L'elaborato si propone l'obiettivo di analizzare, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa, l'attuale configurazione del contratto di leasing nell'ordinamento italiano, soffermandosi, in particolare, sugli effetti del fallimento di una delle parti sull'assetto contrattuale. Nel primo capitolo, dopo un'analisi delle principali caratteristiche e clausole del contratto di leasing, ci si sofferma sugli orientamenti giurisprudenziali in relazione alla qualificazione del contratto. La principale evoluzione giurisprudenziale in materia ha riguardato l'individuazione del legame giuridico intercorrente tra il rapporto di leasing e il contratto di fornitura: inizialmente il leasing era considerato un contratto trilaterale concluso tra fornitore, utilizzatore e società concedente; al contrario, più recentemente si è sostenuto che il contratto è bilaterale ma volto, attraverso l'istituto del collegamento negoziale, a realizzare un'operazione trilaterale. La giurisprudenza di legittimità è invece rimasta costante nel riproporre la bipartizione del contratto in leasing di godimento e leasing traslativo, in relazione alla prevalenza della causa di godimento o di vendita, affermata per la prima volta nel 1989. Dopo aver esaminato, nel secondo capitolo, le novità introdotte dalla riforma fallimentare in tema di contratti in corso d'esecuzione, nel terzo capitolo si analizza il contratto di leasing come rapporto giuridico pendente, soffermandosi in particolare sul nuovo art. 72 quater della legge fallimentare. Vengono evidenziati i dubbi interpretativi sorti in seguito alla riforma fallimentare, in relazione all'inquadramento giuridico del contratto e alla disciplina dello scioglimento del rapporto in sede civile e in sede fallimentare: se da un lato, infatti, l'orientamento degli ermellini è rimasto costante, il legislatore, con l'introduzione dell'art. 72 quater, sembra aver voluto superare le incertezze interpretative, introducendo una disciplina unitaria degli effetti del fallimento sul contratto di leasing, senza far riferimento alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Occorrerà verificare se la nuova norma assumerà rilevanza anche in sede civile, e cioè in relazione ai casi di risoluzione ordinaria del rapporto. Infine, il quarto e il quinto capitolo sono dedicati rispettivamente all'istituto dell'azione revocatoria e alle nuove esenzioni e all'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del contratto di leasing.

IL CONTRATTO DI LEASING NEL FALLIMENTO

ARCANGELI, SIMONA
2009/2010

Abstract

L'elaborato si propone l'obiettivo di analizzare, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa, l'attuale configurazione del contratto di leasing nell'ordinamento italiano, soffermandosi, in particolare, sugli effetti del fallimento di una delle parti sull'assetto contrattuale. Nel primo capitolo, dopo un'analisi delle principali caratteristiche e clausole del contratto di leasing, ci si sofferma sugli orientamenti giurisprudenziali in relazione alla qualificazione del contratto. La principale evoluzione giurisprudenziale in materia ha riguardato l'individuazione del legame giuridico intercorrente tra il rapporto di leasing e il contratto di fornitura: inizialmente il leasing era considerato un contratto trilaterale concluso tra fornitore, utilizzatore e società concedente; al contrario, più recentemente si è sostenuto che il contratto è bilaterale ma volto, attraverso l'istituto del collegamento negoziale, a realizzare un'operazione trilaterale. La giurisprudenza di legittimità è invece rimasta costante nel riproporre la bipartizione del contratto in leasing di godimento e leasing traslativo, in relazione alla prevalenza della causa di godimento o di vendita, affermata per la prima volta nel 1989. Dopo aver esaminato, nel secondo capitolo, le novità introdotte dalla riforma fallimentare in tema di contratti in corso d'esecuzione, nel terzo capitolo si analizza il contratto di leasing come rapporto giuridico pendente, soffermandosi in particolare sul nuovo art. 72 quater della legge fallimentare. Vengono evidenziati i dubbi interpretativi sorti in seguito alla riforma fallimentare, in relazione all'inquadramento giuridico del contratto e alla disciplina dello scioglimento del rapporto in sede civile e in sede fallimentare: se da un lato, infatti, l'orientamento degli ermellini è rimasto costante, il legislatore, con l'introduzione dell'art. 72 quater, sembra aver voluto superare le incertezze interpretative, introducendo una disciplina unitaria degli effetti del fallimento sul contratto di leasing, senza far riferimento alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Occorrerà verificare se la nuova norma assumerà rilevanza anche in sede civile, e cioè in relazione ai casi di risoluzione ordinaria del rapporto. Infine, il quarto e il quinto capitolo sono dedicati rispettivamente all'istituto dell'azione revocatoria e alle nuove esenzioni e all'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del contratto di leasing.
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