In attuazione dei principi saldamente affermatisi in sede europea ed internazionale, il legislatore italiano perviene, in tempi relativamente recenti, alla stesura di un vero e proprio codice di procedura penale minorile, il d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448. La riforma di quell'anno, delineata con maggior nitidezza ed integrata costantemente dagli interventi della Corte costituzionale, istituisce un modello di diritto che valorizza la specificità del minore come personalità ancora in fieri. La giustizia minorile è caratterizzata dall'ambivalenza del contemporaneo perseguimento di due obiettivi fondamentali: quello della pena in senso stretto (come protezione della società dai minori devianti), e quello socio- assistenziale di proteggere i minori da una risposta giudiziaria che, molte volte, può tradursi in vera violenza nei loro confronti. Il principale scopo del processo penale minorile è, dunque, rappresentato, oltre che dalla punizione di un soggetto che ha posto in essere un comportamento antisociale, dal recupero del minore. Proprio a tal fine, la giustizia minorile è costituita da un insieme di istituti processuali volti a far sì che la risposta penale si indirizzi verso vie che, in primo luogo, portino il soggetto ad una piena coscienza della dannosità dell'atto posto in essere e lo conducano ad una corretta idea di buon vivere sociale. Si tratta benefici che hanno come obiettivo la responsabilizzazione e l'educazione, in quanto solo una reazione statuale improntata a tali fini può essere produttiva per il minore e per la società che lo circonda. Partendo dalla considerazione circa la nocività che un processo nei confronti di un soggetto non ancora pienamente formato può assumere, vengono elaborate delle formule di chiusura anticipata del procedimento penale che, pur presupponendo un positivo accertamento di responsabilità, conducono la giustizia ad approciarsi in modo diverso nei confronti del giovane deviante, non prevedendo l'irrogazione di una vera e propria sanzione penale. In tale categoria di epiloghi processuali rientrano a pieno titolo gli istituti della mediazione, del perdono giudiziale, dell'irrilevanza del fatto e della sospensione del processo e messa alla prova.

Gli istituti di deprocessualizzazione attuati nel processo penale minorile

AIMAR, ROBERTA
2009/2010

Abstract

In attuazione dei principi saldamente affermatisi in sede europea ed internazionale, il legislatore italiano perviene, in tempi relativamente recenti, alla stesura di un vero e proprio codice di procedura penale minorile, il d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448. La riforma di quell'anno, delineata con maggior nitidezza ed integrata costantemente dagli interventi della Corte costituzionale, istituisce un modello di diritto che valorizza la specificità del minore come personalità ancora in fieri. La giustizia minorile è caratterizzata dall'ambivalenza del contemporaneo perseguimento di due obiettivi fondamentali: quello della pena in senso stretto (come protezione della società dai minori devianti), e quello socio- assistenziale di proteggere i minori da una risposta giudiziaria che, molte volte, può tradursi in vera violenza nei loro confronti. Il principale scopo del processo penale minorile è, dunque, rappresentato, oltre che dalla punizione di un soggetto che ha posto in essere un comportamento antisociale, dal recupero del minore. Proprio a tal fine, la giustizia minorile è costituita da un insieme di istituti processuali volti a far sì che la risposta penale si indirizzi verso vie che, in primo luogo, portino il soggetto ad una piena coscienza della dannosità dell'atto posto in essere e lo conducano ad una corretta idea di buon vivere sociale. Si tratta benefici che hanno come obiettivo la responsabilizzazione e l'educazione, in quanto solo una reazione statuale improntata a tali fini può essere produttiva per il minore e per la società che lo circonda. Partendo dalla considerazione circa la nocività che un processo nei confronti di un soggetto non ancora pienamente formato può assumere, vengono elaborate delle formule di chiusura anticipata del procedimento penale che, pur presupponendo un positivo accertamento di responsabilità, conducono la giustizia ad approciarsi in modo diverso nei confronti del giovane deviante, non prevedendo l'irrogazione di una vera e propria sanzione penale. In tale categoria di epiloghi processuali rientrano a pieno titolo gli istituti della mediazione, del perdono giudiziale, dell'irrilevanza del fatto e della sospensione del processo e messa alla prova.
ITA
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
253572_tesirobertaaimar.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 1.23 MB
Formato Adobe PDF
1.23 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/13859