata fallita, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di particolari requisiti di ammissibilità. Mentre nel sistema precedente, il creditore non interamente soddisfatto del suo credito poteva agire per la differenza contro l'imprenditore fallito tornato in bonis, con l'esdebitazione, è invece precluso ai creditori concorsuali avanzare successive pretese al fine di soddisfare la parte dei crediti non soddisfatta nel fallimento. Per poter beneficiare dell'esdebitazione devono sussistere determinati requisiti di ammissibilità, i quali comportano degli obblighi a carico del fallito. Tali obblighi riguardano sia il comportamento pregresso, anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia la condotta tenuta durante la procedura, per la quale è imposto un obbligo di collaborazione con gli organi della procedura fallimentare. L' introduzione della procedura dell'esdebitazione ci dimostra come effettivamente sia intervenuto un cambiamento nelle finalità perseguite dalla legge fallimentare: da finalità essenzialmente liquidatorie e punitive, si è passati a privilegiare finalità di recupero delle capacità produttive dell'impresa. Infatti, la procedura fallimentare non risultava più adeguata alle finalità che l'evoluzione socio-economica intendeva realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: - maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); - presa di coscienza dell'eccessiva durata del rilevante contenzioso a cui la procedura dava vita. L'istituto della esdebitazione è, inoltre, un beneficio concesso al fallito dal Tribunale, nel decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore, da presentarsi entro l'anno successivo alla chiusura della procedura, verificato il rispetto da parte del fallito delle condizioni di cui all'articolo 142 e una volta acquisiti i pareri del curatore e del comitato dei creditori. E' ammesso, infine, con il decreto che provvede sul ricorso in tema di esdebitazione, il reclamo ai sensi dell'art.26 della legge fallimentare, da parte del debitore, dei creditori non integralmente soddisfatti, del pubblico ministero e di chiunque vi abbia interesse.
L'Esdebitazione
MANGILI, DEBORAH
2009/2010
Abstract
La recente riforma fallimentare, iniziata nel 2005, è stata attuata attraverso tre decreti legge: 1. decreto legge d'urgenza 14/03/2005 n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005; 2. decreto legge 09/01/2006 n. 5; 3. decreto correttivo 12/09/2007 n. 169 (la riforma della riforma). In seguito a tale riforma, il capo IX del Titolo II della legge fallimentare è stato ex novo rubricato dell'ESDEBITAZIONE. Infatti, le disposizioni originarie racchiuse nel capo IX sono state interamente soppresse: in sostituzione della procedura per ottenere la ¿riabilitazione civile¿, viene introdotto a favore del fallito un procedimento diretto a conseguire un diverso effetto. Tale nuovo istituto rappresenta un'assoluta novità nel sistema giuridico italiano: consiste nell'incentivante liberazione della persona fisica, dichiarata fallita, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di particolari requisiti di ammissibilità. Mentre nel sistema precedente, il creditore non interamente soddisfatto del suo credito poteva agire per la differenza contro l'imprenditore fallito tornato in bonis, con l'esdebitazione, è invece precluso ai creditori concorsuali avanzare successive pretese al fine di soddisfare la parte dei crediti non soddisfatta nel fallimento. Per poter beneficiare dell'esdebitazione devono sussistere determinati requisiti di ammissibilità, i quali comportano degli obblighi a carico del fallito. Tali obblighi riguardano sia il comportamento pregresso, anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia la condotta tenuta durante la procedura, per la quale è imposto un obbligo di collaborazione con gli organi della procedura fallimentare. L' introduzione della procedura dell'esdebitazione ci dimostra come effettivamente sia intervenuto un cambiamento nelle finalità perseguite dalla legge fallimentare: da finalità essenzialmente liquidatorie e punitive, si è passati a privilegiare finalità di recupero delle capacità produttive dell'impresa. Infatti, la procedura fallimentare non risultava più adeguata alle finalità che l'evoluzione socio-economica intendeva realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: - maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); - presa di coscienza dell'eccessiva durata del rilevante contenzioso a cui la procedura dava vita. L'istituto della esdebitazione è, inoltre, un beneficio concesso al fallito dal Tribunale, nel decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore, da presentarsi entro l'anno successivo alla chiusura della procedura, verificato il rispetto da parte del fallito delle condizioni di cui all'articolo 142 e una volta acquisiti i pareri del curatore e del comitato dei creditori. E' ammesso, infine, con il decreto che provvede sul ricorso in tema di esdebitazione, il reclamo ai sensi dell'art.26 della legge fallimentare, da parte del debitore, dei creditori non integralmente soddisfatti, del pubblico ministero e di chiunque vi abbia interesse.File | Dimensione | Formato | |
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