I sistemi di civil law, la cui ispirazione viene tratta dal diritto romano e quelli di common law, di origine britannica, compongono le due macro categorie in cui si rispecchiano molti dei principali Paesi. Focalizzando l’attenzione a livello geografico, possiamo porre in essere una bipartizione con riguardo a tali macro categorie, potendo affermare in primo luogo che, i principali Stati che si possono ritenere appartenenti al sistema giuridico del civil law sono l’Italia, fautrice del diritto romano classico, i Paesi Europei ad esclusione del Regno Unito, gran parte dell’America Centrale e Settentrionale, l’Arabia Saudita, l’Afghanistan, l’Iran, l’Oman, Il Sudan, la Malesia, il Pakistan e lo Yemen. In secondo luogo, infine, possiamo agevolmente affermare che appartengono ai sistemi di common law, oltre l’Inghilterra, da cui ha avuto origine tale sistema, tutti i paesi di lingua inglese. Possiamo a tal proposito, ricondurre in suddetta categoria, il Regno Unito esclusa la Scozia, gli Stati Uniti d’America esclusa la Luisiana, l’Australia, il Canada escluso il Quebec e infine Hong Kong. Tra le differenze presenti nei i sistemi di common law e civil law, vale la pena menzionare la contrapposizione tra oralità e scrittura, secondo la quale, il processo di common law viene identificato come un processo sostanzialmente orale, mentre il processo di civil law viene identificato come un processo sostanzialmente scritto.
Questa distinzione non si può però ritenere a fondamento della bipartizione tra i due sistemi, infatti, si può affermare che anche il processo di common law include numerosi atti scritti, probabilmente non meno numerosi di quelli con cui si svolge un processo di civil law. Inoltre, si può ancora affermare che, il processo di equity, che per secoli ha rappresentato un settore importantissimo del processo inglese, e successivamente anche di quello nordamericano fino alla fusione con il processo at law, nella quale però si sono conservati numerosi aspetti del processo in equity, era un processo scritto. L’impiego di prove scritte, poi, non è meno frequente all’interno del sistema di common law rispetto al sistema di civil law, malgrado profonde differenze che riguardano altri aspetti del sistema probatorio. Per altro verso, si può osservare che in vari ordinamenti di civil law sono presenti importantissimi elementi di oralità, che possono trovarsi nelle varie forme di discussione orale, preliminare o conclusiva, della causa, nell’assunzione orale delle prove in udienza e nella pronuncia orale della decisione. Per quanto concerne la contrapposizione tra processo contraddittorio ed inquisitorio, si ritiene il primo, tipico degli ordinamenti di common law, ed il secondo, dei sistemi di civil law. I sistemi di common law e di civil law, si differenziano quanto a fonti, modelli processuali e ruolo del giudice. Comune ad entrambi è l’utilizzo del precedente, che costituisce fonte primaria nei primi e fonte subordinata alle leggi nei secondi. Tramite l’espressione common law si fa riferimento al sistema giuridico basato sulla prevalenza del diritto giurisprudenziale, quello di civil law è invece un sistema imperniato su codici e leggi di un Paese.

Comparazione del processo civile tra i sistemi di common law e civil law

MASANTE, ELISABETTA
2020/2021

Abstract

I sistemi di civil law, la cui ispirazione viene tratta dal diritto romano e quelli di common law, di origine britannica, compongono le due macro categorie in cui si rispecchiano molti dei principali Paesi. Focalizzando l’attenzione a livello geografico, possiamo porre in essere una bipartizione con riguardo a tali macro categorie, potendo affermare in primo luogo che, i principali Stati che si possono ritenere appartenenti al sistema giuridico del civil law sono l’Italia, fautrice del diritto romano classico, i Paesi Europei ad esclusione del Regno Unito, gran parte dell’America Centrale e Settentrionale, l’Arabia Saudita, l’Afghanistan, l’Iran, l’Oman, Il Sudan, la Malesia, il Pakistan e lo Yemen. In secondo luogo, infine, possiamo agevolmente affermare che appartengono ai sistemi di common law, oltre l’Inghilterra, da cui ha avuto origine tale sistema, tutti i paesi di lingua inglese. Possiamo a tal proposito, ricondurre in suddetta categoria, il Regno Unito esclusa la Scozia, gli Stati Uniti d’America esclusa la Luisiana, l’Australia, il Canada escluso il Quebec e infine Hong Kong. Tra le differenze presenti nei i sistemi di common law e civil law, vale la pena menzionare la contrapposizione tra oralità e scrittura, secondo la quale, il processo di common law viene identificato come un processo sostanzialmente orale, mentre il processo di civil law viene identificato come un processo sostanzialmente scritto.
Questa distinzione non si può però ritenere a fondamento della bipartizione tra i due sistemi, infatti, si può affermare che anche il processo di common law include numerosi atti scritti, probabilmente non meno numerosi di quelli con cui si svolge un processo di civil law. Inoltre, si può ancora affermare che, il processo di equity, che per secoli ha rappresentato un settore importantissimo del processo inglese, e successivamente anche di quello nordamericano fino alla fusione con il processo at law, nella quale però si sono conservati numerosi aspetti del processo in equity, era un processo scritto. L’impiego di prove scritte, poi, non è meno frequente all’interno del sistema di common law rispetto al sistema di civil law, malgrado profonde differenze che riguardano altri aspetti del sistema probatorio. Per altro verso, si può osservare che in vari ordinamenti di civil law sono presenti importantissimi elementi di oralità, che possono trovarsi nelle varie forme di discussione orale, preliminare o conclusiva, della causa, nell’assunzione orale delle prove in udienza e nella pronuncia orale della decisione. Per quanto concerne la contrapposizione tra processo contraddittorio ed inquisitorio, si ritiene il primo, tipico degli ordinamenti di common law, ed il secondo, dei sistemi di civil law. I sistemi di common law e di civil law, si differenziano quanto a fonti, modelli processuali e ruolo del giudice. Comune ad entrambi è l’utilizzo del precedente, che costituisce fonte primaria nei primi e fonte subordinata alle leggi nei secondi. Tramite l’espressione common law si fa riferimento al sistema giuridico basato sulla prevalenza del diritto giurisprudenziale, quello di civil law è invece un sistema imperniato su codici e leggi di un Paese.
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