Una delle principali novità derivanti dalla Convenzione è stata la creazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, grazie al cui operato è stato possibile tutelare in modo effettivo i diritti fondamentali ivi enunciati e anche ampliarne la portata, considerando la Convenzione come strumento vivente del diritto. La Corte, infatti, monitora il rispetto dei diritti non solo nel caso di iniziativa statale (art. 33), ma anche nei casi di iniziativa individuale (art. 34), garantendo ai singoli soggetti, una volta esauriti i ricorsi interni (art. 35) la legittimazione processuale per far valere direttamente la violazione di un diritto. Tale meccanismo garantisce un assiduo controllo giurisdizionale riguardante gli obblighi assunti dagli Stati a partire dalla ratifica della Convenzione. La Corte, infatti afferma che quest'ultima non comporta soltanto una reciprocità tra gli Stati contraenti, ma crea soprattutto degli obblighi che beneficiano di una garanzia collettiva, grazie alla quale il rispetto di tali obblighi non deve essere giustificato da un interesse derivante. Oltre alla Corte di Strasburgo, un altro organo che ha assunto una rilevanza molto importante è stato il Comitato dei ministri, il quale ha il compito di vigilare sull'esecuzione delle sentenze emanate dalla Corte stessa. Con l'entrata in vigore del protocollo 11, infatti, la Commissione ha cessato di esistere, la Corte ha assorbito le sue competenze e il Comitato ha assunto il nuovo compito di monitoraggio della fase esecutiva delle sentenze della Corte. Oggetto della presente trattazione saranno questi ultimi due organi e soprattutto le modalità con cui gli stati pongono esecuzione alle sentenze che la Corte di Strasburgo emana, adempiendo all'obbligo derivante dalla Convenzione stessa (art. 46).
MISURE DI CARATTERE GENERALE E RECEPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE SENTENZE DELLA CEDU
BROCHEREL, CARLOTTA
2014/2015
Abstract
Una delle principali novità derivanti dalla Convenzione è stata la creazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, grazie al cui operato è stato possibile tutelare in modo effettivo i diritti fondamentali ivi enunciati e anche ampliarne la portata, considerando la Convenzione come strumento vivente del diritto. La Corte, infatti, monitora il rispetto dei diritti non solo nel caso di iniziativa statale (art. 33), ma anche nei casi di iniziativa individuale (art. 34), garantendo ai singoli soggetti, una volta esauriti i ricorsi interni (art. 35) la legittimazione processuale per far valere direttamente la violazione di un diritto. Tale meccanismo garantisce un assiduo controllo giurisdizionale riguardante gli obblighi assunti dagli Stati a partire dalla ratifica della Convenzione. La Corte, infatti afferma che quest'ultima non comporta soltanto una reciprocità tra gli Stati contraenti, ma crea soprattutto degli obblighi che beneficiano di una garanzia collettiva, grazie alla quale il rispetto di tali obblighi non deve essere giustificato da un interesse derivante. Oltre alla Corte di Strasburgo, un altro organo che ha assunto una rilevanza molto importante è stato il Comitato dei ministri, il quale ha il compito di vigilare sull'esecuzione delle sentenze emanate dalla Corte stessa. Con l'entrata in vigore del protocollo 11, infatti, la Commissione ha cessato di esistere, la Corte ha assorbito le sue competenze e il Comitato ha assunto il nuovo compito di monitoraggio della fase esecutiva delle sentenze della Corte. Oggetto della presente trattazione saranno questi ultimi due organi e soprattutto le modalità con cui gli stati pongono esecuzione alle sentenze che la Corte di Strasburgo emana, adempiendo all'obbligo derivante dalla Convenzione stessa (art. 46).File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/13570